Legge regionale 29 Ottobre 1997, n. 78
L.r. 31 agosto 1994, n. 70 "nuova disciplina in materia di formazione professioanle" e l.r. 27 luglio 1989, n. 45 "norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". modifiche
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 40 01/12/1997 |
| Regione | Toscana |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Capo I
Modifiche della l.r. 31 agosto 1994, n. 70
Artt. 1. - 7. (1a)
Art. 8.
1. L'art.8 della L.R. 70/1994 e' abrogato (1).
2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di interesse regionale gia' disciplinati dall'abrogato art. 8, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge (1).
3. La Regione fino e non oltre il termine fissato dal comma 2, potra' procedere ad affidare al C.I.R. Ulteriori interventi, in conformita' con il vigente Piano regionale triennale per la formazione professionale.
Capo II
Modifiche della L.R. 17 luglio 1989, n. 45
"Norma per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale"
Art. 9. (2)
(1) come da errata corrige pubblicato sul B.U. N. 7 del 19 febbraio 1998.
(1a) modificano ed integrano la 31 agosto 1994, n. 70.
(2) sostituisce l'art. 3 della L.R. 17 luglio 1989, n. 45.





