Legge regionale 27 Giugno 1986, n. 44

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1986) omissis disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 provvedimenti

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
27/06/1986
Regione Sardegna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 83 - Agevolazioni in riferimento a leggi di settore

Dopo il quinto comma dell'articolo 8 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' inserito il seguente: "tale beneficio e' esteso anche alle societa' giovanili di cui all'articolo 1, secondo comma, punto a), della presente Legge". Dopo il sesto comma dello stesso articolo 8 e' aggiunto il seguente: "tali benefici sono estesi, ferma restando la priorita' alle cooperative, anche alle societa' giovanili di cui all'articolo 1, secondo comma, punti a) e b.1), della presente Legge".

Art. 84 - Compiti dei comprensori e delle comunita' montane

Il secondo e terzo comma dell'art.25 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: "le domande, corredate dei relativi progetti ed atti nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, sono inoltrate dai destinatari della presente Legge ai comprensori e alle Comunita' Montane, competenti per territorio. I comprensori e le Comunita' Montane, entro 15 giorni dalla data di ricezione, provvedono a trasmetterle ai competenti uffici istruttori e ad esprimere una valutazione tecnico economica; decorso detto termine si puo' prescindere da detto parere. A copertura degli oneri per l'attuazione della presente Legge, relativi all'attivita' di promozione e di assistenza tecnica ed amministrativa, e' riconosciuto ai comprensori ed alle Comunita' Montane ove coincidano, un contributo pari al 2 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio. La ripartizione tra i suddetti organismi deve tener conto:

  • Per il cinquanta per cento, del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascun comprensorio e Comunita' Montana al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell'isola;
  • Per il cinquanta per cento, del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascun comprensorio e Comunita' Montana sul totale di quella residente, alla stessa data, nel territorio dell'isola".

Art. 85

Modifica dell'articolo 28, della Legge regionale 7 giugno 1984 l'articolo 29 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' sostituito dal seguente: "distribuzione territoriale degli interventi" la distribuzione territoriale degli interventi e' effettuata a livello provinciale ed e' deliberata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare della programmazione, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio. La ripartizione deve tener contro:

  • Per il cinquanta per cento del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascuna Provincia al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell'isola;
  • Per il cinquanta per cento del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascuna Provincia sul totale di quella residente, alla stessa data, nel territorio dell'isola.

I criteri di cui sopra si applicano anche per la ripartizione degli stanziamenti disposti negli anni 1984 e 1985.

Art. 86 - Art.30 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28

Dopo l'articolo 30 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e' istituito il seguente: art.30 bis "corsi di formazione professionale per cooperative e societa' giovanili nella predisposizione del piano annuale di formazione professionale, di cui all'articolo 13 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, viene data priorita' ai corsi di formazione predisposti da cooperative e societa' giovanili aventi i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente Legge i cui progetti siano ammessi a finanziamento."

Art. 87 - Finalita'

Dopo la lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' aggiunto il seguente punto: "b1) alle societa' costituite da giovani di eta' compresa tra i 18 e 35 anni e donne istritti nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni e emigrati di ritorno. La presenza dei giovani all'interno della societa' dovra' comunque essere maggioritaria".

Art. 88 - Interventi nel settore del turismo

All'articolo 9 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche: il primo comma e' sostituito dal seguente: "alle cooperative e societa' giovanili di cui all'articolo 1, che mediante l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, allestimenti di impianti e di attrezzature a tempo libero nonche' l'organizzazione e la gestione di servizi promuovano iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all'integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne e alla promozione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili". Al quinto comma, di seguito, viene aggiunto: "qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e societa' giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all'uopo convenzionati. Per l'abbattimento degli interessi l'amministrazione regionale e' autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla L.r.18 marzo 1964, n. 8. L'amministrazione e' altresi' autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalita' degli interventi (cap.07070)".

Art. 89

Interventi nel settore della produzione di beni e servizi al terzo comma dell'articolo 10 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, di seguito, viene aggiunto: "qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche Leggi di settore, le cooperative e societa' giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all'uopo convenzionati. Per l'abbattimento degli interessi l'amministrazione regionale e' autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla Legge regionale 21 luglio 1976, n. 40. L'amministrazione e' altresi' autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalita' degli interventi (cap.10143)".

Art. 90

Modifica dell'articolo 11 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 l'articolo 11 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' sostituito dal seguente: "contributi in favore di Comuni, Province e Comunita' Montane i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunita' Montane che promuovono la realizzazione di attivita' nel settore dei servizi socialmente utili e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o societa' giovanili costituite ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti dalle Leggi regionali, di un contributo a valere sulla presente Legge pari al 90 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti".

Art. 91

Modifica dell'articolo 31 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 l'articolo 31 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e' sostituito dal seguente: "garanzia fidejussoria le operazioni di credito contemplate da Leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punti a), b) e b1) dell'articolo 1 della presente Legge. A tal fine e' costituito presso istituti abilitati all'esercizio del credito il "fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e societa' giovanili" di cui alla presente Legge. Tale garanzia non potra' comunque superare il valore del 90 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potra' superare di 30 volte la disponibilita' del fondo".

Art. 92

Premio di operosita' per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro dopo il primo comma del'articolo 15 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' aggiunto il seguente comma 1 bis: "le misure di premio di operosita' e di retribuzine di cui al precedente comma sono estese al personale avviato ai cantieri archeologici previsti dall'articolo 14".

Disposizioni modificative ed integrative della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 provvedimenti per l'occupazione

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