Legge regionale 18 Aprile 1981, n. 68
Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap, art. 3
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 18/04/1981 |
| Regione | Sicilia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. OMISSIS
Art. 3 - Finalita' degli interventi
Gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap devono privilegiare le fasi della prevenzione e della diagnosi precoce delle menomazioni e delle loro cause nella massima misura possibile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di ogni soggetto portatore di handicap e dei concreti condizionamenti psico-sociali ed ambientali ed altresi' promuovere: l'istituzione e gestione di servizi terapeutici e riabilitativi territoriali nonche la trasformazione organizzativa e funzionale di quelli esistenti, onde consentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente di vita familiare e Sociale; l'integrazione del portatore di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali; l'orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionali nonche nelle attivita' lavorative; iniziative finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti; l'istituzione e gestione di iniziative volte alla formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nell' ambito delle competenze Regionali; iniziative informativo-formative rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio-culturale dell' inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicaps; il sostegno economico, Sociale e psico-pedagogico in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari; l' individuazione di attivita' lavorative, nell' ambito dei pubblici servizi, accessibili ai portatori di handicap. Omissis
18 Aprile 1981





