Legge regionale 29 maggio 1980, n. 59
Norme di attuazione della legge agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 29/05/1980 |
| Regione | Umbria |
thesaurus: Termini ausiliari:Riforme
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14,17 e 19 dello statuto ed in attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla Legge 4 agosto 1978, n. 440, la Regione adotta provvedimenti volti a garantire la funzione sociale della proprieta' nell'ambito di un programmato sviluppo, nonche' la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente, realizzando la piena utilizzazione di terreni di proprieta' privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.
Art. 2
Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate si considerano terre abbandonate, incoltre o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'art.2 della Legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art. 3 - Utilizzazione delle terre
Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per le seguenti finalita':
- Agricola;
- Silvopastorale;
- Forestale.
Art. omissis
Art. 13 - Destinatari delle terre
Le terre incoltre od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:
- Per le finalita' di cui all'art.3, punto 1), in ordine di priorita':
- Per i fini di cui all'art.3, punto 2), in ordine di priorita':
- Per i fini di cui all'art.3 punto 3), in ordine di priorita':





