Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 285

Riordino del centro di formazione studi (formez), a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
30/07/1999

tipologia: Stato - Decreto legislativo

Art. 1

1 .

Il FORMEZ - centro di formazione studi- e' un'associazione riconosciuta e acquista personalita' giuridica di diritto privato.

2 .

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunita' Montane, anche tramite i propri organismi rappresentativi, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.

Art. 2

1 .

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attivita' di formazione e di promozione dell'innovazione amministrativa nel quadro dei processi di devoluzione di compiti dello Stato alle Regioni e alle autonomie locali, il dipartimento della funzione pubblica si avvale del FORMEZ, che persegue le seguenti finalita':

  • Coadiuvare il dipartimento della funzione pubblica nelle attivita' di coordinamento del sistema formativo pubblico;
  • Assistere le amministrazioni citate all'articolo 1, comma 2, nelle attivita' da esse svolte per l'innovazione delle strutture organizzative e per la promozione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio;
  • Sperimentare nuove modalita' formative e promuovere l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle locali;
  • Fornire servizi informativi e di consulenza per agevolare i processi di adeguamento delle amministrazioni pubbliche locali necessari per lo svolgimento dei compiti conferiti in base al decentramento di funzioni;
  • Fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale e l'introduzione di nuove professionalita', anche mediante lo svolgimento di corsi - concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;
  • Valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni locali, la qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti;
  • Svolgere ogni altra attivita' devoluta mediante apposito accordo dal dipartimento della funzione pubblica o da altri associati.

2 .

Per il perseguimento delle finalita' istituzionali il FORMEZ puo' promuovere o partecipare ad associazioni societa' e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, universita' e soggetti pubblici e privati; inoltre il FORMEZ puo' stipulare accordi di programma e convenzioni con le Regioni e le autonomie locali interessate, per l'istituzione di strutture a carattere locale o settoriale.

Art. 3

1 .

Il presidente del FORMEZ previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla sua nomina, un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell'istituto, le attivita' strategiche per il raggiungimento delle finalita' istituzionali e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio. Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonche' l'eventuale aggiornamento del piano.

2 .

Il Ministro per la funzione pubblica, acquisito il parere della conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano e' realizzato compatibilmente alle risorse rese appositamente disponibili, la cui quantificazione annuale e' demandata alla Legge Finanziaria (tabella c).

3 .

In aggiunta alle attivita' istituzionali previste dal piano il FORMEZ puo' svolgere, con contabilita' separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attivita' formative e di consulenza per conto terzi.

Art. 4

1 .

Sono organi del FORMEZ:

  • Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale;
  • Il consiglio di amministrazione;
  • Il direttore generale;
  • Il collegio dei revisori;
  • Il comitato tecnico scientifico;
  • L' assemblea.

2 .

Il presidente e' nominato dal Ministro per la funzione pubblica ed e' scelto tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3 .

I compiti degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione.

Art. 5

1 .

In sede di prima attuazione, il Ministro per la funzione pubblica promuove, tramite la conferenza unificata, la partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali all'associazione. Convoca l'assemblea e promuove, a seguito della nuova conformazione giuridica dell'associazione, la riCostituzione degli organi statutari.

2 .

Per quanto non espressamente disposto dal presente Decreto Legislativo resta salva l'autonomia statutaria del FORMEZ.

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei Decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica Italiana: "art. 76. - l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "art. 87. - il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge n. 59/1997 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; (omissis)". "art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltre che ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi: (omissis); s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio; t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali. (omissis)". - il testo del Decreto Legislativo n. 29/1993 reca: "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

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