Legge regionale 16 Maggio 1980, n. 8

Ordinamento del personale addetto al settore della formazione professionale.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
16/05/1980
Regione Calabria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

La Legge sul trattamento giuridico ed economico del personale della formazione professionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 1980, e' ritirata e sostituita dalla presente Legge.

Art. 2

Il personale della Regione addetto alla formazione professionale e' inquadrato nel ruolo unico regionale, secondo i livelli funzionali in esso compresi, aumentato l'organico regionale di 621 unita'. L'ampliamento dell'organico e' riferito a quattro posti di esperto, a 110 posti di istruttore, a 329 posti di collaboratore, a 113 posti di applicato operatore specializzato, a sei posti di operatore qualificato e a 59 posti di commesso. Nell'ambito del ruolo unico del personale regionale e' separatamente determinato, in attuazione della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, il contingente dei posti di organico del personale addetto alla formazione professionale, aumentato detto contingente di 621 unita' rispetto al numero degli impiegati regionali di ruolo addetto alla formazione professionale alla data del 31 marzo 1980. La dotazione organica complessiva del personale della Regione Calabria, di cui alla tabella a, approvata dall'art.44 della Legge regionale "disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali. Recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1 gennaio 197631 dicembre 1978" approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 1980 e' cosi' modificata:

Tabella a

Organico del personale della Regione Calabria

Livelli funzionali posti

  • Dirigente...........................215
  • Esperto.............................304
  • Istruttore..........................760
  • Collaboratore.......................979
  • Applicatooperatore specializzato...533
  • Operatore qualificato...............171
  • Commesso............................229
  • Ausiliario...........................10
  • Totale generale....................3.201

L'organico del personale della Regione Calabria e' cosi' articolato:

  • Contingente dell'amministrazione generale:
  • Livelli funzionali posti
  • Dirigente............................209
  • Esperto..............................277
  • Istruttore...........................656
  • Collaboratore........................541
  • Applicatoperatore specializzato....406
  • Operatore qualificato................164
  • Commesso.............................163
  • Ausiliario........................... 8
  • Totale generale.....................2.424
  • Contingente dell'amministrazione addetto alla formazione professionale:
  • Livelli funzionali posti
  • Dirigente............................ 6
  • Esperto.............................. 27
  • Istruttore...........................114
  • Collaboratore........................428
  • Applicatooperatore specializzato....127
  • Commesso............................. 66
  • Ausiliario........................... 2
  • Totale generale......................777

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto alla formazione professionale sono quelli del personale della Regione salvo quanto stabilito da espresse norme di Legge.

Art. 3

Eccezionalmente, il personale addetto alla formazione professionale, in servizio, a tempo indeterminato a seguito di deliberazione perfette ed esecutive alla data del 31 marzo 1980 e' inquadramento nel ruolo regionale a seguito di concorsi riservati per titoli e per esami, indetti con decreto del presidente della Regione entro il 15 giugno 1980. Sono ammessi ai concorsi riservati di cui al precedente comma i candidati in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale, eccezione fatta per il limite di eta' che abbiano alla data di entrata in vigore della presente Legge almeno diciotto mesi di servizio effettivo senza demerito e che alla stessa data, risultano in servizio. I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione a tempo indeterminato, giusta la seguente tabella di comparazione: mansioni previste nelle deliberazioni di assunzione livelli funzionali a tempo indeterminato dirigente esperto compiti tecnici, comportanti il possesso della laurea in ingegneria ed architettura. Istruttore compiti amministrativi o di docente, comportanti il possesso delle laurea. Collaboratore compiti amministrativi e di docente, comportanti il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Applicatooperatore specializzato compiti di dattilografo e di operaio specializzato comportanti il possesso del diploma di istituto di primo grado. Operatore qualificato compiti di operaio qualificato, comportanti il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Commesso compiti di commesso, di inserviente e di bidello, comportanti il compimento dell'obbligo scolastico. Ausiliario l'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo. I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede cui saranno destinati con atto del presidente della Regione In caso di mancata partecipazione ai concorsi ovvero se la partecipazione ai concorsi riservati abbia dato esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati assunti a tempo indeterminato cessa, a decorrere da momento della esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale di aprovazione delle risultanze concorsuali e della graduatoria finale.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dalla presente Legge, valutato in lire 750 milioni, si provvede con la disponibilita' esistente nel cap.3221105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art.8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, sara' determinata in ciascun esercizio con la Legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita Legge Finanziaria che l'accompagna.

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