Legge regionale 28 Maggio 1988, n. 21
Norme sul personale addetto alla funzione didattica nei centri di formazione professionale della regione emilia-romagna
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 28/05/1988 |
| Regione | Emilia Romagna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Personale addetto agli interventi informativi
1 .
I centri di formazione professionale della Regione Emilia-Romagna, la cui gestione amministrativa e' delegata ai Comuni sede di centro ai sensi dell' art. 20 della Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 , per lo svolgimento delle attivita' formative si avvalgono:
- Del personale appartenente al ruolo unico regionale, funzionalmente assegnato e trasferito all'ente delegato;
- Di prestatori d'opera con rapporto disciplinato da apposito contratto da stipularsi dall'ente delegato a norma degli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile ;
- Di personale didattico posto in mobilita' dagli enti di cui all' art. 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 , tramite convenzione da stipularsi tra gli enti stessi e l'ente gestore. In questo caso, il costo della convenzione non dovra' comunque superare la spesa corrispondente alla retribuzione spettante all'unita' di personale posto in mobilita' in base al rapporto di lavoro costituito col proprio ente;
- Di personale messo a disposizione dell'ente delegato, tramite convenzione, da enti, istituti, imprese e associazioni industriali e artigiane.
2 .
L'ente delegato puo' altresi' conferire incarichi di prestazioni d'opera intellettuale in relazione alla esigenza di effettuare studi, ricerche, elaborazioni in materia di progettazione formativa.
Art. 2 - Personale del ruolo regionale
1 .
In attesa dei provvedimenti per il trasferimento del personale conseguenti alle deleghe di funzione da parte della Regione agli enti locali, i collaboratori del ruolo regionale in servizio presso i centri di formazione professionale sono posti alle dipendenze funzionali del Comune al quale e' delegata la gestione del centro, ai sensi dell' art. 11 della Legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 .
Art. 3 - Personale a prestazione professionale
1 .
Gli incarichi di prestazione professionale di cui al precedente art. 1 vengono conferiti dall'ente delegato ai prestatori d'opera che siano in possesso dei titoli e requisiti che, in relazione alla funzione da esplicare e/o all'area disciplinare d'intervento, vengono indicati dalla Giunta regionale con propria specifica direttiva, sentita la Commissione Consiliare competente.
Art. 4 - Sostituzioni
1 .
Nel caso in cui il personale di ruolo si assenti dal servizio per un periodo pari o inferiore a sei giornate feriali consecutive, la relativa supplenza viene effettuata dal personale di ruolo del centro.
2 .
Ove l'assenza sia superiore a sei giornate feriali consecutive e/o quando non risulti possibile garantire la sostituzione col personale di ruolo del centro, l'ente gestore, esperita prioritariamente la soluzione di cui alla lettera c) del precedente art. 1 , puo' assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo la vigente disciplina regionale in materia.
3 .
La sostituzione viene disposta per il tempo strettamente necessario e non puo' in ogni caso protarsi oltre la data di rientro in servizio dell'unita' sostitutiva o di chiusura del corso.
4 .
Nel caso di assunzione di personale a tempo determinato le supplenze vengono conferite agli operatori in possesso dei titoli e dei requisiti che, in riferimento alla funzione da esplicare e alle discipline o aree d'insegnamento, verranno fissati dalla Giunta regionale con propria specifica direttiva. La stessa direttiva fissera' altresi' le modalita' di conferimento delle supplenze nonche' il trattamento da applicarsi al personale supplente, in conformita' alla vigente legislazione.
5 .
La quota oraria di retribuzione del personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato e' fissata in ragione di un centocinquantaseiesimo della retribuzione iniziale mensile propria della qualifica funzionale corrispondente al posto da ricoprire. Competono, inoltre, la tredicesima mensilita' ed il trattamento di fine rapporto in misura proporzionale a periodi di supplenza e all'orario svolto.
Art. 5 - Assunzione in ruolo
1 .
In attesa dei provvedimenti per il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali, l'assunzione in ruolo del personale da assegnare ai centri di formazione professionale e' disposta dalla Regione secondo le norme che disciplinano l'accesso agli impieghi regionali.
Art. 6 - Norma transitoria
1 .
Al fine di conservare le professionalita' presenti nei centri regionali di formazione professionale e per dare continuita' a funzioni e compiti intrinsecamente collegati con l'attivita' dei centri, in sede di prima attuazione della presente Legge, la Regione puo' procedere, attraverso prova d'esame preceduta da un corso di approfondimento metodologico e di aggiornamento professionale, alla copertura dei posti delle qualifiche e profili sottoindicati, nei limiti seguenti: VI qualifica funzionale profilo professionale "istruttore docente di formazione professionale": fino a n. 25 posti; VII qualifica funzionale profilo professionale "istruttore direttivo addetto ad attivita' di formazione professionale": fino a n. 37 posti.
2 .
Ai corsi di cui al comma precedente sono ammessi, a domanda, gli operatori didattici, in servizio alla data di pubblicazione del bando che indice il corso e le prove di esame nei centri regionali di formazione professionale, e non ancora inquadrati nel ruolo regionale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere ottenuto l'assegnazione, nell'anno formativo nel quale la presente Legge entra in vigore, di un carico di docenza e/o coordinamento non inferiore a seicento ore;
- Avere prestato servizio nei centri regionali di formazione professionale anche nei due precedenti anni formativi per un periodo non inferiore a cinque mesi in ciascun anno. Sono altresi' ammessi ai corsi a domanda gli operatori didattici, in servizio nei centri regionali di formazione professionale, alla data di pubblicazione del bando che indice il corso e le prove di esame e non ancora inquadrati nel ruolo regionale, che, nell'ultimo biennio formativo IV i compreso l'anno formativo nel quale la presente Legge entra in vigore abbiano svolto attivita' per un orario che non risulti inferiore rispettivamente a ottocento e settecentoquaranta ore annue, per l'anno corrente e per quello precedente.
3 .
Alla prova d'esame sono ammessi gli operatori didattici che abbiano frequentato con profitto il corso di approfondimento metodologico e di aggiornamento.
4 .
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, vengono stabiliti i programmi e la durata dei corsi nonche' le materie e le prove d'esame scritte e orali e le condizioni di partecipazione ai corsi stessi.
5 .
Le prove d'esame sono valutate da una commissione composta ai sensi dell' art. 7 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 .
6 .
In deroga a quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della presente Legge e fino al conferimento delle nomine per la copertura dei posti di cui al precedente primo comma, gli operatori didattici in servizio nei centri regionali di formazione professionale, in possesso dei requisiti di accesso al corso che precede la prova d'esame, potranno essere riconfermati nello stesso tipo di rapporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore della presente Legge.
Art. 7 - Copertura finanziaria
1 .
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge l'amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente autorizzati dalla Legge di approvazione del bilancio a favore dei capitoli corrispondenti ai capitoli 75050, 75060, e 75070 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, a norma di quanto disposto dall' art. 11, primo comma, della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Emilia-Romagna.





