Legge regionale 6 Aprile 1989, n. 25

Ulteriori integrazioni sulla prima occupazione giovanile, legge regionale n. 63/86

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 25
06/04/1989
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Le norme di cui all' art. 1 della Legge regionale n. 45 del 2 giugno 1988 , si estendono alle cooperative o societa' ammesse a finanziamento ai sensi della Legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986 , che abbiano operato sostituzioni nel periodo compreso tra la data di avvio delle convenzioni e la data di entrata in vigore della predetta Legge regionale n. 45/88. La Giunta regionale provvede ad accertare il possesso dei prescritti requisiti da parte deisoggetti chiamati alle sostituzioni di cui al precedente comma.

Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della RegioneAbruzzo.

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