Legge regionale 29 Gennaio 1987, n. 9

Partecipazione della regione piemonte alla realizzazione da parte degli enti locali di progetti per favorire l'impiego di lavoratori che fruiscano del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere e servizi di pubblica utilita'

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
10/12/2002
Regione Piemonte

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

La Regione in applicazione dei principi di decentramento di cui all'art. 3 del proprio statuto, partecipa alla realizzazione di iniziative volte a favorire l'impiego di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, in opere e servizi di pubblica utilita', in attuazione della facolta' attribuita alle amministrazioni pubbliche dall'art. 1bis del decretolegge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 1981, n. 390, cosi' come modificato dall'art. 3, secondo comma, del decretolegge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con legge 22 febbraio 1984, n. 18, e dall' art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , in collaborazione con le province, i comuni e le Comunita' Montane. A tal fine la Regione Piemonte assume a proprio carico una quota degli oneri finanziari sostenuti dalla province, dai Comune e dalle Comunita' Montane che attivano progetti finalizzati all'utilizzo di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, secondo le predette norme, in opere e servizi di pubblica utilita' che siano riconosciuti dalla Regione stessa coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale. Il concorso finanziario regionale e' determinato alle condizioni, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente legge.

Art. 2 - Destinatari degli interventi e priorita'

Possono presentare domanda, secondo le modalita' di cui al successivo art. 4 , per l'ammissione agli interventi di cui alla presente legge, le province, i comuni e le Comunita' Montane, che avendo presentato alla commissione regionale perl'impiego un progetto per l'utilizzo di lavoratori che fruiscano del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere e servizi di pubblica utilita, ai sensi dell'art.1 bis del d.l. 28 maggio 1981, n. 244convertito con legge 24 luglio 1981, n. 390 e successive modificazioni ed integrazioni abbiamo dalla stessa ottenuto l'approvazione del progetto con l'assunzione da parte della commissione regionale per l'impiego delle determinazioni di cui al predetto articolo. Per l'accoglimento della domanda costituiscono titoli di priorita:l'appartenenza dell'ente locale interessato a uno degli ambiti territoriali individuati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della giunta, che VI provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alla particolare rilevanza in essi dei processi di ristrutturazione e di riconversione industriale, con conseguente elevato ricorso alla cassa integrazione; la caratterizzazione di progetti volti alla difesa dell'ambiente e della natura, al recupero dei beni ambientali e culturali ed al potenziamento di azioni di risparmio energetico. La Regione con i propri uffici o attraverso finPiemonte, assicura la consulenza agli enti locali, per la predisposizione e la presentazione dei progetti.

Art. 3 - Descrizione dell'intervento

Il concorso finanziario regionale e' pari alla meta' degli oneri posti a carico della Provincia del Comune o della Comunita' Montana, per le erogazioni ai lavoratori partecipanti al progetto dal secondo comma dell'art. 1bis del decretolegge 28 maggio 1981, n. 244, convertito con legge 24 luglio 1981, n. 390, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' essere riferito ad una durata del progetto che superi i dodici mesi e ad un numero di lavoratori superiore alle cento unita'. Nel caso in cui il progetto preveda una durata superiore ai dodici mesi e/o un utilizzo di lavoratori superiori alle cento unita' il contributo e' definito entro tali limiti. Il concorso regionale puo' essere rinnovato con le procedure di cui al successivo art. 4 , a fronte di una deliberazione della commissione regionale per l'impiego di proroga o di rinnovo del progetto, nel rispetto delle condizioni e delle priorita' di cui alla presente legge.

Art. 4 - Presentazione delle domande

Le domande per ottenere il concorso finanziario della Regione al progetto devono essere presentate dalla Provincia dal Comune o dalla Comunita' Montana interessata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ente locale interessato della comunicazione di approvazione del progetto da parte della commissione regionale per l'impiego. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • Copia del progetto approvato dalla commissione regionale per l'impiego;
  • Copia della deliberazione dell'approvazione del progetto rilasciato dalla commissione regionale per l'impiego;
  • Preventivo degli oneri finanziari posti dalla legge a carico dell'ente locale riportati sul modello predisposto dal competente Assessorato regionale.

Art. 5 - Determinazione del concorso finanziario regionale

La Giunta regionale, ricevuta la domanda di cui al precedente art.4, verifica la completezza della documentazione allegate e la coerenza della iniziativa con gli obiettivi della programmazione regionale, di cui al precedente art. 1 , secondo comma, ammette al concorso finanziario regionale il progetto della Provincia del Comune o della Comunita' Montana nei limiti di cui al precedente art. 3 e delle disponibilita' esistenti sul capitolo di bilancio di cui al successivo art. 7 . Fatte salve le priorita' territoriali di cui al precedente art. 2 , secondo comma, nel caso di piu' domande concorrenti che comportino finanziamenti superiori alle disponibilita' di bilancio.

Art. 6 - Erogazioni e controlli

Con la deliberazione di ammissione al concorso finanziario regionale e di definizione del suo ammontare massimo, viene disposta l'anticipazione alla Provincia al Comune o Comunita' Montana del 50% del contributo previsto da erogarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito della comunicazione dell'avvio del progetto. La restante quota a saldo sara' determinata, nei limiti dell'ammontare massimo previsto, ed erogata in relazione agli oneri effettivamente sostenuti dalla Provincia dal Comune o dalla Comunita' Montana, quali risulteranno da apposito resoconto da compilarsi secondo modalita' e termini stabiliti dall'Assessorato regionale competente. Al fine della erogazione dei contributi la Giunta regionale potra' disporre i controlli ritenuti opportuni sull'attuazione del progetto e richiedere l'eventuale documentazione integrativa.

Art. 7 - Disposizione finanziarie

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di l. 300.000.000. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede:

  • Mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: "spese per la partecipazione alla realizzazione di progetti di enti locali per l'utilizzo di lavoratori in cassa integrazione straordinaria in opere e servizi di pubblica utilita'" e la dotazione di l. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa:
  • Mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 del bilancio pluriennale 198688, tranche 1987. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei rispettivi bilancio. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

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