Legge regionale 18 Agosto 1986, n. 50
Azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 18/08/1986 |
| Regione | Valle D'Aosta |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione
1 .
Con la pesente legge si propongono azioni finalizzate, in materia di apprendistato, a qualificare le attivita' didattiche complementari e ad integrarle maggiormente con l'addestramento pratico.
2 .
L'ambito di applicazione della presente legge e' limitato agli apprendisti assunti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato
1 .
L'apprendistato e' disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante disciplina dell'apprendistato, e successive modificazioni ed integrazioni e non puo' avere una durata superore a quella stabilita nei contratti collettivi di lavoro.
Art. 3 - Formazione professionale
1 .
La formazione professionale dell'apprendista si attua in due momenti:
- Addestramento pratico, durante il quale l'apprendista svolge anche attivita' produttiva;
- Attivita' didattiche complementari, durante le quali l'apprendista svolge attivita' culturae e tecnico scientifica.
2 .
Le attivita' didattiche complementari sono organizzate in corsi sulla base di progetti formativi predisposti per categorie professionali.
3 .
I corsi sono gratuiti e obbligatori, possono essere istituiti in presenza di almeno cinque apprendisti e sono svolti presso i centri di formazione di cui alla Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante disciplina della formazione professiionale in Valle d'Aosta, o presso apposite strutture attivate dall'amministrazione regionale.
4 .
L'attivita' amministrativa relativa alla gestione dei corsi, al controllo e alla verifica dei risultati formativi e' svolta dall'ufficio lavoro e formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
5 .
La Giunta regionale e' autorizzata a costituire comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, regolati da appostite convenzioni, per la predisposizione di progetti formativi e per attivita' di promozione e di orientamento connesse con l'applicazione della presente legge.
Art. 4 - Formazione mediante l'impresa
1 .
Le imprese artigianhe o loro consorzi, purche' dispongano di capacita' organizativa, di strutture e attrezzature idonee, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale a gestire direttamente l'intero processo di formazione professionale degli apprendisti, a condizione che:
- Il numero degli apprendisti non sia inferiore a tre unita';
- Concordino il progetto formativo con l'amministrazione regionale;
- Accettino il controllo della Regione
2 .
Le spese sostenute dalle imprese per lo svolgimento delle attivita' didattiche complementari sono rimborsate per intero dall'amministrazione regionale, su presentazione di rendiconto documentato e relazione sui risultati formativi conseguiti.
3 .
La formazione professionale degli apprendisti puo' essere attuata anche nelle botteghe scuola artigiane, con modalita' e condzioni stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentite le associazioni regionali delle imprese artigiane.
Art. 5 - Qualifica professionale
1 .
Gli apprendisti al termine del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere le prove di idoneita' all'esercizio del mestiere per il quale hanno frequentato il corso delle attivita' didattiche complementari.
2 .
La commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale e' composta come segue:
- Rappresentante dell'amministrazione regionale designato dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che funge da presidente;
- Insegnanti delle attivita' didattiche complementari;
- Esperto designato dalle organizazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
- Esperto designato dalle associazioni regionali delle imprese artigiane;
- Rappresentante dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione per la Valle d'Aosta.
3 .
Il contenuto delle prove e le modalita' di svolgimento delle stesse sono stabiliti nei contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di norme contrattuali, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentite le associazioni regionali delle imprese artigiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
4 .
La qualifica ottnuta al termine del periodo di apprendistato e' iscritta sul libretto personale dell'apprendista .
5 .
Ai componenti la commissione giudicatrice, esclusi i dipendenti regionali, e' corrisposto un gettone di presenza la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale in misura non inferiore ai compensi spettanti ai commissari d'esame delle scuole secondarie statali.
Art. 6 - Finanziamenti alle imprese
1 .
La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare finanziamenti alle imprese iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane che assumono apprendisti nel triennio 1986/1988.
Art. 7 - Entita' dei finanziamenti
1 .
L'entita' dei finanziamenti di cui all'articolo 6 e' determinata come segue:
- Rimborso della retribuzione lorda mensile corrisposta all'apprendista, durante il primo anno di apprendistato, limitato nella misura del 60 per le ore di addestramento;
- Rimborso della retribuzione lorda mensile corrisposta all'apprendista, durante il restante periodo di apprendistato, limitato nella misura del 40 per le ore di addestramento pratico.
2 .
Per la determinazione dell'importo da rimborsare si fa riferimento alla retribuzione lorda stabilita nei contratti collettivi di lavoro.
3 .
Il rimborso non ha luogo se l'apprendista non frequenta il corso dell'attivita' didattiche complementari. Di tal inadempienza contrattuale viene informato l'ispettorato del lavoro.
Art. 8 - Erogazione dei finanziamenti
Per ottenere i finanziamenti di cui al precedente articolo 7 le imprese devono presentare, entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'apprendista, domanda all'Assessorato regionale del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, unitamente a:
- Scheda anagrafica dell'apprendista;
- Relazione indicante il genere di addestramento al quale e' adibito l'apprendista, la qualifica che qu3sti potra' conseguie al termine del rapporto e il contratto collettivo applicato;
- Dichiarazione di non aver effettuato licenziamenti, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di apprendisti o di altri lavoratori nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.
2 .
Non sono ammesse ai finanziamenti di cui al precedente articolo 7 le imprese che hanno effettuato licenziamenti ingustificati di apprendisti o di altri lavoratori nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.
3 .
L'erogazione dei finanziamenti avviene in rate trimestrali posticipate, con decorrenza dalla data di assunzione dell'apprendista, su presentazione di rendiconto documentato della retribuzione lorda mensile corrisposta al lavoratore, compresi gli oneri sociali a carico dell'impresa.
Art. 9 - Norma transitoria
1 .
Sono ammesse alla provvidenza di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 7 anche le imprese artigiane che hanno assunto apprendisti nell'anno anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.





