Legge regionale 6 Aprile 1989, n. 25
Ulteriori integrazioni sulla prima occupazione giovanile, legge regionale n. 63/86
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 25 06/04/1989 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Le norme di cui all' art. 1 della Legge regionale n. 45 del 2 giugno 1988 , si estendono alle cooperative o societa' ammesse a finanziamento ai sensi della Legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986 , che abbiano operato sostituzioni nel periodo compreso tra la data di avvio delle convenzioni e la data di entrata in vigore della predetta Legge regionale n. 45/88. La Giunta regionale provvede ad accertare il possesso dei prescritti requisiti da parte deisoggetti chiamati alle sostituzioni di cui al precedente comma.
Art. 2
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della RegioneAbruzzo.





