Legge regionale 4 Luglio 1994, n. 32
Integrazione alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 " disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro".
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 17 27/07/1994 |
| Regione | Liguria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. unico
1 .
All' articolo 37 della Legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 sono aggiunti i commi: " 1 bis.la Provincia puo' altresi' stipulare convenzioni con organismi aventi una elevata qualificazione nel settore e che siano:
- Organizzazioni internazionali alle quali l' Italia partecipi ovvero organismi di emanazione delle stesse;
- Enti di natura internazionale che intrattengono rapporti col Governo Italiano;
- Enti istituiti da paesi della Unione Europea;
1 ter.Nella redazione delle convenzioni di cui alle lettere a)e b)del comma precedente la Provincia si uniforma alle eventuali indicazioni disposte dal Ministero del Lavoro ai sensi dell' articolo 18 lettera c) della legge 21 dicembre 1978 n. 845. 2 bis.Gli organismi di cui al comma 1 bis devono possedere i requisiti a) b) c) f) di cui al comma 3. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria





