Legge regionale 29 maggio 1980, n. 59

Norme di attuazione della legge agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
29/05/1980
Regione Umbria

thesaurus: Termini ausiliari:Riforme

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14,17 e 19 dello statuto ed in attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla Legge 4 agosto 1978, n. 440, la Regione adotta provvedimenti volti a garantire la funzione sociale della proprieta' nell'ambito di un programmato sviluppo, nonche' la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente, realizzando la piena utilizzazione di terreni di proprieta' privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.

Art. 2

Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate si considerano terre abbandonate, incoltre o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'art.2 della Legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 3 - Utilizzazione delle terre

Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per le seguenti finalita':

  • Agricola;
  • Silvopastorale;
  • Forestale.

Art. omissis

Art. 13 - Destinatari delle terre

Le terre incoltre od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:

  • Per le finalita' di cui all'art.3, punto 1), in ordine di priorita':
  • Per i fini di cui all'art.3, punto 2), in ordine di priorita':
  • Per i fini di cui all'art.3 punto 3), in ordine di priorita':

Art. omissis

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