Legge regionale 23 Marzo 1983, n. 16

Rettifiche alla legge regionale 16 settembre 1982, n. 74, recante: "norme in materia di politica attiva del lavoro".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
23/03/1983
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1.

Al fine di disporre del necessario supporto conoscitivo per tutte le attivita' connesse con i problemi del lavoro e dell'occupazione e' istituito presso l'Ufficio mercato del lavoro l'Osservatorio del mercato del lavoro" che svolge le seguenti attivita':

  • Raccolta, rilevazione, elaborazione ed unificazione dei dati relativi alle unita' produttive esistenti nella Provincia alle forze del lavoro occupate, inoccupate o in cerca di occupazione, all'andamento demografico e ai flussi di manodopera;
  • Analisi sistematica dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della dinamica della professionalita', anche al fine di individuare i conseguenti bisogni formativi e le implicazioni sulla tipologia e sugli ordinamenti didattici delle iniziative di formazione professionale;
  • Studi, ricerche, indagini, rivelazioni, documentazioni e pubblicazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione;
  • Ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del mercato del lavoro.

2 .

L'Osservatorio del mercato del lavoro concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi Provinciali che interessano l'occupazione, collabora con la commissione provinciale per l'impiego per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilita' della manodopera ed a prospettare nuove forme di lavoro e di occupazione, nonche' imposta iniziative, anche sperimentali, per contribuire a qualificare gli interventi di competenza provinciale in tema di occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, nonche' quella delle forzelavoro di difficile collocamento.

Art. 2

Per i fini di cui all'articolo precedente l'Osservatorio del mercato del lavoro si avvale della collaborazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, degli Organi scolastici, dell'Ufficio statistica e studi (ASTAT), della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli enti pubblici, nonche' promuove e ricerca la collaborazione con le imprese, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori autonomi. Restano ferme le funzioni dell'Ufficio statistica e studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 e della Legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23 .

Art. 3

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 l'Osservatorio puo' avvalersi, per le ricerche ed analisi specifiche, della collaborazione di universita' Italiane o straniere, di altri qualificati istituti o enti scientifici, nonche' di esperti di levata capacita' professionale nel campo della formazione professionale e del mercato del lavoro, stipulando convenzioni o conferendo incarichi, previa valutazione dellaloro affidabilita'.

Art. 4

Per rendere effettivo l'obbligo di cui all' art. 14 della Legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 , i datori di lavoro che non adempiano al loro dovere di notifica IV i previsto, sono puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni lavoratore cui l'inadempienza si riferisce. L'accertamento e' effettuato dall'Ispettorato del Lavoro con le modalita' e le procedure previste dalla Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31 .

Art. 5

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 100 milioni; alla copertura dell'onere predetto si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso. E' contestualmente ridotta di lire 100 milioni la partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio. 3. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla Legge Finanziaria annuale.

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