Legge regionale 22 Aprile 1987, n. 13
Composizione e funzionamento della commissione di disciplina unita' sanitarie locali
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 22/04/1987 |
| provincia | Agrigento |
tipologia: Enti locali - Legge
Art. 1
1 .
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni Unita' Sanitaria Locale e' istituita una Commissione di disciplina composta di otto membri titolari, di cui quattro nominati dal comitato di gestione, con voto limitato ad uno, e quattro designati dalle rappresentanze aziendali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2 .
Per ciascun membro titolare, con le stesse modalita', e' rispettivamente nominato o designato un membro supplente. Tutti i membri effettivi e supplenti devono essere dipendenti di ruolo dell'Unita' Sanitaria locale.
3 .
Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali e' richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione e' integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal presidente del comitato di gestione.
4 .
Per la Costituzione ed il funzionamento della commissione di disciplina si osservano le norme previste dalla presente legge.
5 .
Quando il dipendente appartiene al ruolo medico si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 del Decreto Legge 5 marzo 1987, n. 62.





