Regio Decreto Legislativo 26 Febbraio 1948, n. 2

Approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. statuto della regione siciliana.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
26/02/1948

tipologia: Stato - Legge costituzionale

Art. omissis

Art. 14;

L'assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo Italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

  • Agricoltura e foreste;
  • Bonifica;
  • Usi civici;
  • Industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
  • Incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attivita' commerciali;
  • Urbanistica;
  • Lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
  • Miniere, cave, torbiere, saline;
  • Acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
  • Pesca e caccia;
  • Pubblica beneficenza ed opere pie;
  • Turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichita' e delle opere artistiche;
  • Regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
  • Ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
  • Stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione in ogni caso non inferiore a quello del per sonale dello stato;
  • Istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
  • Espopriazione per pubblica utilita'.

Art. omissis

Art. 17;

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato, l'assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

  • Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
  • Igiene e sanita' pubblica;
  • Assistenza sanitaria;
  • Istruzione media e universitaria;
  • Disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
  • Legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello stato;
  • Annona;
  • Assunzione di pubblici servizi;
  • Tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.
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