Decreto Ministeriale 14 Aprile 1997

Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 117
22/05/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

  • Settore agricoltura:
  • Operatore agrituristico;
  • Operatore agroambientale;
  • Operatore agroindustriale.
  • Settore industria e artigianato.
  • Operatore della moda.
  • Operatore chimico e biologico.
  • Operatore edile.
  • Operatore elettrico;
  • Operatore elettronico;
  • Operatore per le telecomunicazioni.
  • Operatore grafico-pubblicitario.
  • Operatore termico.
  • Operatore per l'industria grafica.
  • Operatore dell'artigianato del marmo;
  • Operatore dell'industria del marmo.
  • Operatore dell'industria del mobile e dell'arredamento.
  • Operatore dell'industria dolciaria.
  • Operatore dell'industria molitoria.
  • Operatore di liuteria.
  • Operatore meccanico odontotecnico;
  • Operatore meccanico ottico;
  • Operatore orafo.
  • ;
  • ;
  • Operatore fotografico;
  • Operatore delle industrie ceramiche;
  • Operatore delle lavorazioni ceramiche;
  • Operatore della comunicazione audiovisiva;
  • Operatore del mare.
  • Settore servizi.
  • Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina;
  • Operatore dei servizi di ristorazione - settore sala-bar;
  • Operatore dei servizi di ricevimento.
  • Operatore della gestione aziendale;
  • Operatore dell'impresa turistica
  • Operatore dei servizi sociali.

Detta qualifica sostituisce la seguente: assistente per l'infanzia.

Art. 2

1 .

I diplomi di qualifica professionale di cui al precedente articolo sono titoli professionali e di studio rilasciati da istituti d'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2 .

Essi sono validi:

  • Per l'inquadramento contrattuale;
  • Per l'iscrizione nelle liste di collocamento;
  • Per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore;
  • Per l'accesso alla formazione professionale;
  • Per l'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

3 .

Essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso del diploma di licenza di scuola media.

4 .

I diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, come indicato nel precedente articolo, hanno la stessa natura e validita', anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento nell'anno scolastico 1997/1998.

Art. 3

1 .

I decreti interMinisteriali emanati ai sensi della legge 21 aprile 1965, n. 449, art. 3, e della legge 27 ottobre 1969, n. 754, art. 8, conservano la loro validita' con riferimento alle nuove qualifiche indicate nell'art. 1.

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