Legge regionale 22 Giugno 1988, n. 37

Interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione nei settori della cultura e dell'ambiente

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
22/06/1988
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - disciplina generale per la formulazione e l'attuazione dei progetti finalizzati all'occupazione in materia di beni culturali ed ambientali.

Art. 1 - Finalita' e progetti operativi

1 .

La Regione persegue lo sviluppo dell'occupazione anche attraverso la politica di salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali.

2 .

A tal fine la Regione promuove, attraverso avvisi pubblici, la formulazione di progetti riferiti ad apposite specificazioni definite con deliberazione della Giunta regionale in base ad orientamenti, indirizzi e criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della stessa giunta.

Art. 2 - Soggetti abilitati alla presentazione ed all'attuazione dei progetti

1 .

I progetti di cui al precedente articolo possono essere presentati ed attuati da enti locali e loro consorzi nonche' da cooperative, da imprese, sotto qualsiasi forma societaria costituite, e loro consorzi.

Art. 3 - Presentazione dei progetti

1 .

I progetti di cui al precedente art. 1, nei modi e nei tempi stabiliti negli avvisi pubblici, saranno presentati all'Assessorato regionale competente in materia di cultura.

Art. 4 - Procedura per l'esame e la formazione della graduatoria dei progetti.attuazione dei progetti

1 .

L'esame dei progetti di cui ai precedenti articoli verra' effettuato da un'apposita commissione presieduta dall'Assessore regionale alla cultura e nominata con deliberazione della Giunta regionale.

2 .

La commissione sara' composta da rappresentanti degli enti locali, dai competenti sovrintendenti del Ministero per i Beni Culturali ed, eventualmente, da esperti nelle materie trattate nei progetti.

3 .

La commissione di cui ai precedenti commi, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture dell'Assessorato regionale alla cultura.

4 .

La commissione elabora una relazione conclusiva del proprio lavoro che costituisce momento istruttorio per le determinazioni della Giunta regionale.

5 .

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Permanente del Consiglio Regionale, con propria deliberazione, determina la graduatoria dei progetti esaminati dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo e procede all'affidamento per la relativa attuazione.

6 .

Lo affidamento e' disciplinato da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

7 .

Nella convenzione e' previsto il procedimento di realizzazione e valutazione in corso d'opera del progetto, al quale partecipano i soggetti istituzionali che hanno composto la commissione d'esame.

Art. 5 - Contenuto dei progetti

1 .

Per il conseguimento delle finalita' indicate nel precedente art.1 assumono particolare rilievo i progetti diretti alla gestione dei servizi culturali degli enti locali ed alla migliore fruizione delle aree di interesse naturale, nonche' dei complessi archeologici e monumentali, nel rispetto delle competenze statali fissate dalla vigente normativa in materia di beni culturali.

Titolo II - disposizioni transitorie

Art. 6 - Utilizzazione stanziamento

1 .

L'utilizzazione dello stanziamento di lire 10.000.000.000 previsto dagli articoli 17 e 18, lettera h), della Legge regionale 11 giugno 1986, n. 19, avviene in base a quanto indicato nei successivi articoli e nel rispetto delle procedure previste nel titolo I.

2 .

Sono soppressi i progetti "circuito museale centrale", "parco produttivo del litorale romano" e "parco archeologico di ostia e fiumicino".

Art. 7 - Progetto "aree archeologiche centrali"

1 .

Il progetto "aree archeologiche centrali", si propone, nel Comune di Roma, l'avvio della realizzazione di parchi archeologici con la riqualificazione delle aree di proprieta' comunale consistente in indagini di scavo e relativi restauri, sistemazioni ambientali ed integrazione di infrastrutture urbane.

Art. 8 - Progetto "etruria meridionale"

1 .

Il progetto relativo all'etruria meridionale si propone, anche in connessione alla realizzazione del "progetto etruschi", di valorizzare l'intera area garantendo nell'ambito delle competenze regionali la gestione e la fruizione di musei, aree archeologiche, complessi monumentali, biblioteche, archivi storici affidati agli enti locali, parchi e riserve naturali.

2 .

A tal fine l'Assessorato alla cultura della Regione provvede ad individuare, anche mediante opportune consultazioni, le esigenze gestionali ed i profili professionali necessari per la formulazione degli avvisi pubblici.

Art. 9 - Progetto "area di tivoli" e "area castelli romani"

1 .

Il progetto "area di Tivoli" riguarda l'area ad est di Roma imperniata su Tivoli ed estesa alla valle dell'Aniene, all'area Prenestina ed al Sublacense.

2 .

Il progetto "area Castelli Romani" si riferisce ai comuni compresi nel territorio cosi' denominato.

3 .

Ambedue i progetti si propongono la valorizzazione delle relative aree mediante interventi finalizzati ad assicurare lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale (musei, biblioteche, centri culturali, strutture di spettacolo).

4 .

Gli interventi possono riguardare opere edilizie per la ristrutturazione delle sedi ed acquisto di beni per il loro allestimento.

5 .

Gli enti proprietari devono offrire idonee garanzie per la loro gestione e per la pubblica fruizione, assicurando:

  • L'apertura al pubblico;
  • La gestione del servizio con personale idoneo;
  • La disponibilita' a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa;
  • Lo accesso gratuito a biblioteche e centri culturali;
  • L'accesso gratuito ai musei per esigenze didattiche.

6 .

La valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 4 della presente legge, deve tener conto dei riflessi occupazionali connessi al funzionamento delle strutture oggetto degli interventi.

Titolo III - disposizioni finanziarie

Art. 10 - Stanziamenti

1 .

In sede di prima applicazione della presente legge, per l'anno 1988 vengono istituiti i seguenti capitoli di bilancio e stanziati i seguenti importi: cap. 16601 "interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione nei settori della cultura e dell'ambiente con riferimento al progetto "etruria meridionale", lire 3.000.000.000; cap. 16651 "investimenti finalizzati allo sviluppo della occupazione con riferimento alla realizzazione di parchi archeologici nel Comune di roma", lire 4.000.000.000; cap. 16652 "investimenti finalizzati allo sviluppo della occupazione con riferimento ai progetti "area di Tivoli" ed "area Castelli Romani", lire 3.000.000.000.

2 .

Il progetto di cui al precedente art. 7 e' finanziato sul cap. 16651, quello di cui al precedente art. 8 sul cap. 16601 e quello di cui al precedente art. 9 sul cap. 16652.

Art. 11 - Copertura finanziaria

1 .

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 7.000.000.000 mediante utilizzo dei fondi iscritti al cap. 29802, lettera i) e per lire 3.000.000.000 mediante utilizzo dei fondi iscritti al cap. 29851, lettera b) del bilancio 1987 ai sensi dell' art. 20, quarto e quinto comma, della Legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

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