Legge regionale 22 gennaio 1987, n. 1

Modifiche e finanziamento della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51, concernente interventi straordinari a favore dell'occupazione giovanile

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 1
16/12/2002
Regione Veneto

thesaurus: Lavoro:Occupazione - Politiche sociali:Società:Gruppi di età:Giovani

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

L'ultimo comma dell' art. 1 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 e' sostituito dal seguente: "dovranno ritenersi in ogni caso prioritari i progetti finalizzati alla creazione di posti aggiuntivi di lavoro rispetto agli occupati al momento di inoltro della domanda, parimenti valutando:

  • I progetti che prevedono l'impegno ad assumere a tempo indeterminato, entro dodici mesi dalla fine del corso, almeno il 50 dei partecipanti al corso stesso;
  • I progetti predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentate sul piano nazionale a livello locale".

Art. 2

L' art. 7 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 , e' sostituito dal seguente: "nell'ambito delle competenze regionali, e' istituito un fondo straordinario per la promozione economica e l'occupazione, destinate ai seguenti interventi:

  • Iniziative di animazione economica mediante individuazione delle aree e attivita' che meglio si prestino all'insediamento e consolidamento di nuove attivita' produttive, nonche' mediante operazioni di organizzazione e integrazione delle risorse locali da offrire ai potenziali impreditori;
  • Attivazione di un servizio capace di operare, su richiesta della giunta, precise diagnosi sui caratteri e le prospettive delle situazioni di crisi o di difficolta' aziendale, onde proporre le possibili soluzioni e i rimedi per evitarne la irreversibilita'.

Il fondo di cui al comma precedente opera ai sensi della Legge regionale 16 agosto 1983, n. 43 , presso la Veneto Sviluppo s.p.a., che ne disporra' in conformita' con il proprio statuto e secondo le direttive emanate annualmente dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, puo' disporre che una parte del fondo, non superiore al 60%, possa essere impiegata dalla Veneto Sviluppo s.p.a. Con le modalita' fissate dall' art. 6 della Legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, come modificate dall'art. 1 della Legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la Veneto Sviluppo s.p.a. Puo' avvalersi di personale esterno e di organizzazioni specializzate che presentino la necessaria competenza".

Art. 3

Al fine di proseguire l'attivita' di sostegno alla occupazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro, intrapresa con Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 sono disposte per l'esercizio finanziario 1987 le seguenti ulteriori spese, per competenza e per cassa, per i sottoindicati oggetti di intervento:

  • Contributi per l'attivazione di corsi formativi per l'avvio al lavoro di giovani in cerca di occupazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 (cap. 72002) lire 3.000.000.000
  • Contributi a favore di datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani precedentemente assunti a termine, ai sensi dell' art. 4 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 (cap. 72004) lire 1.500.000.000
  • Contributi per il riassorbimento lavorativo di soggetti in c.i.g. Ai sensi dell' articolo 5 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 (cap. 72006) lire 1.000.000.000
  • Contributi per il sostegno tecnico professionale di soggetti che intendano avviare attivita' di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 6 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 (cap. 72008) lire 1.500.000.000
  • Fondo regionale straordinario per la promozione economica e l'occupazione di cui all' articolo 7 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 (cap. 72010) lire 3.000.000.000
  • Spese per il funzionamento del centro per la promozione dell'occupazione di cui all' articolo 8 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 (cap. 72012) lire 1.000.000.000 all'onere di lire 11 miliardi derivanti dalla attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si provvede, ai sensi del quinto comma dell' art. 19 della Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo della partita n. 11 "provvedimenti per le attivita' produttive nei settori dell'artigianato, dell'energia e dell'occupazione" del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.

La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Azioni sul documento