Legge regionale 25 Maggio 1989, n. 32
Contributi alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 32 25/05/1989 |
| Regione | Lazio |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
La Giunta regionale, nel quadro del sistema normativo volto al sostegno dell'occupazione, e' autorizzata ad erogare, sotto forma di contributo annuo a fondo perduto per la riprofessionalizzazione e riqualificazione dei lavoratori, sovvenzioni alle imprese che realizzano nuova occupazione, assumendo a tempo indeterminato:
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale a zero ore da oltre 24 mesi;
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale a zero ore in dipendenza della cessazione dell'attivita' produttiva nell'azienda presso la quale erano occupati.
Art. 2
1 .
L'entita' del contributo annuo per un massimo di due anni e' cosi' determinata:
- Per ogni assunzione di lavoratori in eta' compresa tra i 20 e i 29 anni:se maschio lire 5.200.000;se femmina lire 6.200.000;
- Per ogni assunzione di lavoratori in eta' compresa tra i 30 e i 36 anni:se maschio lire 6.000.000;se femmina lire 7.000.000;
- Per ogni assunzione di lavoratori in eta' superiore ai 36 anni: se maschio lire 7.000.000;se femmina lire 8.000.000;
2 .
Sono escluse dal contributo di cui al precedente comma le assunzioni effettuate ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863 , con contratto di formazione e lavoro.
3 .
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per lo stesso titolo da leggi nazionali e regionali.
Art. 3
1 .
Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo le imprese interessate dovranno presentare istanza all'Assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, corredata da:
- Nullaosta di assunzione rilasciato dalla competente sezione di collocamento;
- Dichiarazione dell'i.n. P.s. (istituto nazionale della previdenza sociale) dalla quale risulti la sussistenza di uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 nei confronti del lavoratore assunto;
- Dimostrazione che l'assunzione determina aumentato di organico rispetto a quello esistente al 31 dicembre dell'anno precedente e che l'impresa non ha fatto luogo a licenziamenti negli ultimi dodici mesi.
2 .
La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'entita' del contributo che sara' erogato in rate semestrali posticipate, previa certificazione dell'impresa attestante la permanenza del rapporto di lavoro.
3 .
Le imprese beneficiarie dei contributi regionali previ sti dalla presente legge debbono avere sede legale e fiscale nella Regione Lazio.
Art. 4
1 .
Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 1.000 milioni.
2 .
Alla copertura della suddetta spesa si provvedera' con la legge di bilancio per l'anno 1989 che portera' apposito capitolo denominato "contributo alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale". La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.





