Legge Statale 11 Marzo 1970, n. 83

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli .

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
11/03/1970

tipologia: Stato - Legge

Art. unico

Omissis

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole "designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante" sono inserite le parole "del Consiglio regionale ove costituito o"; le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite dalle parole "da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti".

All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte le parole "e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore della manodopera migrante". Al n. 4), le parole "sezioni di collocamento" sono sostituite con le parole "sezioni dell'ufficio del lavoro". Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti: "7) di determinare, sentite le commissioni Provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, IV i comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di stato o da corsi autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale"; "8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7)".

All'articolo 4, primo comma, le parole "da un rappresentante dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati" sono sostituite con le parole "dal direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato"; le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite con le parole "da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti". Al settimo comma, le parole "di cui al successivo articolo 17" sono sostituite con le parole "di cui ai nn. 5) e 6) del successivo articolo 5".

All'articolo 5, il n. 1) e' sostituito dal seguente: "1) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente articolo 3"; il n. 2) e' sostituito dal seguente: "2) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente articolo 3". Dopo il n. 5) e' inserito il seguente: "6) di svolgere i compiti di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 334".

All'articolo 6, primo comma, le parole "presso le sezioni di collocamento" sono sostituite con le parole "presso le sezioni dell'ufficio del lavoro"; le parole "dal collocatore" sono sostituite con le parole "dal dirigente della sezione"; le parole "da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite con le parole "da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti"; le parole "dei datori di lavoro a tre" sono sostituite con le parole "dei datori di lavoro a quattro". Al quarto comma, sono aggiunte in fine le parole "assicurando i diritti delle minoranze". All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole "comma terzo" sono sostituite con le parole "comma secondo"; al n. 5) le parole "ai lavoratori subordinati" sono sostituite con le parole "ai lavoratori agricoli subordinati"; le parole "fine del trimestre" sono sostituite con le parole "fine di ciascun trimestre". Al terzo comma, le parole "all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334" sono sostituite con le parole "al presente decreto".

Omissis

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