Deliberazione CIPE 8 Agosto 1996, n. 143

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi in relazione all'iniziativa comunitaria leader ii nella regione veneto per gli anni 1996-1998 e nelle regioni basilicata, campania,

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 236
08/10/1996

tipologia: Stato - Deliberazione Cipe

Delibera

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria leader II nella Regione Veneto - per gli anni 1996-1998 - e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 40,966 miliardi di lire, di cui 9,460 miliardi di lire con disponibilita' di enti pubblici locali e 31,506 miliardi di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Per la realizzazione della medesima iniziativa comunitaria nelle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria - relativamente agli anni 1997 e 1998 - e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 97,015 miliardi di lire a valere sulle disponibilita' della predetta legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma Parte Integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita', sulla base di motivate richieste inoltrate dalle Regioni al fondo medesimo. Per la Regione Veneto, l'anticipo relativo alla prima annualita' viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera.

3. Il fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna Regione

4. Le Regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. I comitati di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultante dal sistema informativo della ragioneria generale dello stato.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Le Regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione, avvalendosi delle strutture della ragioneria generale dello stato e il Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e forestali, potranno procedere ad ulteriori controlli.

Allegato al file Ale000158arlex.txt.doc

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