Decreto Presidente Repubblica 19 Giugno 1979, n. 348

Norme di attuazione dello statuto speciale per la sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
19/06/1979

tipologia: Stato - Decreto Presidente Repubblica

Art. omissis

capo IV

istruzione artigiana e professionale

Art. 25;

Ai fini della delega dell'esercizio delle funzioni amministrative, la materia "istruzione artigiana e professionale" concerne i servizi e le attivita' destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attivita' professionale e per qualsiasi finalita', compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attivita' produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria;la vigilanza sull'attivita' privata di istruzione artigiana e professionale.

Art. 26;

Oltre alle funzioni amministrative gia' delegate con l' art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 , sono delegate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le attivita' relative:

A) all'organizzazione dei corsi degli informatori socioeconomici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 ;

B) alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ;

C) alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nella attivita' di formazione professionale di cui all' art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 ;

D) alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;

E) ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni;

F) all'orientamento professionale svolto dallo ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390 , e successive modificazioni.

Art. 27;

Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni, e' consentito alla Regione ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici Provinciali ai sensi della lettera f) dello art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 . A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra la Regione e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello stato. In esse verranno stabilite le procedure per la utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della Regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

Art. 28;

I consorzi per l'istruzione tecnica operanti in Sardegna sono soppressi. Sono delegate alla Regione le funzioni dei consorzi predetti ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici. I beni e il personale di detti consorzi sono trasferiti alla Regione

Art. 29; - Lo stato esercita le funzioni amministrative concernenti:

1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;

1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale; 2) l'attivita' di formazione ed addestramento professionale svolta dalle forze armate e dai corpi assimilati e, in genere, dalla amministrazione dello stato, IV i comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

Art. 30;

Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attivita' volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere lo assenso della Regione salvo che si tratti di attivita' di perfezionamento del proprio personale. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalita' inerenti all'attivita' di istruzione professionale da parte dello stato, salvo che per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione.

Art. omissis

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