Legge regionale 30 Maggio 1989, n. 22

Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in sardegna

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 22
30/05/1989
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

L'amministrazione regionale, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento dei quadri pubblici operanti in Sardegna, promuove la Costituzione di una societa' consortile a responsabilita' limitata col nome di "istituto regionale sardo per la formazione (isfore s.r.l.).

2 .

La societa' ha come scopo sociale la promozione e la realizzazione di attivita' di studio, di ricerca e di formazione, rivolte principalmente ai pubblici amministratori e ai quadri superiori ed intermedi, nelle materie riguardanti l'organizzazione e la gestione della Regione e degli enti ed organismi pubblici della Sardegna.

3 .

La societa' si avvale per lo svolgimento dell'attivita' formativa delle competenze scientifiche e culturali delle universita', particolarmente di quelle sarde, del C.N. R., di altri organismi di ricerca e formazione pubblici e privati, dell'imprenditoria pubblica e privata.

4 .

La societa' dovra' avere sede amministrativa a Nuoro. L'attivita' di ricerca e di formazione potra' svolgersi in sedi diverse.

Art. 2

1 .

Alla societa' puo' partecipare quale socio fondatore il centro di formazione e studi per il mezzogiorno (FORMEZ).

2 .

Le Province, i Comuni, le Comunita' Montane e le loro associazioni possono aderire alla societa' in qualita' di soci ordinari.

Art. 3

1 .

L'atto costitutivo della societa' e' sottoscritto dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale medesima e sentita la commissione consiliare competente in materia di ordinamento regionale.

2 .

I rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto i sensi dell' art. 2458 del Codice Civile sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei nominativi.

Art. 4

1 .

All'atto della Costituzione della societa', la Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale dell'istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE s.r.l.) pari a l. 1.000.000.000.

2 .

L'amministrazione regionale versa annualmente all'istituto un contributo per le spese di gestione di l. 700.000.000.

3 .

Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:(omissis).

4 .

Alla relativa spesa per l'anno finanziario 1989, si fa fronte ai sensi dell' art. 30 della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , con prelevamento della somma di l. 1.700.000.000 dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 2 della tabella a allegata alla Legge Finanziaria 1988.

5 .

Alla spesa di l. 700.000.000 per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quote del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

6 .

Le spese per l'attuazione della presente Legge, valutate in l. 1.700.000.000 per l'anno 1989 ed in l. 700.000.000 per gli anni successivi, gravano sui capitoli di cui al precedente terzo comma del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. La presente Legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione

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