Legge regionale 4 Settembre 1984, n. 59

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1980, n. 86: "personale della formazione professionale"(*)

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
04/09/1984
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Organigramma funzionale

In relazione agli indirizzi della programmazione didattica, alle disposizioni del regolamento di cui all'art.31 della Legge regionale n. 86/80, ai contenuti del programma regionale e del piano annuale degli interventi di cui agli articoli 7 e 9 della Legge regionale n. 86/80, la Giunta regionale determina con propria deliberazione, sentiti gli enti delegati, l'organigramma funzionale del personale occorrente a ciascun ente per lo svolgimento dell'attivita' comprese nel piano annuale della formazione professionale. L'assegnazione funzionale ai posti previsti dall'organigramma e' effettuata secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2 - Personale regionale e degli enti delegati

Per la copertura dei posti previsti dall'organigramma di cui al precedente art.1, la Giunta regionale dispone l'assegnazione funzionale agli enti delegati di personale del ruolo unico regionale. La mobilita' sul territorio del personale del ruolo unico regionale si svolge con le procedure, i criteri ed alle condizioni stabilite dalle norme sulla mobilita' terriroriale contenute nelle leggi regionali. I provvedimenti di assegnazione sono adottati dalla Giunta regionale, secondo il disposto dell'art.30 della Legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e successive modificazioni. All'assegnazione della sede di servizio del personale nell'ambito dell'ente di destinazione, provvedono i competenti organi di quest'ultimo, applicando i criteri indicati al secondo comma del presente articolo. Per la copertura dei posti di organigramma, gli enti delegati possono inoltre utilizzare proprio personale di ruolo.

Art. 3 - Ricorso ad altro personale

Per il completamento dell'organigramma di cui al precedente art.1, la Giunta regionale dispone l'assegnazione agli enti delegati del personale iscritto nel ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al successivo art.4. () la L.r. N.86/80, di cui la presente costituisce una modifica e integrazione e' stata abrogata e sostituita con la L.r. N.16/85 (vedi arlex 1.0, Toscana doc.1). L'assunzione di personale a tempo determinato e' consentita esclusivamente nei limiti e con le modalita' di cui al successivo art.7.

Art. 4 - Ruolo unico speciale ad esaurimento

E' istituito il ruolo unico regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale, articolato per livelli funzionali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, la cui dotazione organica globale di n. 521 posti e' cosi' ripartita secondo il vigente contratto:

  • VI livello 15 posti
  • V livello 370 posti
  • IV livello 37 posti
  • III livello 24 posti
  • II livello 24 posti
  • I livello 51 posti

Sono immessi nel ruolo unico speciale ad esaurimento:

  • La domanda, con le modalita' indicate nel successivo art.5:
  • Previo superamento di una prova, per titoli ed esami, riservata agli operatori della formazione professionale addetti allo svolgimento delle attivita' formative interamente finanziate dalla Regione assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, per un periodo non inferiore a sei mesi in almeno uno degli ultimi quattro anni formativi, con incarico non inferiore a 18 ore settimanali.

Per gli operatori di cui al precedente punto 1), lettere a) e b), l'iscrizione nel ruolo unico speciale e' effettuata, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di domanda degli interessati, da presentare con lettera raccomandata A.R. Indirizzata al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nel ruolo unico speciale ha effetto dal 1 ottobre 1984. I rapporti della Regione e degli enti delegati relativi agli operatori che, avendo titolo all'immissione, non presentano la predetta domanda, sono comunque risolti con effetto dal 30 settembre 1984 e non sono successivamente rinnovabili. Per gli operatori di cui al punto 2) del secondo comma del presente articolo, l'iscrizione nel ruolo unico speciale avviene a seguito degli esiti della prova per titoli ed esami. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali, approva il bando che indice il concorso determinando:

  • La ripartizione dei posti per singoli livelli e profili professionali, fino alla concorrenza dei posti rimasti disponibili dopo l'iscrizione del personale indicato al punto 1) delle lettere a) e b);
  • Il programma e le materie d'esame;
  • La composizione della commissione giudicatrice;
  • I termini e le modalita' di presentazione delle domande;
  • L'articolazione del punteggio, di cui la meta' deve essere riservato alle prove d'esame e l'altra meta' alla valutazione della consistenza, in termini di durata e di orario di lavoro, dei servizi prestati negli ultimi quattro anni formativi. Ciascun operatore puo' partecipare esclusivamente alla prova indetta per il livello corrispondente al rapporto di lavoro che da' titolo alla partecipazione al concorso.

Art. 5 - Personale del ruolo unico speciale ad esaurimento

Al personale iscritto nel ruolo unico speciale ad esaurimento si applica il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale per la formazione professionale. L'iscrizione nel ruolo speciale e' effettuata:

  • Per gli operatori di cui al punto 1), lettera a) del secondo comma del precedente art.4, nel livello del contratto risultante dalla iscrizione nell'elenco di cui alla Legge regionale 1 settembre 1977, n. 68. Il trattamento economico alla data 1 ottobre 1984 e' pari all'iniziale di livello, maggiorato degli scatti di anzianta' spettanti nell'ente precedente datore di lavoro oltre l'indennita' di contingenza;
  • Per gli operatori di cui al punto 1), lettera b), del secondo comma del precedente art.4, nel livello del contratto risultante dal rapporto di lavoro in atto. Il trattamento economico alla data 1 ottobre 1984 e' pari all'iniziale del livello di iscrizione nel ruolo unico speciale oltre l'indennita' di contingenza;
  • Per gli operatori di cui al punto 2), del secondo comma del precedente art.4, nel livello del contratto per il quale sono risultati vincitori. Il trattamento economico spettante e' quello iniziale del livello di iscrizione nel ruolo unico speciale, oltre la indennita' di contingenza.

Il personale del ruolo unico speciale e' iscritto ai fini pensionistici, alla CPDEL, con lettera raccomandata A.R. Da trasmettere entro il limite di tre mesi dall'iscrizione nel ruolo unico speciale, gli operatori hanno facolta' di optare per la prosecuzione della iscrizione all'INPS. Ai fini del trattamento di quiescienza il personale e' iscritto all' INADEL. La Giunta regionale assicura il pieno impiego del personale del ruolo unico speciale, che non sia utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi a norma del precedente art.3, disponendone l'assegnazione ad altre funzioni della Regione o degli enti delegati. All'atto dell'iscrizione del ruolo unico speciale, per operatori di cui al punto 1), lettera a) e b), del secondo comma del precedente art.4 sono confermate le assegnazioni precedentemente effettuate alle sedi di servizio delle strutture pubbliche. I vincitori del concorso di cui al punto 2) del secondo comma del precente art.4 sono assegnati in servizio nelle sedi ove si riscontrano posti vacanti nell'organigramma. Gli operatori del ruolo unico speciale sono soggetti alla mobilita' stabilita dal vigente contratto collettivo nazionale per la formazione professionale. Al ruolo unico speciale non potranno attingere gli enti privati gestori di formazione professionale.

Art. 6 - Esaurimento del ruolo unico speciale

Il ruolo unico speciale si esaurisce con la immissione del personale nei ruoli organici della Regione e degli enti delegati, secondo la normativa in materia vigente negli enti medesimi. I posti del ruolo unico speciale che si rendano disponibili per cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, sono soppressi.

Art. 7 - Assunzioni a tempo determinato

La Giunta regionale puo' procedere ad assunzioni a tempo determinato esclusivamente per far fronte alle esigenze previste dall'organigramma di cui al precedente art.1, solo nel caso che non VI si possa provvedere con personale della Regione dell'ente delegato e del ruolo unico speciale. Le assunzioni a tempo determinato devono essere limitate al periodo di attivita' strettamente necessario secondo le previsioni del piano annuale di formazione professionale, e non possono comunque eccedere la scadenza dell'anno formativo. Il personale assunto a tempo determinato non puo' essere riassunto nell'arco del successivo anno formativo. Gli enti delegati possono procedere ad assunzioni a tempo determinato esclusivamente per supplenze di personale docente. Alle predette assunzioni si applica il trattamento economico e giuridico del contratto collettivo nazionale per la formazione professionale, limitatamente agli istituti compatibili con il rapporto a tempo determinato.

Art. 8 - Incarichi a collaboratori didattici ed esperti

Gli enti delegati per l'attuazione degli interventi di formazione professionale ricorrono a collaboratori didattici per gli insegnamenti richiedenti particolare perizia o specializzazione nonche' ad esperti per l'approfondimento di contenuti didattici di specifici argomenti tecnologicoscientifici. Possono inoltre avvalersi di esperti per l'approfondimento di studi, ricerche e documentazioni inerenti problematiche connesse alla programmazione o all'attuazione degli interventi di formazione professionale. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti:

  • A lavoratori dipendenti mediante apposita convenzione con l'ente o l'impresa di appartenenza;
  • A lavoratori autonomi, liberi professionisti o lavoratori dipendenti autorizzati a svolgere anche lavoro autonomo, mediante rapporto di prestazione professionale.

Le convenzioni di cui al punto 1) del precedente comma non potranno prevedere rimborsi superiori alle spese contrattualmente sostenute per il lavoratore interessato dall'ente o impresa di appartenenza. Gli incarichi individuali di prestazione professionale non possono comunque superare complessivamente le 250 ore per ogni anno formativo.

Art. 9 - Personale degli enti di formazione professionale inquadrati nel settore privato

Nei confronti degli enti di formazione professionale inquadrati nel settore privato che attuano interventi compresi nel piano annuale a norma dell'art.11 della Legge regionale numero 86/80, la spesa per il personale e' riconosciuta ai soli fini della regolazione degli aspetti finanziari del rapporto di convenzione tra la Regione e l'ente, e limitatametne al periodo di durata dei corsi.

Art. 10 - Norma finale

Con l'esaurimento delle operazioni di iscrizione nel ruolo unico speciale di cui al precedente art.4, cessano tutti gli effetti derivanti dalla iscrizione nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale, di cui alla Legge regionale 1 settembre 1977, n. 68, modificata con Legge regionale 1 febbraio 1979, n. 8, e quelli derivanti dalla iscrizione negli elenchi formati dalle Province in attuazione all'art.1 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 68. Sono abrogati gli articoli 23,24,25,26,27,28,29 e 30 della Legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 11 - Finanziamento ed imputazione della spesa

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per il 1984, con le variazioni di bilancio di cui al successivo art.12, e per gli anni successivi con le relative leggi di bilancio.

Art. 12 - Variazione di bilancio

Lo stato di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio di previsione 1984 e' modificato come segue per analogo importo;

Art. omissis

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