Legge provinciale 2 Dicembre 1987, n. 97
Modificazione della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, modificata con legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 02/12/1987 |
| Regione | Valle D'Aosta |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finanziamenti alle imprese
1 .
I finanziamenti di cui all' art. 1 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 , come modificato con Legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, si applicano anche alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione.
Art. 2 - Validita' dei progetti
1 .
La validita' dei progetti per ottenere i finanziamenti di cui ai titoli primo, secondo e terzo della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' prorogata al 31 dicembre 1988.
Art. 3 - Norma finanziaria
1 .
Per l'applicazione della presente Legge e' autorizzata la spesa di l. 3.000.000.000 per l'anno 1988.
2 .
Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1988 corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l'anno 1987, nel modo seguente:
- Per l. 1.000.000.000 al cap. 22704; per l. 400.000.000 al cap 35602;
- Per l. 1.000.000.000 al cap. 36475; per l. 200.000.000 al cap. 36477;
- Per l. 400.000.000 al cap. 36705.
3 .
Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede mediante utilizzo per l. 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.3.02. "sanita' strutture sanitarie" del bilancio pluriennale 1987 1989.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
La presente Legge e' dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.





