Legge regionale 11 Giugno 1986, n. 25
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 11/06/1986 |
| Regione | Valle D'Aosta |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finanziamenti alle imprese
1 .
Il primo comma dell'art.1 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e' cosi' sostituito: "1. La Giunta regionale e' autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare, sotto forma di contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, finanziamenti alle imprese che provvedono ad assunzioni d durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di:
- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento per almenoi 10 mesi, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti l'assunzione;
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da 24 mesi;
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore per la cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda;
- Lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda;
- Lavoratori in mobilita' extraziendale a seguito di accordo fra le parti sociali.
2 .
Il secondo comma dell'art.1 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' abrogato.
Art. 2 - Lavoro autonomo
1 .
L'art.9 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' cosi' sostituito: "1. La Giunta regionale e' autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti, sotto forma di contributo per le spese di avviamento a: libere professioni. "2. I finanziamenti sono ammessi 'una tantum' e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integtrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla Legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante provvidenze a favore
- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi;
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da almeno sei mesi;
- Licenziati per riduzione di personale o per cessazione di attivita' produttiva dell'azienda;
- Lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla Legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; che intraprendono un'attivita' lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni.
2 .
Il secondo comma dell'art.10 della Legge regionale gennaio 1986, n. 4, e' cosi' sostituito: "2. Durante il primo anno di attivita' lavorativa autonoma ai lavoratori gia' in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione e corrisposto un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale"
3 .
Il secondo comma dell'art.14 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e' cosi' sostituito: "2. Il sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attivita' lavorativa.
Art. 3 - Cooperazione
1 .
Alla fine del primo comma dell'art.15 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' aggiunto i seguente alinea: "lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla Legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni".
2 .
Il secondo comma dell'art.15 della Legge regionale 9 gennaio 1968, n. 4 e' cosi' sostituito: "2. I finanziamenti sono ammessi 'una tantum' e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 recante Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni , con esclusione dei benefici di cui alla Legge regionale 30 giugno 1981, n. 6, recante interventi e provvidenze diretti a favorire il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi, e successive modificazioni ed integrazioni".
3 .
Il secondo comma dell'art.16 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e' cosi' sostituito: "2. Ai soci lavoratori gia' collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto, durante il primo anno di attivita' della cooperativa, un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale".
Art. 4 - Norme finanziarie
1 .
L'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente Legge e' autorizzata a decorrere dall'entrata in vigore della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.
2 .
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si provvede con gli stanziamenti di cui alla Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.





