Decreto Ministeriale 3 Agosto 1982

Attribuzione dei compiti e determinazione della struttura dell'agenzia per l'impiego della basilicata

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
03/08/1982

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

La struttura dell' agenzia per l'impiego della Basilicata e' cosi' determinata:

  • Da due a quattro unita' per l'elaborazione e lo studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali;
  • Da una a due unita' esperte in procedure amministrative;
  • Da un esperto di formazione professionale e da un esperto nell'accertamento dei livelli di professionalita';
  • Da uno di supporto tecnico;
  • Da uno di supporto amministrativo.

Art. 2

L'agenzia dell'impiego potra' assumere, a seguito e sulla base di direttive specifiche della Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, le necessarie iniziative di studio, operative e di sperimentazione, in attuazione a quanto previsto dagli articoli 1bis e 6quater del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, nonche' provvedere alla gestione di specifici programmi, in particolare per quanto previsto dai punti b),d),f),g),h), dell'articolo 1bis sopracitato. Tali funzioni, a norma dell'art.1bis del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, saranno esercitate nell'ambito delle strutture periferiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 3

Il programma di lavoro dell'agenzia viene approvato, con periodicita' almeno annuale, dalla Commissione regionale per l'impiego della Basilicata.

Art. 4

Per l'esercizio delle funzioni, l'agenzia per l'impiego della Basilicata, a norma dell'art.1bis del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, stabilisce rapporti di collaborazione con universita', istituti di ricerca, uffici della Regione camere di commercio ed enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Esperti degli organismi suddetti potranno essere chiamati a partecipare ai lavori dell'agenzia per singole materie e programmi.

Art. 5

Il personale di cui al precedente art.1d operante nell'ambito dell'agenzia svolge attivita' piena e continuativa nell'ambito dell'agenzia stessa. Fatti salvi i rapporti sistematici con la Commissione regionale per l'impiego, l'agenzia riferisce ogni tre mesi alla commissione stessa in merito all'attuazione del programma e, ogni volta che sia necessaio o richiesto, per singoli argomenti.

Art. 6

Presso la sede dell'agenzia sara' posta a disposizione della Commissione regionale per l'impiego della Basilicata e dei singoli componenti di questa, tutta la documentazione raccolta e le relative elaborazioni, utilizzando anche a tal fine il sistema informativo automatizzato di cui all'art.6quater del Decreto Legge n. 24/81 convertito, con modificazioni, in legge 140/81, di cui in premessa.

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