Legge regionale 1 Settembre 1986, n. 44
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1982, n. 73, concernente: "interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate"
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 01/09/1986 |
| Regione | Toscana |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
L' 1, secondo comma, della Legge regionale 6 settembre 1982, n 73 e' sostituito dal seguente:"gli interventi di cui al comma precedente hanno carattere integrativo delle provvidenze stabilite da altre leggi a favore delle persone di cui al primo comma".
Art. 2
Dopo l'art. 8 della Legge regionale 6 settembre 1982, n. 73, sono inseriti gli articoli 8bis, ter e quater: art. 8bis. (ricerca e sperimentazione nella preformazione). La Regione promuove, sostiene e realizza:
- A favore di soggetti portatori di handicap indipendentemente dalla natura e dall'entita' della minorazione, iniziative di preformazione aventi carattere di ricerca e sperimentazione;
- A favore di soggetti portatori di handicap che hanno una diminuzione della capacita' lavorativa non inferiore ai due terzi, corsi di formazione professionale per dare continuita' alle iniziative di preformazione professionale di tali soggetti, per migliorare e sviluppare la metodologie di svolgimento delle iniziative di cui alla lettera a), per favorire l'effettivo inserimento al lavoro dei soggetti portatori di handicap.
Le iniziative di cui al primo comma sono proposte da enti pubblici, da cooperative, da enti o associazioni non aventi scopo di lucro, purche' operanti nel campo della riabilitazione o del reinserimento dei soggetti portatori di handicap. Tali iniziative possono altresi' essere decise su iniziativa della Regione le Unita' Sanitarie Locali realizzano le iniziative di cui al primo comma, lettera a), direttamente o anche convenzionandosi con enti pubblici cooperative, enti o associazioni di cui al comma precedente. Le iniziative di preformazione di cui al primo comma sono deliberate dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, unitamente ai programmi di cui all'art. 8. A questo fine gli enti pubblici, cooperative, enti o associazioni di cui al secondo comma presentano alle unita' sanitarie locali, e per conoscenza alla Giunta regionale, apposita domanda con annessa proposta di convenzione, entro il 30 settembre di ogni anno. Le domande possono riguardare iniziative pluriennali. Entro il 30 novembre di ogni anno le Unita' Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale, con il proprio parere, le domande presentate e le proprie proposte. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta trasmette al consiglio, per il diniego o l'approvazione, le domande presentate e propone l'approvazione delle proprie iniziative. Le associazioni intercomunali e le Comunita' Montane realizzano i corsi di formazione professionale di cui al primo comma lettera b), anche convenzionandosi con gli enti di cui all' art. 7, Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 . Le convenzioni sono di norma pluriennali. Le Unita' Sanitarie Locali, associazioni intercomunali e le Comunita' Montane presentano alla Giunta regionale, una volta realizzate le iniziative di preformazione, una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati ottenuti, unitamente al rendiconto delle spese sostenute.
Art. 8ter. (convenzioni: procedimento e contenuti). L'ente o l'associazione che intende convenzionarsi con i soggetti di cui al terzo ed ottavo comma dell'art. 8bis presenta, unitamente alla bozza di convenzione, un programma contenente:
- Gli obiettivi da conseguire;
- Le attivita' e gli interventi da attuare;
- Il numero e le caratteristiche dei soggetti portatori di handicap interessati alle iniziative ed agli interventi previsti nel programma;
- Gli operatori impegnati nella esecuzione del programma;
- La spesa prevista per le iniziative e gli interventi.
La convenzione dovra' prevedere a favore della Regione e dei soggetti di cui al terzo ed ottavo comma dell'art. 8bis, poteri di vigilanza e controllo conformemente a quanto previsto dalla legislazione regionale nei confronti delle attivita' di formazione professionale svolte da soggetti terzi. La Regione dovra' assumersi tutte le spese vive previste dal programma approvato. L'ente o associazione che si convenzionera', dovra' mettere a disposizione gratuitamente le proprie strutture necessarie allo svolgimento delle attivita' previste in convenzione, assumendosene in proprio gli oneri dell'ammortamento, della manutenzione e dell'adeguamento. Qualora si concordi un programma pluriennale, la convenzione dovra' contenere i criteri per la verifica annuale, le condizioni e le modalita' per la prosecuzione del progetto e per la determinazione delle spese per gli anni successivi. Al fine della previsione nel bilancio regionale degli stanziamenti occorrenti, l'ente o associazione convenzionata presentera' annualmente nei termini indicati nella convenzione, i costi relativi all'esercizio successivo.
Art. 8quater. (norma transitoria). Le iniziative di preformazione di cui all'art. 8bis per il 1987 sono deliberate dal Consiglio regionale anche disgiuntamente dal programma di cui all'art. 7.
Art. 3 - Finanziamento
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1987 e successivi, si fara' fronte con gli stanziamenti che, a decorrere dal bilancio di previsione 1987, saranno previsti nell'apposito capitolo relativo alla Legge regionale 6 settembre 1982, n. 73, adeguatamente integrato per lo svolgimento delle iniziative di preformazione aventi carattere di ricerca e sperimentazione previste dalla presente legge. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.





