Legge regionale 18 Maggio 1978, n. 42
Ordinamento della formazione professionale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 18/05/1978 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Omissis
Titolo VI - costituzione dell' istituto regionale per la formazione professionale nella Regione friuli - venezia giulia
Art. 27- - Costituzione
E' istituito l' Istituto regionale per la formazione professionale nella Regione Friuli - Venezia Giulia I.R.FO.P. Con le attribuzioni e le funzioni per lo stesso stabilite dalle norme della presente Legge . L' Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico . L' I.R.FO.P. E' considerato ente regionale ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.
Art. 28- - Sede
L' Istituto ha sede in Trieste, con facolta' di istituire centri di formazione professionale nel territorio della Regione, IV i compresi i relativi uffici .
Art. 29- - Finalita' ed attribuzioni
L' Istituto e' strumento di attuazione del piano regionale per la formazione professionale . Esso e' quindi preposto alla gestione dei corsi assegnatigli dal piano regionale di cui al precedente articolo 5 ed alla realizzazione dei seguenti compiti :
- Gestione dei centri regionali di formazione professionale ;
- Soppressione, ristrutturazione e/ o istituzione di centri regionali di formazione professionale in armonia con il piano regionale ;
- Promozione e valorizzazione, attraverso ogni opportuna iniziativa, della formazione professionale ;
- Sperimentazione di tecniche e metodi didattici e contenuto innovativo, ai fini dello sviluppo della azione formativa regionale ;
- Consulenza tecnico - didattica agli enti gestori dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione ;
- Accertamento attitudinale del richiedenti l' ammissione ai corsi e assistenza psicotecnica agli allievi dei centri regionali e dei centri regionali e dei centri gestiti da enti terzi, qualora richiesti ;
- Elaborazione e realizzazione, anche per conto di enti terzi ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti ammessi al contributo del Fondo Sociale Europeo nonche' l' assistenza tecnica alle strutture formative partecipanti e detti progetti ;
- Predisposizione e realizzazione di progetti per la formazione e l' aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale, anche mediante convenzioni con le universita' e con le istituzioni specializzate ;
- Organizzazioni di corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale regionale ;
- Organizzazione, secondo le esigenze, di corsi in lingua slovena . L' Istituto svolge, altresi' funzioni di consulenza tecnica nei confronti dell' amministrazione regionale e adempie agli altri compiti che gli vengono affidati dall' amministrazione stessa .
Art. 30- - Organi dell' istituto
Sono organi dell' Istituto :
- Il consiglio di amministrazione ;
- Il presidente ;
- Il collegio dei revisori .
Art. 31- - Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione e' costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' cosi' composto :
- Dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attivita' culturali, in qualita' di presidente ;
- Dal direttore regionale dell' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attivita' culturali ;
- Da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative in sede nazionale ;
- Da tre membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro ;
- Da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attivita' culturali, di cui uno per i corsi in lingua slovena e tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto, il quale funge anche da segretario. La nomina a componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con la carica di consigliere regionale o di amministratore di enti di formazione professionale nonche' con l' esercizio professionale di attivita' di formazione professionale presso centri riconosciuti. I membri di cui alle lettere c ), d ), e ) durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ; in caso di parita' prevale il voto del presidente. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la Costituzione e l'attivita' del consiglio di amministrazione.
Art. 32- - Compiti del consiglio di amministrazione
Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
- Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' l'eventuale esercizio provvisorio;
- I regolamenti interni e le direttive per il funzionamento dell'Istituto;
- La realizzazione dei centri regionali previsti dal piano regionale;
- I programmi per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 29;
- L'istituzione di eventuali commissioni consultive;
- L'accettazione di eredita', donazioni e legati disposti a favore dell'Istituto;
- Lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;
- Gli atti ed i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;
- Le convenzioni con enti pubblici o privati per l'assegnazione di incarichi speciali di studio o ricerca in materia di formazione professionale;
- Le assunzioni, con contratto a tempo determinato, anche ad orario parziale, di personale insegnante, amministrativo e di servizio, per attivita' di carattere temporaneo;
- L' attribuzione, previo parere della Giunta regionale, di incarichi speciali a personale altamente qualificato per l'attuazione dei corsi previsti dalla presente Legge e la determinazione del relativo trattamento economico;
- Ogni altro affare interessante l'attivita' dell'Istituto ad esso sottoposto dal residente. Il consiglio di amministrazione predispone, altresi', alla fine di ciasun esercizio finanziario, una relazione sull'andamento tecnico, amministrativo, e finanziario dell'attivita' svolta e formula proposte per il piano regionale per la formazione professionale.
Art. 33- - Approvazione delle deliberazioni
Le deliberazioni del consiglio d amministrazione devono essere trasmesse, per l' approvazione, all' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attivita' culturali e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell' approvazione, o dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che sia adottato alcun provvedimento . Le deliberazioni di cui alle lettere a ) e b ) del precedente articolo 32 devono essere sottoposte all' approvazione della Giunta regionale, per il tramite dell' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attivita' culturali .
Art. 34- - Presidente
Al presidente spetta la responsabilita' e la rappresentanza giuridica dell' Istituto medesimo . Egli convoca, altresi', il consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni, salvo quanto previsto dall' articolo successivo, e dispone su tutti gli affari relativi all' amministrazione dell' Istituto che non spettino ad altri organi . Il presidente nomins un componente del consiglio di amministrazione con il compito di sostituirlo, in caso di sua assenza o impedimento, alLa presidenza del consiglio stesso .
Art. 35- - Direttore
Alla direzione dell' Istituto e' preposto un direttore . Allo stesso, fino a quando non verra' emanata la Legge regionale di cui al successivo articolo 40, le attribuzioni e le responsabilita' e le responsabilita' previste per i dirigenti preposti ai servizi autonomi dalla Legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, in quanto compatibili .
Art. 36- - Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale . Un revisore effettivo, scelto fra i revisori ufficiali dei conti, con funzioni di presidente, ed uno supplente, vengono designati dall' Assessore regionale alle finanze . Due revisori effettivi, di cui uno scelto tra i revisori ufficiali dei conti, ed uno supplente, sono designati dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale ed alle attivita' culturali . I componenti il collegio durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo collegio . Il collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione dell' Istituto .
Art. 37- - Indennita'
Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori compete una indennita' stabilita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa .
Art. 38- - Esercizio finanziario
L' esercizio finanziario dell' Istituto inizia il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre . Il bilancio annuale di previsione deve essere deliberato entro il mese di ottobre per l' esercizio successivo ; entro il mese di aprile deve essere deliberato il conto consuntivo per l' esercizio trascorso .
Art. 39- - Patrimonio ed entrate dell' istituto
L'Istituto ha un patrimonio proprio costituito dai beni mobili ed immobili stabilmente destinati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali . Le entrate dell' Istituto sono costituite da :
- Le rendite patrimoniali ;
- I proventi di attivita' commerciali, o di altra natura, svolte ai fini istituzionali ;
- I contributi disposti dall' amministrazione regionale ;
- Le oblazioni volontarie, le liberalita' ed i contributi disposti da enti pubblici o privati .
Titolo VII - norme transitorie e finali
Art. 40- - Ordinamento degli uffici
Con Legge regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente, verranno determinati l' ordinamento degli uffici e la dotazione organica del personale dell' Istituto .
Art. 41- - Ordinamento ed organico provvisorio
In attesa dell' emanazione della Legge regionale di cui al precedente articolo, la struttura organizzativa dell' Istituto e' disposta, in via provvisoria, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell' Istituto . All' atto della Costituzione, verra' assegnato all' Istituto il personale trasferito alla Regione con il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 ; eventuali eccezionali assegnazioni ad altri uffici della Regione, vanno motivatamente disposte dalla Giunta regionale .
Art. 42- - Trasferimento beni mobili e immobili
I beni mobili ed immobili gia' appartenenti agli enti ENALC, INAPLI ed INIASA e traferiti alla Regione in applicazione dell' articolo 28 del d.p.r. 25 novembre 1975, n. 902, sono concessi con contratto di comodato all' I.R.FO.P.
Art. 43- - Estinzione dell' istituto
In caso di estinzione dell' Istituto, disposta con Legge regionale, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sara' totalmente devoluto alla Regione .
Art. 44- - Soppressione dei consorzi provinciali per l' istruzione
Tecnica di cui al R.D. 26 settembre 1935, n. 1946 convertito in Legge 2 gennaio 1936, n. 82, che rientrano nelle competenze regionali, sono esercitate dalla Regione nei modi e con l' osservanza delle norme della presente Legge . I consorzi Provinciali per l' istruzione tecnica sono soppressi . Con Decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente Legge, su proposta dell' Assessore regionale alla istruzione, alla formazione professionale ed alle attivita' culturali e' nominato un liquidatore . La Regione succede nella proprieta' di tutti i beni e nella titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi non liquidati dei consorzi . Il personale dipendente dei consorzi, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, e' trasferito alla Regione e sara' inquadrato nei ruoli del personale regionale con successiva Legge .
Art. 45- - Rinvio alle norme statali
Sono fatte salve le norme statali in materia, non incompatibili con la presente Legge .
Art. 46-
In attesa del riconoscimento dei centri, di cui al precedente articolo 23, l' applicazione dei benefici della presente Legge puo' avvenire anche in assenza del provvedimento previsto in detto articolo fino al 31 dicembre 1978 .
Art. 47-
Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene cosi' modificata : < contributi e finanziamenti per la formazione professionale > . Per le finalita' previste dal precedente articolo 39, e' autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per l' esercizio 1978 . Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene Istituto al Titolo II - Sezione IV - rubrica n- 8 - Categoria XI - il capitolo 6776 con la denominazione :< contributi per il funzionamento dell' I.R.FO. P. > e con lo stanziamento di lire 350.000.000 per l' esercizio 1978, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6773 dal precitato stato di previsione . Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della Legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 6776 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1978 .
Art. 48-
La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione .





