Decreto Legge 1 Giugno 1978, n. 351

Modificazioni alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
06/07/1978

tipologia: Stato - Decreto legge

Art. 3bis;

La commissione centrale di cui all' articolo 26 della legge 12 agosto 1977,n. 675 , assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego,secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della comunita' economica europea. La commissione,in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro,ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attivita' regionale in materia di formazione professionale,determina,entro il 30 luglio di ciascun anno,gli indirizzi di politica della occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori.a questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro,nonche' alla conseguente dinamica della professionalita' e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attivita' svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici. La commissione svolge,altresi' i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949,n. 264 . La commissione,presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e' composta:

A) da otto rappresentanti dei lavoratori,da quattro rappresentanti dei datori di lavoro,da un rappresentante dei dirigenti di azienda,da uno dei coltivatori diretti,da uno degli artigiani e da uno dei commercianti,designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

B) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale;

C) da tre rappresentanti delle Regioni,designati dalla commissione interregionale prevista dall' articolo 13 della legge 16 maggio 1970,n. 281 .

In relazione alla materia trattata,sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano,nonche' i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vicesegretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni. Per la realizzazione dei loro compiti la commissione centrale e le commissioni regionali per la mobilita' della manodopera,di cui all' articolo 22 della legge 12 agosto 1977,n. 675 ,si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e del la previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro. Puo' essere chiamato a far parte di dette segreterie,in posizione di comando,personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello stato,da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente e' fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con il Ministro del tesoro,sentita la commissione centrale. Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge,nonche' degli articoli 22 e seguenti della legge 13 agosto 1977,n. 675 ,sono istituiti,ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977,n. 748 ,quattro posti di consigliere Ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

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