Legge regionale 2 Marzo 1982, n. 7

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1 giugno 1979, n. 47

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
02/03/1982
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - ambito di applicazione

Art. 1

In attuazione dell'art.32, della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, la presente Legge disciplina la partecipazione del personale dell'attivita' dei centri regionali di formazione professionale, l'istituzione dell'albo dei docenti abilitati all'insegnamento presso i centri privati di formazione professionale docente, lo stato giuridico del personale docente, l'esercizio delle relative funzioni per una piena operativita' del comparto della formazione professionale e l'inquadramento nel ruolo speciale della formazione professionale previsto dalla Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 2

In sede di contrattazione triennale immediatamente successiva a quella prevista dall'art.122 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si procedera', in conformita' alle disposizioni che saranno emanate a norma dell'art.9, primo comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, alla verifica delle possibilita' di inquadramento del personale docente in un'unica fascia funzionale.

Titolo II - norme sull'organizzazione dei centri regionali di formazione professionale

Art. 3

Presso ogni centro regionale di formazione professionale, istituito secondo la normativa vigente, e' costituito il consiglio di direzione. Il consiglio di direzione e' composto dal coordinatore del centro che lo presiede e dal personale docente e non docente presente nel consiglio di gestione sociale di cui all'art.22 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47. Il consiglio di direzione dura in carica tre anni. Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta. Il consiglio di direzione:

  • Esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa e sull'impiego degli stanziamenti a destinazione non specificatamente vincolata attribuiti al centro dal piano finanziario, su cui il consiglio di gestione sociale e' chiamato a decidere ai sensi dell'art.22, primo comma, lettera b), della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47;
  • Decide sull'impiego del personale del centro;
  • Esercita, inoltre, tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di Legge o regolamenti.

Art. 4

L'art.21 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, e' sostituito dal seguente: "ad ogni centro e' preposto un coordinatore. Il coordinatore di centro e' nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale, fra il personale docente della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale. La nomina a coordinatore di centro ha la durata di un triennio ed e' rinnovabile. Puo' essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina. Al coordinatore del centro e' corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennita' secondo le modalita' e nella misura previste per i coordinatori di settore appartenenti al ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale. Il coordinatore di centro, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un docente del consiglio in direzione. In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l'incarico e' sospeso per il corrispondente periodo di tempo. Il coordinatore di centro ha funzione di direzione e controllo sull'attivita' amministrativa e di coordinamento dell'attivita' didattica del centro, cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente riferendo su tutti i fatti che assumono rilevanza ai fini della funzionalita' del centro e della piena utilizzazione del personale docente. Sulla base delle decisioni adottate dal consiglio di gestione sociale promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attivita' formativa, verificando i risultati conseguiti".

Titolo III - norme comuni per le assunzioni di personale docente degli enti privati e dei centri regionali

Art. 5

Presso l'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale e' istituito l'albo regionale dei docenti della formazione professionale. Detto albo e' predisposto in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nei corsi di formazione professionale. L'albo e' articolato in due sezioni: nella prima sezione e' iscritto il personale docente degli enti privati con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 1980; nella seconda sezione e' iscritto il personale docente che ha prestato servizio presso i centri di formazione professionale o sedi equiparate nonche' gli aspiranti docenti in possesso dei titoli prescritti dal regolamento di esecuzione della presente Legge.

Art. 6

Ai fini dell'attuazione dei piani annuali e triennali della formazione professionale, l'amministrazione regionale e' autorizzata a istituire graduatorie regionali dei docenti per l'insegnamento di gruppi di discipline omogenee per un numero programmato in relazione al fabbisogno per l'attuazione di detti piani. La formazione delle graduatorie e' disposta, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, a seguito di pubblici concorsi per titoli ed esami, cui sono ammessi coloro che alla data di pubblicazione del bando, risultino iscritti alla sezione seconda dell'albo regionale di cui all'art.5. Il regolamento di esecuzione della presente Legge fissa i criteri per la predisposizione dei bandi e per la formazione delle graduatorie.

Art. 7

Gli enti privati di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, sono tenuti ad assumere i docenti inseriti nelle graduatorie regionali di cui al precedente art.6 in relazione alle discipline oggetto di insegnamento. Gli enti privati non sono tenuti agli obblighi del comma precedente nel caso di trasferimenti di personale insegnante dalle altre Regioni.

Art. 8

Per le medesime finalita' di cui all'art.6, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere personale docente nelle discupline previste per l'attivita' formativa programmata qualora debbano attivarsi corsi particolari che richiedano l'impiego di docenti non altrimenti reperibili tra il personale della formazione professionale di cui al successivo art.10, ovvero debba garantirsi la supplenza di personale docente dei corsi assente dal servizio per un periodo non inferiore a dieci giorni. Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle graduatorie regionali di cui all'art.6, per tempo determinato e nei limiti del contingente fissato dalla Legge Finanziaria annuale, con decreto dell'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale. Al personale predetto compete, oltre l'indennita' di contingenza di cui all'art.73 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico iniziale spettante al corrispondente personale del ruolo unico regionale rapportato proporzionalmente alla durata dell'incarico ed all'impiego orario settimanale.

Art. 9

L'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attivita' dei corsi, previsti dai piani annuali e triennali della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni che esigano conoscenze professionali di specifico contenuto scientifico o tecnologico. Le convenzioni con i collaboratori esterni sono stipulate dall'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, per tempo determinato e nei limiti massimali retributivi fissati nella Legge regionale finanziaria annuale. Le disposizioni di cui al primo comma e' estesa ai centri privati di formazione professionale, che provvedono direttamente alla stipulazione delle convenzioni con i collaboratori esTerni.

Titolo IV - assunzione in ruolo e stato giuridico del personale della formazione professionale dell'amministrazione regionale

Art. 10

Il personale regionale dela formazione professionale e' ricompreso nel ruolo unico regionale previsto dall'art.27 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella b allegata alla medesima Legge, e sue successive modificazioni ed integrazioni. L'ultimo comma dell'art.27 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e' soppresso.

Art. 11

Il personale docente e' assunto nella quinta o quarta fascia funzionale, con la qualifica funzionale di "insegnante nei corsi di formazione professionale". Nell'ambito della dotazione organica delle fasce funzionali di cui al precedente comma, i rispettivi contingenti del personale docente sono determinati ai sensi dell'art.30, secondo comma, della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. La tabella a allegata alla Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e' integrata dalle qualifiche funzionali indicate nella tabellla a allegata alla presente Legge, nella quale sono altresi' ricomprese le qualifiche funzionali del personale non docente.

Art. 12

Lo stato giuridico del personale della formazione professionale e' disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli. Il trattamento economico e' disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto previsto dal successivo comma. Al personale docente assunto nella quinta fascia funzionale, per il cui accesso sia prescritto il possesso del requisito del diploma di laurea a norma del successivo art.13, e' attribuito, all'atto dell'assunzione, il trattamento economico della seconda classe di stipendio.

Art. 13

L'assunzione del personale docente ha luogo secondo le disposizioni previste dal Titolo II, Capo III, della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi. Oltre i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi regionali, per i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attivita' di formazione professionale, valgono le disposizioni adottate a norma dell'art.9, primo comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. I concorsi pubblici di assunzione si articolano in due fasi. La prima fase e' volta ad accertare nei candidati, attraverso prove teoriche o teoricopratiche, il possesso di idonea cultura generale e delle conoscenze teorico professionali proprie delle materie di insegnamento e si conclude con la formazione della graduatoria in merito degli idonei. La seconda fase concorsuale, cui sono ammessi gli idonei della graduatoria di merito di cui al precedente comma, il numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, e' volta ad accertare le capacita' didattiche nell'attivita' di formazione professionale, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione previsto dall'art.18, primo comma, della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, o dall'art.39 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e del contestuale svolgimento di attivita' di insegnamento nei corsi professionali programmati. A tal fine, l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare contratti di formazione lavoro con gli idonei di cui al precedente comma, per il solo periodo del corso di formazione, che ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei. Il contratto di formazione lavoro, definisce, in misura non inferiore ad un terzo dell'impegno orario complessivo, le ore da destinare alla partecipazione economico iniziale della fascia funzionale cui il concorso si riferisce e prevede, fra i casi di risoluzione del contratto, l'ipotesi di assenza ingiustificata o, se giustificata, per un numero di giornate superiore ad un quinto di quelle destinate alla frequenza dei corsi. Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, la commissione giudicatrice accerta le capacita' didattiche dei candidati ammessi alla seconda fase concorsuale, che abbiano partecipato al corso medesimo per un periodo non inferiore all'ottanta per cento della sua durata, attraverso un colloquio integrato ad una prova pratica e forma le graduatorie definitive di merito degli idonei e dei vincitori del concorso. Il periodo di servizio reso con il contratto di formazione lavoro dai vincitori del concorso e dagli idonei nominati a norma dell'art.40, terzo comma della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e' utile ai fini del computo del periodo di prova e della progressionel economica nella fascia d'inquadramento.

Art. 14

Il personale docente adempie ai propri doveri, esplicando l'attivita' didattica in modo da assicurare la crescita culturale e lo sviluppo delle capacita' professionali, nonche' la partecipazione degli allievi al processo di formazione. La funzione docente comporta l'obbligo dello studio dell'analisi dei processi economici in atto nella realta' sociale, al fine di promuovere un costante adeguamento dei contenuti e dei metodi dell'attivita' formativa nei centri in cui si opera. In particolare, il personale docente:

  • Cura il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti;
  • Partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;
  • Partecipa ai lavori delle commissioni d'esame o di concorso di cui sia stato nominato componente;
  • Partecipa alle attivita' di programmazione, ricerca e sperimentazione didattica per la definizione collegiale degli obiettivi e dei metodi formativi;
  • Vigila sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e del materiale didattico in dotazione al centro per le attivita' formative;
  • Promuove la collaborazione dei genitori degli allievi;
  • Svolge gli altri compiti attribuiti da leggi e regolamenti.

Art. 15

Il personale docente presta servizio presso i centri regionali di formazione professionale istituiti ai sensi dell'art.16 della Legge 1 giugno 1979, n. 47. L'utilizzazione del predetto personale nelle strutture amministrative della Regione diverse dai centri e' consentita per le esigenze della programmazione regionale nel settore della formazione professionale. Durante lo svolgimento dei corsi, l'utilizzazione di cui al comma precedente non puo' riguardare piu' del 5 per cento dei docenti e protrarsi per un periodo superiore ad un quinto della durata dei corsi cui gli stessi docenti sono destinati.

Art. 16

In deroga al disposto dell'art.37, secondo comma, della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e fatta salva l'applicazione della norma di cui all'art.38, primo comma, della stessa Legge, il personale docente puo' essere temporaneamente destinato all'espletamento di mansioni diverse nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza nell'ipotesi di impossibilita' all'esercizio delle mansioni proprie, in relazione alla concreta utilizzazione di personale nella qualifica specifica prevista nel piano annuale della formazione professionale. La predetta destinazione e' disposta con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale. Il personale docente conserva la propria qualifica funzionale tranne che nei casi di transito alla fascia superiore previsti dalle vigenti norme, ovvero, a domanda e su conforme parere del comitato per l'organizzazione ed il personale, in caso di destinazione, per un periodo continuativo non inferiore a tre anni, all'esercizio di mansioni deverse in applicazione del precedente comma.

Art. 17

L'orario di servizio del personale docente e' stabilito in 36 ore settimanali. L'articolazione settimanale dell'orario di insegnamento e' disposta con atto del coordinatore del centro, sentito il consiglio dei docenti e su proposta del consiglio di direzione, in coerenza con il modello didatticoorganizzativo individuato presso il medesimo dal consiglio di gestione sociale. Il numero delle ore di insegnamento e' fissato in 22 ore settimanali. Qualora l'attivita' di insegnamento impegni per un numero di ore settimanali inferiore a 22, il docente e' tenuto, nell'ambito della sede di servizio, allo svolgimento di mansioni diverse purche' non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza presso le strutture del centro e dell'amministrazione. Ai fini del completamento dell'orario di servizio di cui al primo comma, il personale docente e' comunque tenuto a svolgere le attivita' preparatorie e complementari previste dall'art.14.

Art. 18

Il congedo ordinario al personale docente e' concesso, secondo quanto previsto dall'art.50 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, a conclusione del ciclo formativo o durante l'interruzione dello stesso. Nei periodi predetti, la concessione del congedo ordinario e' disposta secondo un programma annuale deliberato dal consiglio di direzione.

Titolo V - inquadramento nel ruolo unico regionale e norme transitorie e finali

Art. 19

A decorrere dal 1 luglio 1979 o dalla successiva data del passaggio od assunzione alle dipendenze dell'amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale della formazione professionale, in servizio alle stesse date, e' inquadrato nel ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza indicati nella tabella b allegata alla presente Legge, e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art.84 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, assumendo a riferimento la tabella c allegata alla presente Legge per l'attribuzione delle qualifiche funzionali ad esaurimento. Al personale docente dei gruppi a e b trasferito alla Regione ai sensi dell'art.22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che sia addetto stabilmente a mansioni amministrative o tecniche presso le strutture centrali dell'amministrazione regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente Legge, puo' essere attribuita la corrispondente qualifica funzionale nella fascia d'inquadramento, con la procedura di cui al comma quarto del predetto art.84.

Art. 20

Al personale inquadrato ai sensi dell'art.19, e con le decorrenze IV i indicate, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti peiodici corrispondenti all'anzianita' complessiva di servizio regionale accertata alla stessa decorrenza e determinata ai sensi del successivo articolo. L'eventuale anzianita' residua e' utilizzata sia per l'attribuzione delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici. Al personale nei cui confronti abbia trovato applicazione l'ultimo comma dell'art.7 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 46, e' attribuito il trattamento economico annuo della classe di stipendio immediatamente inferiore a quello annuo determinato ai sensi dei commi terzo e quarto della predetta norma. Il trattamento economico non puo' essere attribuito in misura superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale d'inquadramento e l'eventuale eccedenza e' conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.

Art. 21

Ai fini della determinazione dell'anzianita' complessiva di servizio regionale, il servizio prestato presso l'amministrazione regionale dal personale inquadrato nel ruolo unico ai sensi dell'art.19 e' cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza; tale ultimo servizio e' cosi' valutato:

  • Per intero, se prestato in carriera o categoria di appartenenza all'atto del passaggio;
  • Per due terzi, se prestato in carriera o Categoria Immediatamente superiore rispetto a quello di appartenenza all'atto del passaggio;
  • Per meta', se prestato in carriera o categorie ulteriormente inferiori.

Per il personale gia' proveniente dal disciolto C.I.S.A.P.I., fermi restando i criteri di valutazione previsti nel primo comma, il servizio prestato presso lo stesso ente si intende di uguale o diversa Categoria In riferimento alla collocazione di fascia funzionale, rispettivamente uguale o diversa, che le singole qualifiche di servizio hanno nella tabella b allegata alla presente Legge. Per il personale gia' proveniente dal disciolto E.N.A.L.C., la valutazione del servizio prestato presso lo stesso ente ha luogo secondo le disposizioni del precedente comma. L'anzianita' determinata ai sensi dei precedenti commi e' eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art.87, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'art.88 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 22

Il personale di ruolo dei consorzi escluso dagli elenchi per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali delle unita' sanitarie locali ai sensi dell'art.3, secondo comma, della Legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, in servizio alla data del 1 gennaio 1982, passa alle dipendenze dell'amministrazione regionale con effetto dalla data predetta. Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con effetto dalla data del passaggio al predetto personale si applicano le disposizioni dell'art.133 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art.6 della Legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale. Il personale passato alle dipendenze dell'amministrazione regionale ai sensi del presente articolo e' inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza previsti dall'art.19, primo comma. Ai fini degli inquadramenti, dell'attribuzione della qualifica funzionale e del trattamento economico spettante si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, secondo comma, 20 e 21. Nei confronti del personale predetto, il trattamento economico in atto alla data del passaggio deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione nella misura mensile lorda spettante presso gli enti di provenienza:

  • Stipendio con i relativi aumenti periodici;
  • Indennita' integrativa speciale, limitatamente all'importo eccedente l'indennita' di contingenza di cui all'art.73, secondo comma, della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'amministrazione regionale alla data in considerazione. Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennita' di qualsiasi natua.

Art. 23

Le disposizioni previste dall'art.90, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personael amministrativo, tecnico e docente inquadrato nel ruolo unico regionale a norma dell'art.19, con attribuzione delle qualifiche funzionali ordinarie, assumendo a termine di riferimento la data di entrata in vigore della presente Legge per il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stese e per la decorrenza dei transiti nelle fasce superiori previsti nel secondo comma del medesimo art.90. Ai soli fini del transito alla fascia immediatamente superiore a quella di inquadramento e con attribuzione delle qualifiche di docente nei corsi di formazione professionale o di assistente in materia di formazione professionale, la norma di cui all'art.90, secondo comma, della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si applica al personale docente e amministrativo in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla predetta fascia, intendendosi sostituito l'accertamento sullo svolgimento delle mansioni superiori previsto nel secondo comma dell'art.90 sopra richiamato, con l'esercizio delle funzioni di docente o direttore di centro per almeno quattro anni e con il contestuale possesso del titolo di studio superiore. Nei transiti alla sesta fascia, la qualifica di insegnante nei corsi di formazione professionale e' attribuita ad esaurimento. Per quanto concerne i concorsi interni per il transito, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'art.90 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

  • Cinque unita' per la VI fascia funzionale;
  • Quindici unita' per la V fascia funzionale;
  • Dieci unita' per la IV fascia funzionale;
  • Cinque unita' per la III fascia funzionale.

Art. 24

Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.19, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data dell'inquadramento disposto ai sensi della presente Legge. Al personale medesimo e' estesa l'applicazione del secondo comma dell'art.123 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e, fino a quando non venta definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente Legge, e' corrisposto il trattamento economico in godimento e gli eventuali assegni migliorativi provvisori disposti da leggi regionali, salvo conguaglio. Il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale previsto dal Titolo III, Capo IV, Sezione II, della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e' soppresso.

Art. 25

In deroga alla norma prevista dall'art.4, il coordinatore di centro puo' essere nominato anche tra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella VI fascia funzionale con qualifica ad esaurimento di insegnante nei corsi di formazione professionale nonche' tra il personale inquadrato nella quinta fascia funzionale con la qualifica di assistente in materia di formazione professionale.

Art. 26

Sino all'emanazione delle disposizioni Ministeriali previste dall'art.9, primo comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell'assunzione del personale docente di cui all'art.13, per l'accesso alla quinta ed alla quarta fascia funzionale e' rispettivamente richiesto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed il diploma di istruzione secondaria di primo grado unito per entrambe le fasce all'esperienza complessiva di almeno quattro anni acquisita nell'esercizio dell'attivita' produttiva o didattica riconducibile alle discipline oggetto di insegnamento.

Art. 27

Sino all'adozione del regolamento di esecuzione previsto dall'art.42, comma secondo, della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi pubblici per l'assunzione del personale docente, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie di merito ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dagli stessi decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale. Parimenti, sino all'adozione del regolamento di esecuzione della presente Legge, ai fini degli adempimenti previsti dall'art.6, le procedure concernenti gli adempimenti stessi sono disciplinate dagli stessi decreti che indicono i relativi bandi.

Art. 28

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, l'amministrazione regionale e' tenuta a bandire concorsi pubblici, per l'assunzione di personale docente nel ruolo unico regionale nel numero di posti delle singole fasce e con la qualifica funzionale appresso indicati:

  • V fascia 65 insegnanti nei corsi di formazione professionale;
  • IV Fascia 15 insegnanti nei corsi di formazione professionale.

Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente art.13 sono ammessi coloro che alla data del 31 dicembre 1980, oltre i requisiti previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano l'ulteriore requisito di avere svolto almeno un incarico di insegnamento presso i centri pubblici della formazione professionale ai sensi delle Leggi Regionali 13 maggio 1976, n. 26, ovvero 16 giugno 1977, n. 20, ovvero 24 maggio 1979, n. 41, ovvero svolgevano alla data di entrata in vigore della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 46, attivita' di insegnamento alle dipendenze del disciolto C.I.S.A.P.I. Con contratto di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di eta' e' elevato ad anni 55. I concorsi avverranno mediante colloqui integrati da prove pratiche diretti ad accertare il grado di conoscenza teoricopratica posseduta dal candidato nelle discipline di insegnamento relative al concorso cui partecipa. Per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, le materie d'esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneita' per il collocamento nelle fasce funzionali e per la formazione della graduatoria di merito, nonche' ogno altra specificazione necessaria sono disciplinate dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

Art. 29

Nei confronti del personale assunto a norma dell'art.28, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo alle dipendenze dei disciolti enti enalc, inapli, iniasa ovvero dell'amministrazione regionale e' valutato, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d'inquadramento, per due terzi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni. Il riconoscimento di cui al precedente comma non e' cumulabile, oltre il predetto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio previsti dall'art.46 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Omissis

Tabella a

Integrazione delle qualifiche funzionali previste dalla tabella a allegata alla Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

  • VI fascia funzionale:
  • V fascia funzionale:
  • IV fascia funzionale:
  • III fascia funzionale:
  • II fascia funzionale:

Tabella b

Inquadramento del personale gia' appartenente al ruolo speciale della formazione professionale nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale

  • VI fascia funzionale:
  • V fascia funzionale:
  • IV fascia funzionale:
  • III fascia funzionale
  • Fascia funzionale:

Tabella c

Tabella c elenco delle qualifiche funzionali ad esaurimento ad attribuire ai sensi dell'art.19, secondo comma.

  • VI fascia funzionale:
  • IV fascia funzionale ex carriera esecutiva:
  • II fascia funzionale:
Azioni sul documento