Decreto Presidente Repubblica 22 Marzo 1974, n. 280

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione trentino alto adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
22/03/1974

tipologia: Stato - Decreto Presidente Repubblica

Art. 1

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della Legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono esercitate dalle Provincie di Trento e Bolzano nei limiti indicati dall' art.16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e con la osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2

Le commissioni Comunali istituite con Legge provinciale ai sensi dell'art.9, punto 5), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciteranno le funzioni delle commissioni di cui all' articolo 26 della Legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni, nonche il controllo di legittimita' sugli atti delle sezioni zonali, Comunali e frazionali di collocamento concernenti l'avviamento al lavoro su richieste numeriche o nominative di manodopera. Avverso le Deliberazioni delle commissioni di cui al precedente comma e' ammesso ricorso alla competente Commissione provinciale di Collocamento.

Art. 3

La Commissione provinciale istituita con Legge provinciale ai sensi dell'art.9, punto 5), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, esercitera' le funzioni delle commissioni di cui all' art.25 della Legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni, nonche il controllo di legittimita' sugli atti di cui al primo comma dell'articolo precedente dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni zonali, Comunali e frazionali, ove non esistano le commissioni Comunali di cui al precedente articolo, nonche sugli atti di avviamento al lavoro in materia di assunzioni obbligatorie di invalidi ed altri aventi diritto. Contro le Deliberazioni della Commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, e' dato ricorso alla Provincia . Contro i provvedimenti di annullamento adottati dalla Commissione provinciale nell'esercizio della attivita' di controllo di cui al primo comma, sono ammessi normali rimedi giurisdizionali. Avverso le Deliberazioni della Commissione provinciale sulle materie indicate alle lettere b) e c) dell' articolo 25 della Legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' dato ricorso al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale per lo avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 4

Nell'esercizio della loro competenza nella materia di cui all'art.9, punto 5), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le Provincie possono provvedere alla istituzione di commissioni di controllo sugli atti di avviamento al lavoro comunque disciplinato da leggi.

Art. 5

Ai fini del diritto di precedenza nel collocamento al lavoro previsto dall' art.10 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i lavoratori residenti nella Provincia di Bolzano precedono gli altri lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in tutti i casi di avviamento al lavoro disciplinato da leggi. Fermo il diritto di precedenza al lavoro per i residenti, nella Provincia di Bolzano i datori di lavoro non sono tenuti ad assumere i lavoratori dei quali abbiano bisogno tra quelli iscritti nelle liste di collocamento, se destinati ad aziende rurali con non piu' di 6 dipendenti.

Art. 6

I datori di lavoro operanti nella Provincia di Bolzano che intendano avvalersi della facolta' di richiesta nominativa, nei casi in cui tale facolta' e' ammessa dall' art.34 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 , sono tenuti ad assumere lavoratori residenti nella Provincia . In caso di indisponibilita' di lavoratori residenti nella Provincia di cui all'art.34 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e' ammessa la richiesta nominativa per lavoratori iscritti nelle liste di altre Provincie.

Art. 7

I lavoratori che si trasferiscono anagraficamente in Provincia di Bolzano, perdono l'anzianita' di iscrizione nelle liste di collocamento eventualmente maturata nella Provincia di provenienza. I lavoratori di cui al comma precedente acquistano lo stesso diritto di precedenza dei cittadini residenti nella Provincia .

Art. 8

I lavoratori che chiedono la iscrizione nelle liste di collocamento della Provincia di Bolzano, ai sensi ed agli effetti dell' art.2 della Legge 10 febbraio 1961, n. 5, saranno avviati al lavoro dopo che sia stato soddisfatto il diritto di precedenza dei lavoratori residenti nella Provincia .

Art. 9

Fino a quando le Provincie non avranno provveduto ad istituire con proprie leggi le commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della Legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana.

22 Marzo 1974

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