Legge regionale 15 Febbraio 1992, n. 8

Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 7
10/03/1992
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione nel quadro delle attivita' rivolte alla prima accoglienza degli immigrati extracomunitari, legalmente presenti nel territorio regionale, promuove la realizzazione di una rete di strutture permanenti sul territorio, idonee ad offrire un alloggio temporaneo, con o senza annesso servizio di mensa, per i suddetti immigrati che versano in stato di indigenza.

Art. 2 - Compiti della provincia

1 .

Ai sensi della Legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 spetta alla Provincia:

  • Redigere un piano provinciale per la realizzazione dei centri sulla base della valutazione delle dinamiche di insediamento degli immigrati, delle richieste avanzate dai comuni e dei progetti propri;
  • Prevedere nel piano provinciale annuale per i servizi a favore degli immigrati gli oneri di gestione dei centri;
  • Coordinare la gestione dei centri secondo un sistema omogeneo, promuovendo l'adozione di regolamenti di gestione, la stipula di convenzioni per il loro funzionamento fra enti locali, organismi di volontariato, associazioni e comunita' straniere riconosciuti ai sensi della Legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17;
  • Controllare la corretta gestione dei centri e verificare l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essi assegnate.

Art. 3 - Contributi

1 .

Per la realizzazione delle strutture di cui al precedente articolo 1 la Regione concede contributi ai comuni ed alle province del Lazio che presentino progetti tendenti alla costruzione od alla ristrutturazione di fabbricati esistenti, di proprieta' pubblica ovvero acquisibili al patrimonio pubblico, per una quota non superiore al 90 per cento della spesa occorrente.

Art. 4 - Presentazione delle domande

1 .

  • Progetto di massima dell'opera da eseguire con relativo computo metrico ed analisi dei costi;
  • Idonea documentazione attestante la disponibilita' legale dell'area dove dovra' sorgere il manufatto, ovvero dell'immobile da ristrutturare;
  • Indicazione della copertura finanziaria per la parte eccedente il contributo regionale.
  • None
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