Legge regionale 23 Maggio 1991, n. 36

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
23/05/1991
Regione Sicilia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Nel quadro degli obiettivi della programmazione economica regionale ed in armonia con gli indirizzi dello stato e della Comunita' economica europea la Regione Siciliana provvede alla tutela ed allo sviluppo delle imprese cooperative aventi sede ed operanti nel proprio territorio, i cui progetti siano compatibili e coerenti con il programma triennale di settore che sara' redatto dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 2

1 .

Per la redazione del programma triennale di sviluppo cooperativo, che puo' essere articolato anche in piani annuali, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca potra' avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'opera di istituti e di organismi specializzati.

2 .

Il programma dovra' essere sottoposto al parere obbligatorio del Comitato regionale per la programmazione e lo sviluppo della cooperazione da costituirsi, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione.

3 .

Il comitato e' composto:

  • Dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che lo presiede, e dagli assessori regionali alla presidenza, per il bilancio e le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per i lavori pubblici e per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  • Dal direttore dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dai direttori della programmazione e del personale e dal segretario per gli interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, dal direttore del bilancio e tesoro, dal direttore dei lavori pubblici, dal direttore del turismo, sport e spettacolo e dal direttore dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), o loro delegati;
  • Da quattro rappresentanti degli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, che abbiano esperienze dirigenziali o operative presso centri cooperativi da almeno cinque anni;
  • Da quattro esperti designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

4 .

Il predetto Comitato deliberera' validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

5 .

Il programma, corredato dal parere del comitato, viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

6 .

Il primo programma triennale di settore dovra' essere deliberato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7 .

Le funzioni di segreteria del comitato saranno svolte da tre funzionari designati, previo parere del consiglio di direzione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di cui uno con qualifica di dirigente e due con qualifica di assistente.

8 .

Ai componenti del comitato e della segreteria dello stesso sara' corrisposto, oltre ad un gettone di presenza nella misura, nei termini e con le modalita' fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 180 del 3 giugno 1986 per gli organi collegiali sub lettera a, anche, se dovuta, l'indennita' di missione e il rimborso spese nella misura fissata per i direttori regionali.

Art. 3

1 .

Il programma triennale di settore dovra' indicare:

  • La spesa complessiva occorrente ed i criteri di ripartizione sulla base delle indicazioni e dei limiti fissati dalla presente legge;
  • La ripartizione territoriale e settoriale degli interventi nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale;
  • La tipologia di attivita' e le categorie di imprese cooper- ative da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge, anche sulla base delle risultanze della indagine conoscitiva da effettuare ai sensi dell'art. 4.

Art. 4

1 .

Per le finalita' della presente legge, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nell'ambito dello schedario regionale della cooperazione di cui al decreto assessoriale del 31 maggio 1960, e' istituito l'osservatorio permanente per valutare lo stato e le tendenze evolutive delle imprese cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio della Regione Siciliana, mediante l'utilizzazione dei dati dello schedario e l'effettuazione di apposite indagini conoscitive per le quali l'Assessorato potra' avvalersi, mediante convenzioni, delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo legalmente riconosciute e di enti e/o istituti specializzati.

2 .

L'osservatorio regionale della cooperazione e' l'organismo tecnico consultivo che, attraverso l'elaborazione e proiezione dei dati sociali, economici e finanziari acquisiti attraverso specifiche indagini conoscitive e lo schedario regionale della cooperazione, avra' il compito di predisporre una relazione annuale sullo stato della cooperazione e di proporre tutte le iniziative idonee ad assicurare lo sviluppo coordinato del sistema cooperativo regionale. La relazione sara' trasmessa alla commissione legislativa permanente per la cooperazione dell'Assemblea regionale Siciliana.

3 .

L'osservatorio regionale della cooperazione sara' regolamentato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da emanarsi, previo parere della commissione regionale per la cooperazione di cui alla Legge regionale 30 giugno 1956, n. 42, entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.

4 .

Lo Schedario regionale della cooperazione rileva tutti i dati relativi allo stato ed alla gestione delle imprese cooperative aventi sede ed operanti in Sicilia.

5 .

In particolare, oltre ai dati relativi ai bilanci annuali, rileva le agevolazioni finanziarie a qualunque titolo ottenute, i dati occupazionali, i risultati delle periodiche revisioni biennali e delle ispezioni straordinarie.

6 .

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', previo parere della commissione regionale per la cooperazione, le disposizioni sulle modalita' di funzionamento dello schedario e sui rapporti con enti e amministrazioni statali, regionali, Provinciali e comunali nonche' con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, ai fini di un costante aggiornamento dello stesso.

7 .

E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni e agli enti regionali che a qualunque titolo erogano agevolazioni a favore di societa' cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti nel territorio regionale di trasmettere copia dei provvedimenti concessivi allo schedario ai fini di un costante aggiornamento dei dati e di acquisire dal predetto schedario notizie aggiornate sulle condizioni gestionali ed economico-finanziarie delle imprese cooper- ative, preventivamente ad ogni intervento agevolativo.

8 .

Per l'automazione e la gestione informatica dello schedario l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'IRCAC e/o enti e ditte specializzate. 9. I dati statistici dello schedario regionale della cooperazione sono ostensibili a chiunque ne faccia motivata richiesta.

Art. 5

1 .

In armonia con i principi ispiratori della presente legge tendente a promuovere, incrementare e potenziare le iniziative ed attivita' gestite in forma cooperativa, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede alla concessione di agevolazioni a sostegno di programmi presentati da imprese cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti nel territorio regionale, che siano diretti alla realizzazione, ammodernamento, ampliamento e sviluppo delle iniziative produttive e al mantenimento ed incremento dei livelli occupazionali.

Art. 6

1 .

Allo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione di forme as- sociative fra societa' cooperative e fra enti ed organismi cooperativi, l'Assessorato regionale della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca e' autorizzato a concedere contributi:

  • A consorzi tra cooperative costituiti sotto forma di societa' cooperative;
  • A consorzi di secondo grado costituiti tra i consorzi di cui alla lettera a);
  • A societa' con personalita' giuridica a partecipazione maggioritaria dell'IRCAC e/o di enti cooperativi.

Art. 7

1 .

I contributi saranno concessi ai soggetti di cui all'articolo 6 che si propongono di svolgere una o piu' delle seguenti attivita':

  • Effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate e/o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, IV i compresi quelli di natura finanziaria, da ripartire tra le medesime imprese cooperative;
  • Trattare l'acquito di materie prime, semilavorati e prodotti finiti utili alle imprese consorziate e/o associate;
  • Promuovere la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione delle innovazioni tecnologiche, nonche' politiche di ampliamento dei mercati di sbocco delle produzioni, quali ricerche di mercato ed attivita' promopubblicitarie;
  • Promuovere l'addestramento, la formazione professionale e la riqualificazione oltreche' la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate e/o associate.

2 .

I contributi da concedersi, previo parere della commissione regionale per la cooperazione, per le finalita' di cui all'articolo 6, si riferiscono:

  • Alle spese di Costituzione di tali forme associative;
  • Alle spese relative alla gestione di servizi comuni delle co- operative socie;
  • Alle spese reltive alla Costituzione di strutture permanenti di uso Comune delle cooperative, dei consorzi e delle societa' di cui al punto c dell'articolo 6.

3 .

I contributi per la lettera a del comma 2 sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa documentata.

4 .

I contributi per la lettera b) del comma 2 sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente, il 70 per cento, il 50 per cento e il 30 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.

5 .

I contributi per la lettera c del comma 2 sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevabile a lire 1.200 milioni per le strutture destinate ai consorzi di secondo grado.

6 .

Le opere di cui alla lettera c del comma 2 sono soggette al vincolo della destinazione alle finalita' consortili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

7 .

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.

8 .

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.

Art. 8

1 .

Le agevolazioni di cui all'articolo 5 sono concesse, previo parere della commissione regionale per la cooperazione, alle societa' cooperative di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14dicembre 1947, n. 1577, e loro consorzi con esclusione del settore edilizio, e alle societa' di cui alla lettera c dell'articolo 6 per la realizzazione di programmi di investimento diretti al perseguimento di uno o piu' degli obiettivi fissati dall'articolo 5, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, che potranno coprire sino al 50 per cento della spesa preventivata, senza superare comunque l'importo di lire 125 milioni.

2 .

Per la realizzazione di tali iniziative le societa' cooperative e i loro consorzi potranno altresi' usufruire, per la differenza tra la quote capitale e il costo complessivo del programma, di mutui al tasso agevolato consentito dalla normativa statale di durata non superiore a sei anni, di cui uno di preammortamento, che verranno erogati dall'IRCAC, al quale le cooperative interessate dovranno inoltrare motivata richiesta coevamente alla domanda di contributo.

3 .

Il contributo, nei limiti dell'importo risultante dal decreto di concessione adottato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, verra' anticipato alla cooperativa beneficiaria dallo stesso IRCAC, con imputazione al proprio fondo di dotazione, a presentazione della documentazione di spesa e previo nulla osta dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, secondo le modalita' che saranno fissate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

4 .

Non possono essere ammesse al contributo attrezzature gia' acquistate al momento della presentazione della domanda.

5 .

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi concessi allo stesso titolo sia dallo Stato che dalla Regione.

Art. 9

1 .

Per l'erogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 7 e 8 restano confermante le disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche.

Art. 10

1 .

E' istituito il certificato di qualita' igienica per gli agrumi e gli altri prodotti agricoli, con il fine di una maggiore garanzia dei consumatori e della promozione del consumo. Il certificato potra' essere rilasciato dai laboratori Provinciali di igiene e profilassi a cio' autorizzati dall'Assessorato regionale della sanita' e dagli istituti e dipartimenti di igiene delle universita' di Palermo, Catania e Messina. Le indagini analitiche e le modalita' per la formulazione del giudizio di qualita' igienica e per il rilascio del certificato saranno stabilite con apposito decreto da emanarsi da parte del presidente della Regione di concerto con gli assessori per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per l'agricoltura e le foreste e per la sanita' entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 11

1 .

Nel quadro del regime di aiuti previsti dalla vigente legislazione regionale per l'attuazione di progetti di sviluppo finalizzati al risanamento ed al rilancio produttivo delle strutture cooperativistiche, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato a concedere alle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avviano progetti di ristrutturazione anche mediante fusione o accorpamento, contributi in conto interessi su mutui della durata non superiore a dieci anni, con tasso del 5 per cento a carico del beneficiario, per il pagamento delle obbligazioni derivanti da garanzie personali prestate da soci o da amministratori per la concessione all'organismo associativo, da parte di enti ed istituti di credito, dei prestiti e mutui previsti dalla vigente normativa sul credito agrario, scaduti e non soddisfatti alla data del 31 dicembre 1990.

2 .

Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo le cooperative presentano i relativi progetti che vengono approvati dall'amministrazione competente previo parere del comitato di cui all'articolo 20 della legge approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 2 maggio 1991concernente "Interventi per il settore agricolo".

3 .

Trascorsi due mesi dalla presentazione dei progetti di cui al comma 2 senza che siano stati respinti gli stessi si intendono ammessi.

Art. 12

1 .

Al fine di favorire i processi di ristrutturazione delle coop- erative agricole, cantine sociali e loro consorzi e' costituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste un fondo di lire 10 miliardi.

2 .

Il fondo e' destinato ad incentivare interventi che consentano, anche attraverso forme di pensionamento anticipato, l'esodo del personale dipendente in servizio alla data del 30 marzo 1989 a seguito di processi di ristrutturazione accorpamento, fusione e liquidazione.

3 .

I benefici di cui al comma 2 sono estesi ai dipendenti dei consorzi agrari Provinciali della Sicilia.

4 .

Le modalita' di gestione del fondo saranno approvate con decreto del presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, setita la Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale Siciliana.

Art. 13

1 .

La commissione regionale per la cooperazione, istituita con Legge regionale 30 giugno 1956, n. 42, e' integrata con il direttore dell'IRCAC, o con un suo delegato.

2 .

Al primo comma, n. 2, della citata Legge regionale n. 42 del 1956, le parole: "dal capo dei servizi per la cooperazione dello stesso Assessorato" sono sostituite dalle seguenti: "dai funzionari preposti al coordinamento dei gruppi di lavoro 'Vigilanza cooper- ative', 'Incentivi alla cooperazione' e 'Coopoerative edilizie', istituiti presso lo stesso Assessorato".

Art. 14

1 .

Il fondo di rotazione generale dell'IRCAC, di cui all'articolo 3, comma primo, punto 2, della Legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, e' incrementato di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

2 .

L'IRCAC e' autorizzato a concedere alle societa' cooperative e loro consorzi, per la capitalizzazione delle stesse, crediti agevolati di durata non superiore a cinque anni con i propri fondi istituzionali al tasso di riferimento consentito secondo le norme di gestione dell'IRCAC stesso.

Art. 15

1 .

Il secondo comma dell'articolo 54 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e' cosi' sostituito: "Alla societa' di cui al precedente comma possono partecipare altresi' le cooperative e loro consorzi, le associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, gli enti a partecipazione pubblica nazionale e regionale, nonche' gli istituti e le aziende di credito".

2 .

Alla societa' di cui al comma 1 e a quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 6 sono estese le agevolazioni previste dalla Legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

3 .

Per le finalita' della persente legge e per il raggiungimento dei fini istituzionali la societa' di cui al comma 12 e' autorizzata ad operare anche sul territorio nazionale.

4 .

L'articolo 55 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e' abrogato.

Art. 16

1 .

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato a concedere contributi a favore degli organi regionali e Provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per svolgere corsi per la formazione di dirigenti e funzionari di cooperative.

2 .

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato ad istituire direttamente i predetti corsi nonche' quelli per l'aggiornamento di funzionari dello stesso Assessorato mediante stipula di apposite convenzioni con istituti ed enti specializzati.

3 .

La lettera a) dell'articolo 4 della Legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e' abrogata.

Art. 17

1 .

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca disciplinera', con regolamento di attuazione, le modalita' di erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 7, 8 e 16, nelle quali si dovra' tener conto di quanto stabilito dagli articoli 14 e 15, primo comma, della Legge regionale 11 aprile 1972, n. 27.

Art. 18

1 .

Al fine di agevolare e sviluppare l'accesso alle agevolazioni finanziarie da parte delle cooperative e loro consorzi l'IRCAC e' autorizzato ad aprire propri uffici presso i comuni capoluoghi di Provincia della Regione Siciliana.

Art. 19

1 .

L'articolo 90 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e' sostituito dal seguente: "Art. 90. - 1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e' autorizzato a costituire uno o piu' consorzi di garanzia fidi tra cooperative aventi sede ed operanti in Sicilia, regolarmente iscritte nei registri prefettizi, al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio, mediante fidejussione agli istituti ed aziende di credito che effettueranno finanziamenti alle consorziate".

Art. 20

1 .

L'articolo 91 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e' sostituito dal seguente: "Art. 91. - 1. Lo statuto dei consorzi di cui all'articolo 90 deve espressamente ed inderogabilmente contenere le norme relative ai requisiti di mutualita' e deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2 .

Lo statuto di cui al comma 1 deve espressamente prevedere:

  • I requisiti delle cooperative per la partecipazione al consorzio;
  • L'importo del concorso al fondo rischi da parte delle singole cooperative consorziate;
  • L'importo dei finanziamenti garantibili dal concorso per ogni cooperativa consorziata;
  • La gestione del fondo rischi, che deve essere depositato ed erogato a cura dell'IRCAC;
  • La partecipazione, sia in seno al consiglio di amministrazione che al collegio sindacale del consorzio, di un rappresentante nominato dall'IRCAC;
  • Che non siano concesse garanzie a cooperative nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione controllata;
  • Che la fidejussione sia consentita per il massimo del 50 per cento del finanziamento e fatta salva la preventiva escussione del debitore".

Art. 21

1 .

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a decorrere dal biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, dovranno versare un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell'asssessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

2 .

Tale contributo non potra' essere superiore a quello fissato in sede nazionale dal Ministero del lavoro.

3 .

Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, sara' per un terzo a carico delle cooperative e, per due terzi, a carico della Regione Siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

4 .

Le cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute verseranno tale contributo alle rispettive associazioni.

5 .

Le relative modalita' di accertamento e riscossione saranno de- terminate dagli organismi regionali delle associazioni con atti deliberativi che devono essere preventivamente approvati, entro trenta giorni dalla data di presentazione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che puo' disporre controlli sull'applicazione delle stesse.

6 .

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della Legge regionale 21 febbraio 1976, n. 16.

7 .

Le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza verseranno il contributo di loro pertinenza in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione le cui risorse saranno destinate all'incremento delle spese per l'effettuazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie a cooperative e loro consorzi.

Art. 22

1 .

Il termine previsto dall'articolo 7, ultimo comma, della Legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, e successive modifiche e integrazioni, per l'approvazione del programma generale degli interventi creditizi annualmente predisposto dall'IRCAC, e' elevato a giorni sessanta, trascorsi i quali, il programma diventa esecutivo.

Art. 23

1 .

Il sistema dei controlli fissato dal secondo e terzo comma dell'articolo 20 della Legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, e' modificato per quanto attiene alle deliberazioni dell'IRCAC, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2 .

Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni dell'IRCAC, inerenti alla Costituzione di nuove societa', alla partecipazione a societa' esistenti, agli organici del personale ed ai relativi regolamenti, nonche' quelle inerenti al trasferimento di beni immobili, sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, competente all'esercizio dell'azione di tutela e vigilanza sul predetto ente, che decide, previa acquisizione del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione rtrascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.

3 .

Tutte le altre deliberazioni dell'IRCAC, tranne quelle concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che, entro venti giorni dalla ricezione, puo' sospenderne l'esecuzione. Ove entro i successivi trenta giorni non se ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimita', le stesse divengono esecutive.

Art. 24

1 .

La somma di lire 100.000 milioni, destinata ai contributi concessi, ai sensi della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, alle cooperative giovanili inserite nel programma di interventi1991, sul capitolo 50466 per l'esercizio finanziario 1991,e' destinata all'IRCAC allo scopo di impinguare il fondo di rotazione di cui alla Legge regionale 8 novembre 1988, n. 29.

Art. 25

1 .

L'IRCAC e' autorizzato a corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a dieci anni delle esposizioni debitorie verso banche, a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni, dei soggetti cooperativi gia' beneficiari delle provvidenze creditizie della Legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvviggionamento collettivo.

2 .

Le operazioni finanziarie di cui al comma 1 poste in essere dagli istituti di credito, saranno assistite esclusivamente da fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale.

3 .

L'IRCAC e' altresi' autorizzato ad intervenire, a carico del proprio bilancio, direttamente o nei confronti degli istituti di credito interessati, al fine di posticipare dopo l'ultima scadenza prevista in contratto i ratei dei mutui, con scadenza 1991, concernenti iniziative alberghiere o comunque riguardanti attivita' turistiche, concessi o assistiti dal contributo interessi dell'IRCAC medesimo.

Art. 26

1 .

Il comma 1 dell'articolo14 della Legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, e' sostituito con il seguente: "1. Le cooperative di abitazioni e le imprese ammesse a contributi o finanziamenti derivanti da leggi comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata, qualora siano esaurite le aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla Legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, o delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, possono realizzare i relativi interventi costruttivi in aree di proprieta' site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa".

Art. 27

1 .

Nei Comuni di Palermo, Catania e Messina le cooperative edilizie, anche se risultano incluse in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti, possono realizzare i loro programmi costruttivi o nei territori di detti comuni o nei territori di detti comuni confinanti.

2 .

I programmi di utilizzazione degli stanziamenti statali e regionali destinati all'edilizia convenzionata e/o agevolata riguardanti i comuni capoluoghi di Provincia sono definiti a carattere sovracomunale, accorpando ai capoluoghi medesimi i centri che presentano maggiori caratteristiche di conurbazione.

3 .

I soci che intendono avvalersi della facolta' prevista al comma 1 debbono possedere il requisiti della residenza e/o esercitare l'attivita' lavorativa nel Comune capoluogo ovvero in quello confinante e debbono dimostrare di non possedere alloggi idonei alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare a titolo di proresidenza e/o dove esercitano attivita' lavorativa, ne' in quello dove si realizza il programma sociale.

4 .

Sugli stanziamenti previsti per le finalita' degli articoli 1 e 4 della Legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, gli assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi in conto interessi per mutui agevolati per la copertura dei costi intervenuti o che potranno intervenire per maggior prezzo di esproprio del terreno risultanti da sentenza passata in giudicato.

Art. 28

1 .

Il limite massimo di intervento di lire 43 milioni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, a favore delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa deve intendersi come base di riferimento per il calcolo revisionale di cui all'articolo 33 prieta', usufrutto, uso o abitazione ne' nel Comune di della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

2 .

E' abrogato il terzo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 19 giugno 1982, n. 55.

Art. 29

1 .

In dipendenza dell'istituzione della direzione della pesca, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la dotazione organica della qualifica di direttore regionale prevista dalla tabella a allegata alla Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e' aumentata di una unita'.

2 .

La tabella a annessa alla Legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modificazioni e' cosi' modificata nella parte riguardante l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: amministrazione Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. Direzioni regionali ed uffici equiparati cooperazione - commercio - artigianato. Pesca.

Art. 30

1 .

Allo scopo di aiutare le popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dall'evento sismico el 13 e 16 dicembre 1990, individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione Siciliana, e' autorizzato, per l'anno finanziario 1991, il limite d'impegno venticinquennale previsto nella tabella di cui all'articolo 32 per la concessione di contributi in annualita' previsti dall'articolo 1 della Legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modifiche, a favore di cooperative edilizie che saranno costituite da soggetti titolari di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione di alloggi che hanno subito danni irreparabili, certificati dall'ufficio del genio civile territorialmente competente, a causa dell'evento sismico e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle leggi in vigore per essere assegnatari di alloggi.

2 .

Sono eslcusi dai benefici di cui al comma 1 i soggetti che, per i danneggiamenti subiti a causa dell'evento sismico, intendono beneficiare di interventi statali o regionali a titolo di riparazione, ricostruzione e miglioramento dell'immobile danneggiato.

3 .

Nei Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi della Regione siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perche' inagibili, con inagibilita' anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, e' sospeso sino al totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.

4 .

Le rate non corrisposte andranno pagate in prosieguo all'ultima rata risulante dal contratto di mutuo stipulato con l'ente finanziatore, con analoga cadenza e in un periodo pari a quello di soppressione.

5 .

Le rate di cui al comma 4 andranno corrisposte senza alcun onere aggiuntivo.

6 .

I maggiori interessi maturati sono posti a totale carico della Regione Siciliana.

7 .

L'IRCAC e' autorizzato alle necessarie variazioni di bilancio.

8 .

La spesa necessaria sara' determianta dall'Assessore regionale per la cooperazione entro centoottanta giorni, dopo che con proprio decreto avra' individuato le cooperative Siciliane aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge.

9 .

Le cooperative edilizie che vorranno beneficiare delle provvidenze della presente legge dovranno presentare formale istanza all'Assessorato regionale della cooperazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge allegando l'ordinanza di sgombero e una dichiarazione del presidente della cooperativa redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si dichiara di essere nelle condizioni di cui al presente articolo. 10. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, i termini di scadenza, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto- legge 5 marzo 1991, n. 65, per i mutui bancari garantiti dalla Regione sono ulteriormente prorogati di centoottanta giorni.

Art. 31

1 .

E' autorizzato, per l'anno finanziario 1991, il limite d'impegno venticinquennale previsto nella tabella di cui all'articolo 32 per la concessione, attraverso apposito bando di concorso da emanarsi dall'Assessorato regionale della cooperazione, dei contributi in annualita' previsti dall'articolo 1 della Legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a favore di societa' cooperative edilizie.

Art. 32

1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 32.000 milioni cosi' ripartita: art. 2: lire 100 milioni (per redazione programma triennale di sviluppo cooperativo); art. 4: lire 100 milioni (per automazione e gestione informatica dello schedario regionale della cooperazione); art. 7, comma 2: lire 300 milioni cosi' ripartiti:

  • Lire 100 milioni suddivisi paritariamente per le lettere a e b (spese di Costituzione e gestione di forme associative fra cooper- ative eccetera);
  • Lire 200 milioni, lettera c (per Costituzione strutture permanenti di uso Comune delle cooperative, consorzi e societa' di cui all'articolo 6).

Art. 8: lire 5.000 milioni (contributi alle cooperative per realizzazione programmi produttivi di cui all'articolo 5); art. 11: lire 2.000 milioni quale limite decennale di impegno per ciascuno degli anni1991,1992 e 1993; art. 12: lire 10.000 milioni (ristrutturazione cooperative agricole etc. E pensionamento dipendenti); art.14, comma 1: lire 1.000 milioni (incremento fondo di rotazione IRCAC di cui all'articolo 3, primo comma, punto 2, Legge regionale n. 12 del 1963); art. 16: lire 300 milioni cosi' ripartiti:

  • Lire 100 milioni su cap. 35201;
  • Lire 200 milioni su cap. 35163 (corsi di formazione per dirigenti di cooperative e per revisori di cooperative);

Art. 21: lire 200 milioni (contributo a carico della Regione per spese di ispezioni ordinarie alle cooperative e loro consorzi); art. 30: lire 1.000 milioni (contributi in annualita' ex articolo 1 Legge regionale n. 79 del 1975 a favore di cooperative edilizie costituite nei comuni terremotati); art. 31: lire 12.000 milioni (per concessione contributi ex art. 1 Legge regionale n. 79 del 1975 attraverso bando di concorso).

2 .

Per gli esercizi finanziari successivi al1991le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, con esclusione delle spese discendenti dagli articoli 11 e 12.

3 .

La spesa di lire 32.000 milioni autorizzata per l'anno finanziario1991e quella valutata in lire 24.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 26.000 milioni per l'anno 1993 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod.07.09 "Attivita' e interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".

4 .

All'onere di lire 32.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 10.800 milioni con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 e quanto a lire 21.200 milioni con parte delle disponibilita' del capitolo 60.751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991.

Art. 33

1 .

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

2 .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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