Decreto Ministeriale 14 Aprile 1997
Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 117 22/05/1997 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1 .
- Settore agricoltura:
- Operatore agrituristico;
- Operatore agroambientale;
- Operatore agroindustriale.
- Settore industria e artigianato.
- Operatore della moda.
- Operatore chimico e biologico.
- Operatore edile.
- Operatore elettrico;
- Operatore elettronico;
- Operatore per le telecomunicazioni.
- Operatore grafico-pubblicitario.
- Operatore termico.
- Operatore per l'industria grafica.
- Operatore dell'artigianato del marmo;
- Operatore dell'industria del marmo.
- Operatore dell'industria del mobile e dell'arredamento.
- Operatore dell'industria dolciaria.
- Operatore dell'industria molitoria.
- Operatore di liuteria.
- Operatore meccanico odontotecnico;
- Operatore meccanico ottico;
- Operatore orafo.
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- Operatore fotografico;
- Operatore delle industrie ceramiche;
- Operatore delle lavorazioni ceramiche;
- Operatore della comunicazione audiovisiva;
- Operatore del mare.
- Settore servizi.
- Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina;
- Operatore dei servizi di ristorazione - settore sala-bar;
- Operatore dei servizi di ricevimento.
- Operatore della gestione aziendale;
- Operatore dell'impresa turistica
- Operatore dei servizi sociali.
Detta qualifica sostituisce la seguente: assistente per l'infanzia.
Art. 2
1 .
I diplomi di qualifica professionale di cui al precedente articolo sono titoli professionali e di studio rilasciati da istituti d'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2 .
Essi sono validi:
- Per l'inquadramento contrattuale;
- Per l'iscrizione nelle liste di collocamento;
- Per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore;
- Per l'accesso alla formazione professionale;
- Per l'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
3 .
Essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso del diploma di licenza di scuola media.
4 .
I diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, come indicato nel precedente articolo, hanno la stessa natura e validita', anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento nell'anno scolastico 1997/1998.
Art. 3
1 .
I decreti interMinisteriali emanati ai sensi della legge 21 aprile 1965, n. 449, art. 3, e della legge 27 ottobre 1969, n. 754, art. 8, conservano la loro validita' con riferimento alle nuove qualifiche indicate nell'art. 1.





