Legge regionale 21 Novembre 1987, n. 41
Interventi a sostegno della condizione giovanile in campania
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 21/11/1987 |
| Regione | Campania |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
La Regione Campania, nell'intento di favorire lo sviluppo di politiche sociali rivolte al miglioramento della condizione giovanile, con particolare riguardo alle fasce maggiormente esposte a rischio di emarginazione, promuove interventi straordinari e finalizzati in materia di lavoro e formazione professionale, per la crescita culturale e ad attivita' sportive e ricreative.
Art. 2
In via sperimentale, per il triennio 19871989, la Regione eroga contributi per progetti, predisposti dall'agenzia regionale per l'impiego ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego, su richiesta dei Comuni e loro consorzi, per lo inserimento lavorativo di giovani a rischio, di eta' compresa tra i 15 ed i 20 anni. Sono da considerare a rischio di emarginazione i giovani in difficolta' per problemi sociofamiliari, esclusi dal normale circuito scolastico, o tossicodipendenti nonche' i giovani ricadenti nell'area penale. Le attivita' di formazionelavoro sono affidate direttamente alle aziende individuate dai progetti. La Regione eroga contributi per:
- Il rimborso degli oneri e gli incentivi alle aziende per l'attivita' formativa rapportati ad unita' concesse;
- Gli incentivi alle aziende che assumano a tempo indeterminato i giovani formati al termine del periodo di formazionelavoro;
- L'assegno di frequenza e le spese di trasporto o residenzialita' agli allievi;
- Le spese per il sostegno a forme associative tra le imprese che partecipano al progetto;
- L'allestimento di botteghe artigiane di transizione affidate ad artigiani singoli per il recupero e la conservazione di produzioni artigianali artistiche e/o tipiche locali in via di estinzione, sempre che partecipino alla realizzazione dei contratti di formazione/lavoro.
Sono altresi' ammesse a contributi regionali le spese per l'attivita' formativa che non potra' avere durata superiore alle 24 mensilita'. E' fatto divieto di ricorrere per gli scopi del presente programma sperimentale ad aziende che nell'ultimo quinquennio abbiano ridotto il proprio organico e/o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni e che non abbiano almeno tre addetti.
Art. 3
Per la sperimentazione di iniziative organiche concorrenti alla finalita' della presente legge, la Regione Campania eroga contributi per la istituzione di "villaggi giovanili" per il recupero e lo sviluppo delle arti e dei mestieri. In tale ambito la Regione Campania promuove i progetti "nisida" e "villaggio dell'artigianato di Benevento" con i caratteri di cui ai successivi articoli.
Art. 4
Il progetto denominato "nisida" punta alla valorizzazione dell'isola partenopea quale centro polivalente per la gioventu', in riferimento a due obiettivi:
- Un'"intervento integrato" in favore della condizione giovanile, quale modello operativo in grado di comprendere ed integrare una serie di attivita' (produttive, sportive, culturali) e relativi servizi di cui i giovani possano fruire e che siano tutte connesse al territorio;
- L'utilizzazione dell'isola di nisida da parte della citta', con specifica destinazione al mondo giovanile (ferme restando le esigenze di tutela ambientale ed ecologica che il patrimonio di nisida impone di rispettare).
La elaborazione e la gestione del progetto sono demandate al Comune di Napoli.
Art. 5
Il progetto denominato "villaggio dell'artigianato di Benevento" ha lo scopo di realizzare una struttura produttiva finalizzata al recupero e allo sviluppo delle arti e dei mestieri di tradizione popolare della Campania. Il "villaggio" va realizzato in forme di "impresa produttiva" assicurando lo inserimento lavorativo dei giovani per loro libera scelta, con regolare contratto di lavoro o, se apprendisti, con presalario determinato. Ferma restando l'esigenza primaria di dare possibilita' di apprendimento e lavoro, attraverso la creazione di botteghe e laboratori artigiani, il progetto e' altresi' finalizzato alla creazione di supporti di tipo culturale, ricreativo, sportivo, particolarmente importanti per sviluppare intorno al "villaggio" un effettivo sistema di socialita'. La elaborazione e la gestione del progetto e' demandato al Comune di Benevento sentito il parere dell'amministrazione provinciale di Benevento.
Art. 6
Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 saranno disciplinati con apposita Legge regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
Art. 7
Per le quote non gravabili sugli ordinari interventi regionali in base alla legislazione vigente in materia di formazione professionale, sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 1987, 1988 e 1989 appositi capitoli di spesa, denominati: "provvidenze per la promozione di politiche per la gioventu' a rischio" e fondi ai Comuni di Napoli e Benevento per l'attuazione del progetto "nisida" e del progetto "villaggio dell'artigianato di Benevento". Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge per il 1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli, di nuova istituzione, dello stato di previsione per l'anno finanziario 1987: cap. 1531 "provvidenze per la promozione di politiche per la gioventu' a rischio" con lo stanziamento di l. 150.000.000 mediante prelievo della detta somma dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo; cap. 1919bis "fondi ai Comuni di Napoli e Benevento per l'attuazione del progetto "nisida" e del progetto "villaggio dell'artigianato di Benevento" con lo stanziamento di l. 100.000.000 mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo. Agli oneri per gli anni 1988 e 1989 si fara' fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 16 maggio 1970, n. 281. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.





