Decreto Assessorile 14 Marzo 1986

Assessorato del lavoro della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione decreto 14 marzo 1986 modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
14/03/1986
Regione Sicilia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto assessorile

Considerato che la commissione regionale per la formazione professionale, nella seduta del 31 gennaio 1986, ha determinato le modalita' per la iscrizione, cancellazione e tenuta dell'albo regionale degli operatori della formazione professionale nel modo che segue:

  • L'albo regionale degli operatori della formazione professionale si articola in due settori:
  • Gli aspiranti all'insegnamento nella struttura formativa o gli aspiranti all'inserimento nei ruoli amministrativi degli enti di formazione professionale debbono presentare le domande di iscrizione all'albo regionale entro il 31 maggio di ogni anno. Le domande di iscrizione all'albo dovranno essere redatte in carta legale e contenere la contestuale dichiarazione di essere immuni da condanne penali e di godere dei diritti politici e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  • Per la iscrizione all'albo nel settore b1 gli aspiranti docenti dovranno essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2 grado, mentre gli aspiranti istruttori pratici dovranno dimostrare di essere in possesso di una esperienza professionale di almeno 5 anni, documentabile con attestati di servizio rilasciati dall'ufficio di collocamento o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. I predetti titoli dovranno avere attinenze alle discipline di insegnamento.
  • Per la iscrizione all'albo nel settore b1 gli aspiranti docenti dovranno essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2 grado, mentre gli aspiranti istruttori pratici dovranno dimostrare di essere in possesso di una esperienza professionale di almeno 5 anni, documentabile con attestati di servizio rilasciati dall'ufficio di collocamento o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. I predetti titoli dovranno avere attinenze alle discipline di insegnamento. Possedere i seguenti titoli:
  • Nell'albo verranno riportate per ciascun operatore le seguenti indicazioni:
  • L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, accertato il possesso dei requisiti prescritti, iscrive gli aspiranti nell'albo regionale e provvede all pubblicazione dello stesso nei modi previsti dalle norme vigenti.
  • L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, accertato il possesso dei requisiti prescritti, iscrive gli aspiranti nell'albo regionale e provvede alla pubblicazione dello stesso nei modi previsti dalle norme vigenti. Costituito:
  • I soggetti di cui alle lettere b e c dell'art.4 della Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, che svolgono attivita' di formazione professionale finanziaria dall'Assessorato regionale del lavoro, sono obbligati a completare all'interno del proprio ente, nel rispetto dei titoli culturali, della qualifica professionale richiesta e dell'anzianita' di servizio, l'orario di lavoro a tutto il personale iscritto nel settore "a" dell'albo, impegnato a tempo parziale, fino al raggiungimento del tempo pieno, prima di procedere a nuove assunzioni di personale iscritto nel settore "b" dell'albo.
  • Gli enti di cui all'art.4, lettere b e c, della piu' volte citata Legge regionale n. 24 del 1976 dovranno trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, entro il 30 aprile 1986, l'elenco degli operatori della formazione professionale in servizio presso gli enti medesimi, corredato dalle domande di iscrizione all'albo regionale dei dipendenti completo di tutti i dati previsti dai modelli allegati.
  • Al fine di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo, gli enti gestori entro il 31 ottobre di ogni anno comunicheranno all'Assessorato regionale del lavoro le variazioni intervenute nel proprio organico nel corso dell'anno formativo precedente.
  • La cancellazione dell'albo avverra' a domanda degli interessati o d'ufficio per:
  • Avverso la mancata o errata iscrizione all'albo puo' essere presentata in apposita istanza all'Assessorato regionale del lavoro, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'albo regionale.
  • Sono fatte salve le domande di iscrizione all'albo gia' pervenute e che comunque vanno eventualmente integrate con la documentazione occorrente a cura degli interessati. Considerato che nella prima attuazione della procedura prevista per l'iscrizione all'albo regionale della formazione professionale, si ritiene opportuno stabilire che le domande di iscrizione all'albo regionale della formazione professionale vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modalita' di iscrizione e cancellazione e tenuta dell'albo regionale degli operatori della formazione professionale contenute nelle determinazioni adottate dalla commissione regionale per la formazione professionale cosi' come descritte in premessa.

Art. 2

Nella prima attuazione della procedura prevista per l'iscrizione all'albo regionale della formazione professionale le domande dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. omissis

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