Legge regionale 4 Novembre 1997, n. 123

Intervento regionale a sostegno delle iniziative per la risocializzazione dei detenuti

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 18
21/11/1997
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La Regione Abruzzo riconosce e promuove le iniziative culturali che vengano tenute negli istituti di reclusione e pene, siti sul territorio regionale, che realizzano una crescita culturale finalizzata alla risocializzazione della popolazione carceraria ai sensi dell'art. 17 - titolo 1 - della legge 26.7.1975, n. 354.

Art. 2

1 .

Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 la Regione stanzia un contributo finalizzato di lire 150.000.000 annue.

2 .

Il contributo viene ripartito dalla Giunta regionale in favore di associazioni e cooperative culturali, istituzioni culturali, Comuni sedi di istituzioni penitenziarie che predispongono e pongono in essere ogni anno iniziative culturali in campo cinematografico, musicale, culturale e ricreativo in genere per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1.

3 .

La ripartizione del contributo viene effettuata dalla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno fra i richiedenti tenuto conto del costo dell'iniziativa, del numero dei detenuti coinvolti nonche' della rilevanza del progetto proposto.

Art. 3

1 .

Ai fini dell'ammissione al contributo i richiedenti devono presentare un programma contenente una relazione sull'attivita' ed il preventivo delle spese necessarie per la sua realizzazione.

2 .

L'iniziativa deve essere approvata dalla direzione della Casa di reclusione e deve essere corredata di una relazione del personale specializzato della Casa di reclusione contenente una valutazione dell'iniziativa in relazione alle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge nonche' di quanto previsto dall'art. 17 della legge 26.7.1975, n. 354.

3 .

Il programma dell'iniziativa culturale, ai fini dell'ammissione a contributo, deve essere trasmesso al Servizio Promozione Culturale della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno a mezzo raccomandata A.R..

Art. 4

1 .

L'erogazione e liquidazione del contributo viene disposta entro il 30 novembre di ogni anno dal dirigente del Servizio Promozione Culturale con ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7.6.1996, n. 34, sulla base della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale, e previa presentazione da parte dei richiedenti di adeguata documentazione giustificativa delle spese sostenute, della relazione sugli effetti prodotti dall'iniziativa sulla popolazione carceraria, di una dichiarazione dell'Amministrazione penitenziaria circa il numero dei detenuti che hanno beneficiato dell'iniziativa culturale svolta. Tutta la documentazione ed il rendiconto deve essere prodotto nel rispetto della L.R. 27.6.1986, n. 22.

Art. 5

1 .

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato complessivamente per il triennio 97/99 in lire 450.000.000 si provvede come segue:

  • - per l'anno 1997 mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto nel capitolo 323000 - Fondo globale - quota parte della partita n. 1 - Elenco n. 3 che e' corrispondentemente ridotta.

2 .

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario in corso sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

Cap. 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" - art. 37, L.R.C.

- in diminuzione lire 150.000.000

Cap. 61514 di nuova istituzione ed iscrizione al sett. 06 Ctg. 1, Sez. 06, denominato: "Intervento regionale a sostegno delle iniziative per la risocializzazione dei detenuti"

- in aumento lire 150.000.000

3 .

Per gli anni successivi al 1997 l'onere trova la relativa copertura finanziaria con pari riduzione della somma di cui al "Settore cultura" titolo 1 del Bilancio pluriennale.

Art. 6

1 .

In sede di prima applicazione:

- il termine di cui all'art. 4 comma 1? e' modificato in "30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

- il termine di cui all'art. 2 comma 3? e' modificato entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza dell'istanza.

Art. 7

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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