Legge regionale 8 Novembre 1988, n. 57

Interventi per l'occupazione di lavoratori in liste di mobilita'

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 57
08/11/1988
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione allo scopo di incentivare l'occupazione, dispone interventi volti a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' istituite presso la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Contributi regionali

1 .

La Regione concede un contributo per spese di riprofessionalizzazione pari a lire 5.000.000 per ogni persona assunta agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che provvedano alla assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 1. Il contributo e' elevato a lire 6.000.000 se l'assunzione riguarda donne in settori in cui le stesse sono sottorappresentate.

2 .

Al fine di usufruire del contributo i soggetti di cui al primo comma devono stipulare apposita convenzione con la Regione

3 .

Il contributo viene assegnato dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con il provvedimento di approvazione della convenzione di cui al secondo comma.

Art. 3 - Modalita' di liquidazione

1 .

Il contributo regionale e' liquidato per un terzo all'inizio della attivita' formativa in azienda e per i restanti due terzi all'atto della assunzione a tempo indeterminato.

Art. 4 - Contenuti della convenzione

1 .

Le convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 2 devono disciplinare:

  • I rapporti tra la Regione e le imprese relativamente alla concessione del contributo;
  • I contenuti e le modalita' di svolgimento dei progetti di riprofessionalizzazione, nonche' le modalita' del relativo controllo da parte della Regione

2 .

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone lo schema tipo di convenzione.

Art. 5 - Revoca del contributo

1 .

Qualora il rapporto a tempo indeterminato venga risolto non per giusta causa o giustificato motivo prima dello scadere dei due anni di lavoro la Giunta regionale revoca il contributo e provvede al recupero di quanto liquidato.

Art. 6 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 750.000.000 in termini di competenza del "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell' art. 31 della Legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 , nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 del capitolo 4636 "contributi agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi, per favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' istituite presso la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 12 agosto 1977 n. 675 e successive modifiche" con lo stanziamento di lire 750.000.000 in termini di competenza.

2 .

Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

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