Legge regionale 13 Giugno 1989, n. 39

Istituzione della commissione regionale per la realizzazione della parita' tra uomini e donne

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 39
13/06/1989
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Istituzioni e finalita'

1 .

E' istituita presso La presidenza della Giunta regionale della Sardegna la commissione regionale per la realizzazione della parita' fra uomini e donne.

2 .

La commissione in applicazione dell' articolo 3 della Costituzione opera per la rimozione degli ostacoli e di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per promuovere pari opportunita'.

Art. 2 - Funzioni

1 .

La commissione:

  • Svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nella Regione nonche' convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
  • Esprime pareri e proposte sulle iniziative legislative e normative in genere e su progetti ed atti amministrativi e programmatori regionali che investono la condizione femminile;
  • Formula proposte di adeguamento della legislazione regionale alle finalita' dell'articolo 1 e in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanita', assistenza, servizi sociali;
  • Valuta lo stato di attuazione nella Regione delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile;
  • Promuove forme di collaborazione con gli ispettorati Provinciali e regionali del lavoro al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative di parita' in materia di lavoro e piu' in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
  • Vigila sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, che VI sono tenuti, delle leggi relative alla parita' tra uomo e donna;
  • Promuove iniziative per superare i casi di discriminazione illegittima o violazione di leggi di parita', rilevati d'ufficio o su segnalazione denuncia;
  • Promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunita' di formazione e progressione professionale, a sviluppare l'imprenditorialita' femminile, individuale e collettiva;
  • Promuove e collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
  • Favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali;
  • Formula proposte al fine di realizzare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;
  • Svolge ogni altra attivita' comunque inerente alle finalita' di cui all'articolo 1.

2 .

Gli organi e gli uffici regionali sono tenuti ad inviare alla commissione ogni atto e documento comunque inerente alla materia di cui al punto b) del precedente comma.

3 .

La Giunta regionale consulta preventivamente la commissione anche su richiesta della stessa, sui disegni di legge e sugli atti deliberativi concernenti le finalita' della presente legge.

4 .

Gli organi amministrativi regionali sono tenuti ad una adeguata motivazione ove ritengano disattendere i pareri, le proposte e le richieste della commissione.

5 .

Gli uffici dell'amministrazione della Regione degli enti pubblici da essa dipendenti, delle aziende autonome e dei concessionari di pubblici servizi regionali, sono tenuti a fornire, su richiesta della commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali della medesima.

Art. 3 - Composizione e modalita' di elezione

1 .

La commissione e' composta da venti donne, elette con voto limitato dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, previa ampia consultazione delle organizzazioni femminili.

2 .

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto il consigliere di parita' della commissione regionale per l'impiego e la delegata della consulta femminile regionale.

Art. 4 - Rapporti di collaborazione

1 .

La commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:

  • La consulta regionale femminile operante presso il Consiglio Regionale;
  • La commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo;
  • La commissione per le pari opportunita' istituita presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • Il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro.

Art. 5 - Organi

1 .

La commissione resta in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito, a maggioranza, un presidente e due vice presidenti.

2 .

Al presidente spetta il compito di coordinare i lavori della commissione.

3 .

Puo' articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro eventualmente integrati con esperti nominati dalla commissione.

4 .

La commissione si da' un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

Art. 6 - Sede

1 .

La commissione ha sede presso La presidenza della Giunta regionale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di personale regionale messo a disposizione con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

Art. 7 - Gettoni di presenza

1 .

I componenti della commissione percepiscono un gettone di presenza e le altre indennita' e rimborsi nella misura e con le modalita' stabilite dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 8 - Attivita' programmatoria

1 .

La commissione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta ed all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, dettagliata relazione sull'attivita' svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

Art. 9 - Termine di istituzione

1 .

La commissione deve essere istituita entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda.

Art. 10; - Coordinamento

1 .

La commissione consiliare competente in materia di diritti civili vigila sulla osservanza della presente legge e riferisce al consiglio sull'applicazione, sentita la commissione regionale per la realizzazione della parita' fra uomini e donne.

Art. 11; - Norma finanziaria

1 .

Le spese derivanti dalla attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.

2 .

Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989, nello stato di previsione delLa presidenza della giunta e' istituito il seguente capitolo con lo stanziamento sottoindicato.

3 .

Nello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione il capitolo 02102 del medesimo bilancio per il 1989 e' incrementato di lire 50.000.000.

4 .

Alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di lire 100.000.000 dal capitolo 03016 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 1 della tabella a allegata alla Legge Finanziaria della Regione per il 1989.

5 .

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 12;

1 .

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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