Circolare Ministeriale 10 Agosto 1981
Ministero del lavoro e della previdenza sociale lettera circolare n. oapl/ii/4036/7 del 10 agosto 1981 alle regioni a statuto ordinario e a statuto autonomo ai commissari di governo presso le regioni fondo sociale europeo-rapporti delle regioni con le comunita' europee.
| Ente | 2 |
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 10/08/1981 |
tipologia: Stato - Circolare ministeriale
Il ripetersi di richieste di nulla osta da parte di talune Giunte regionali per l'effettuazione di missioni di propri dipendenti a Bruxelles per la trattazione, presso la Commissione delle Comunita' Europee, direzione generale del Fondo Sociale Europeo delle pratiche relative a richieste di contributo avanzate da dette Regioni, induce l'amministrazione scrivente a richiamare l'attenzione sui limiti che il vigente ordinamento pone alle attivita' delle Regioni all'estero. I rapporti tra le Regioni e gli organismi internazionali trovano infatti la loro disciplina nell'art.4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 (in Gazzetta Ufficiale 106 del 17 aprile dello stesso anno) recante disposizioni di indirizzo e di coordinamento nel settore, nonche' nell'art.18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in forza del quale spettano esclusivamente a questo Ministero i rapporti con il Fondo Sociale Europeo. Peraltro, la vigente normativa comunitaria in materia di Fondo Sociale Europeo ha recepito tale procedura in apposita comunicazione della commissione CEE del 7 settembre 1979 pubblicata in Gazzetta Ufficiale CEE n. 236 del 19 settembre 1979. Inoltre, per quanto riguarda in particolare i rapporti delle Regioni con le comunita' europee si rammenta che, in base a quanto disposto al punto 4 del citato decreto 11 marzo 1980, i contatti con gli organismi comunitari che si rendono necessari per la trattazione di questioni attinenti alle materie di competenza regionale devono essere svolti soltanto per il tramite dei Ministeri di volta in volta interessati i quali avvolgono, per il coordinamento, del Ministero degli Affari Esteri. In conformita' alla accennata disciplina che mira essenzialmente ad assicurare un unitario, organico e coordinato sviluppo delle relazioni con la CEE i funzionari regionali sono tenuti a prendere gli opportuni contatti unicamente con i competenti organi centrali dello Stato. Ne deriva che soltanto situazioni di eccezionalita' potrebbero giustificare, in via di disapplicazione delle norme, e percio' in punto di mero fatto, un rapporto diretto con gli uffici della comunita'. In tale circostanza dovra' essere promossa, a cura degli organi regionali, la preventiva intesa con il Governo, come richiesto dal citato art.4 D.P.R. N.616. Si raccomanda a codeste Regioni ed ai commissari di governo presso le Regioni, per quanto di rispettiva competenza, la piu' rigorosa osservanza delle soprarichiamate disposizioni.





