Legge regionale 8 Novembre 1988, n. 56
Assunzione a tempo indeterminato di giovani al termine di un contratto di apprendistato di formazione e lavoro
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 08/11/1988 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione, allo scopo di incentivare l'occupazione, dispone interventi volti a favorire, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, la assunzione a tempo indeterminato di giovani di eta' prevista dalla vigente normativa statale.
Art. 2 - Incentivi all'occupazione
1 .
Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro assumono a tempo indeterminato l'apprendista o il contrattista, la Regione concede, per ciascun lavoratore assunto e per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di lire 250.000 per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta a partire da tale assunzione a tempo indeterminato. Tale contributo e' elevato a lire 330.000 se l'assunzione riguarda donne in settori in cui le stesse sono sottorappresentate.
2 .
Al fine di usufruire del contributo di cui al primo comma, le imprese e gli enti devono, contestualmente alla stipulazione del contratto, sottoscrivere apposita convenzione con la Regione .
3 .
Il contributo viene concesso dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con il provvedimento di approvazione della convenzione di cui al secondo comma.
Art. 3 - Cumulabilita' dei contributi
1 .
I contributi concessi a norma della presente Legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle Leggi statali, entro il limite del 35 per cento.
Art. 4 - Contenuti della convenzione
1 .
Le convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 2, concernenti rapporti tra le Regioni, le imprese e gli enti devono disciplinare:
- I contenuti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione professionale facente parte dei progetti relativi ai contratti di apprendistato o di formazione e lavoro;
- Le modalita' del controllo della Regione volto ad accertare l'attuazione effettiva dei contenuti formativi del progetto.
2 .
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione.
Art. 5 - Revoca del contributo
1 .
Qualora il contratto di apprendistato o di formazione e lavoro non sia portato a termine per qualsiasi motivo o non venga convertito in contratto a tempo indeterminato o qualora il contratto di lavoro a tempo indeterminato venga risolto con il licenziamento non per giusta causa o giustificato motivo prima dello scadere dei due anni di lavoro, la Giunta regionale revoca il contributo e provvede al recupero di quanto liquidato.





