Legge regionale 14 Dicembre 1989, n. 105

Svolgimento di attivita' di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo, da parte della regione abruzzo

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
14/12/1989
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

La Regione Abruzzo, in virtu' di quanto disposto dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli Affari Esteri stabilite dalla legislazione statale, favorisce il coinvolgimento delle societa' regionali alle attivita' di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo (P.V.S.). A tal fine assume le funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento per gli interventi previsti all'art. 2, della Legge n. 49/1987, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'amministratore centrale competente e degli altri soggetti non governativi il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di vocazione professionali, scientifiche, imprenditoriali e formative accumulate nel suo territorio. Le attivita' della Regione sono definite nei successivi art. 2 e 3 della presente Legge.

Art. 2

Attivita' nel proprio territorio tra queste attivita' rientrano le:

  • Attivita' dirette o in supporto a quelle realizzate da enti locali, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, di educazione allo sviluppo e di informazione sulle tematiche del rapporto nord/sud del mondo, ovvero tese a valorizzare l'importanza delle culture dei popoli del sud del mondo in ogni ambito;
  • Attivita' di coordinamento, di indirizzo e di supporto delle iniziative e degli interventi degli enti locali, delle strutture scolastiche e delle organizzazioni della societa' civile, delle organizzazioni non governative (O.N. G.), facilitando fra esse lo scambio di esperienze e l'adozione dei programmi comuni;
  • Attivita' di formazione.
  • Attivita' di promozione ed organizzazione di scambi giovanili. Per meglio svolgere le funzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), la Regione provvede a fare un censimento delle strutture pubbliche proprie o di enti locali idonee a svolgere le attivita' di cooperazione.

Art. 3

Programmi di cooperazione nei P.V.S. La Regione, nel rispetto della normativa generale che riserva esclusivamente allo Stato l'esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali, promuove, coordina e organizza progetti di sviluppo. Tali progetti, da impostare secondo le linee di indirizzo contenute al p. II della delibera C.I.C.S. N. 12 del 17 marzo 1989 e aventi carattere integrato e plurisettoriale, vanno costruiti coordinando le proposte e gli interventi degli enti locali e promuovendo la partecipazione di realta' locali produttive, educative e formative, accademiche e di ricerca di organismi e gruppi di volontariato. La Regione assume, di norma, l'impegno della realizzazione dei suddetti progetti o direttamente o attraverso proprie strutture pubbliche o comunque avvalendosi, quando ne esistano i presupposti, di enti locali e/o di enti e organizzazioni pubbliche o private esistenti sul territorio.

Art. 4

La Regione, nel rispetto del disposto dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed attenendosi agli indirizzi contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 1980 , puo' assumere l'iniziativa di sviluppare rapporti e contatti diretti con i P.V.S., al fine di meglio individuare i programmi e le iniziative di cui agli art. 2 e 3 della presente Legge, di promuovere e coordinare la iniziativa degli enti locali e degli altri soggetti abilitati a svolgere attivita' di cooperazione.

Art. 5

Presso la Giunta regionale e' istituito un comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo sviluppo. Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attivita' di cooperazione, e funzioni di collegamento con la D.C.M.C.S. Il comitato e' costituito:

  • Dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
  • Da tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di vice presidente;
  • Dai rappresentanti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell' art.28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  • Da tre rappresentanti degli enti locali di cui uno indicato dalle minoranze consiliari;
  • Da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative;
  • Da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative piu' rappresentative.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, in relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esTerni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori immigrati consentite nella Regione . Il comitato e' costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza. Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il comitato puo' essere costituito, purche' venga raggiunta la maggioranza dei componenti. E' fatta salva la possibilita' di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo. Ai componenti il comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla Legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15 .

Art. 6

Presso la Giunta regionale e' istituito un ufficio operativo che assolve a funzioni di supporto per l'attivita' e i compiti del comitato tecnico, assicura la sua collaborazione con gli enti locali e gli altri soggetti impegnati nella cooperazione e predispone gli atti deliberativi della Giunta regionale. Fanno parte dell'ufficio:

  • 1 def dirigente economista
  • 1 faa funzionario agronomo
  • 1 fi funzionario ingegnere
  • 1 fv funzionario veterinario
  • 1 ia istruttore amministrativo
  • 1 ed esecutivo dattilografo
  • 1 ea esecutivo amministrativo

La Legge regionale n. 58 del 21 maggio 1985 si intende cosi'modificata.

Art. 7

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, approva una relazione sulle attivita' svolte nel campo delle cooperazioni. Il consiglio approva, altresi', entro la stessa data, o nei periodi piu' congrui, nel corso dell'anno, le proposte che la Regione formula alle D.G.C.S., anche al fine di ottenerne il finanziamento secondo quanto previsto dalla Legge n. 49/87.

Art. 8

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale predispone un censimento delle strutture pubbliche proprie e degli enti locali, idonee a svolgere le attivita' di cooperazione. Tali strutture pubbliche, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di sviluppo dei programmi di soggetti pubblici, possono essere messe a disposizione delle O.V.G. E, sulla base di specifiche convenzioni anche di soggetti privati singoli o associati.

Art. 9

All'onere derivante dalla applicazione della presente Legge, valutato, limitatamente all'anno 1989, in l. 25.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario: (omissis). Agli oneri previsti per il funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 5, si provvede con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa.

Art. 10;

La presente Legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

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