Legge regionale 26 Maggio 1986, n. 15
Istituzione di un fondo regionale per l'occupazione giovanile
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 26/05/1986 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
La Regione Abruzzo istituisce con la presente legge un fondo regionale straordinario per l'occupazione giovanile. Tale fondo e' destinato a finanziare in maniera parziale o totale progetti di lavoro di carattere innovativo in settori suscettibili di sviluppo, al fine di stimolare e qualificare la professionalita' dei giovani, di consolidare il lavoro associato, di consentirne una qualificata presenza sul libero mercato. A tal fine il fondo di cui al presente articolo e' ripartito per l'80% per il finanziametno di progetti di lavoro di cui al successivo art.4. Il restante 20% viene impiegato dalla Regione per il piano straordinario del f.p. Di cui al successivo articolo 6. Il fondo e' di durata triennale e la sua entita' viene stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione delbilancio di previsione della Regione
Art. 2 - Settori di intervento
I progetti d'intervento per i quali stipulare convenzioni con le cooperative di cui al successivo art.3 debbono riferirsi ai seguenti settori:
- Progetti per la valorizzazione ed il potenziamento delle risorse presenti sul territorio e scarsamente sviluppate (qualita' della forza lavoro e capacita' imprenditoriali locali, con particolare riferimento all'artigianato, alle risorse agricole e zootecniche alla forestazione protettiva e produttiva, alle terre demaniali);
- Progetti di intervento per la difesa dell'ambiente, IV i compresa la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- Progetti per i servizi alle attivita' turistiche;
- Progetti per i servizi alle attivita' imprenditoriali nei settori di competenza regionale: interventi per l'introduzione di forme gestionali piu' avanzate, in relazione alle attivita' di produzione, vendita e marketing, contabilita' e gestione; interventi per specifici progetti di assistenza tecnica;
- Progetti per l'assistenza domiciliare agli anziani, per l'assistenza ai disabili, per la gestione di nuovi servizi sociali;
- Progetti di promozione culturale sul territorio.
I comuni, le Comunita' Montane e le province possono predisporre ed approvare progetti che, compresi tra i settori precedentemente elencati, rivestono particolare importanza economica e sociale per il territorio cui si riferiscono. Le centrali regionali delle cooperative presenti nel CNEL possono presentare progetti di lavoro, con particolare riferimento a quelli tesi a favorire lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione nei settori di cui al primo comma del presente articolo, nonche' a fornire servizi ed assistenza tecnica alla cooperazione ed a sviluppare la cooperazione di secondo grado negli ambiti delel materie precedentemente elencate.
Art. 3 - Requisiti per le cooperative di giovani
Agli effetti della presente legge, le cooperative debbono essere composte da giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni, in numro pari almeno al 60% dei soci complessivi; per le cooperative agricole il limite di eta' e' elevato a 35 anni; il requisito dell'eta' deve sussistere al momento della Costituzione della cooperativa, e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di detto requisito.
Art. 4 - Programma di interventi
Il programma di interventi comprende:
- Progetti elaborati da cooperative di giovani di cui all'art.3;
- Progetti elaborati da comuni, c.m. E pro......
- Progetti elaborati dalla Regione settore di programmazione, per interventi relativi ai programmi di sviluppo;
- Progetti elaborati dalle centrali regionali delle cooperative presenti nel CNEL;
- Progetti elaborati da imprese private.
Detti progetti, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'art.2 debbono essere riferiti ai settori di intervento dello stesso articolo. I progetti di cui ai punti b), c), d), e), debbono prevedere convenzioni con le cooperative di giovani di cui all'art.3, e debbono contenere l'elenco delle cooperative che si siano dichiarate disponibili ad eseguirli, previa adeguata pubblicizzazione dei progetti stessi; debbono inoltre indicare eventuali forme di concorso alle spesse di avvio delle attivita' delle cooperative. I soggetti di cui al punto e) possono inoltre usufruire dei finanziamenti del fondo, qualora garantiscano l'assunzione di almeno il 50 per cento di giovani dai 18 ai 29 anni sul totale delle assunzioni riferite alle attivita' relative ai progetti presentati; i progetti di cui al presente articolo debbono pervenire alla G.R. Settore lavoro entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge; nei successivi 45 giorni il C.R. Approva il programma annuale di intervento che contiene i progetti finanziati e l'elenco delle cooperative che ne curano l'esecuzione; per gli anni successivi detti termini decorrono dal 31 marzo.
Art. 5 - Criteri per la formulazione del programma
Criteri per la formulazione del programma i criteri pr la selezione dei progetti sono i seguenti:
- Rispondenza dei progetti ai criteri di cui all'art.1 ed agli obiettivi di cui all'art.2;
- Anzianita' della cooperativa;
- Professionalita' adeguata all'esecuzione del progetto;
- Partecipazione dei membri della cooperativa a corsi di F.P. Riconosciuti dalla Regione;
- Percentuale di giovani nella gestione del progetto;
- Percentuale di donne nella gestione del progetto;
- Somma o media del reddito dei componenti la cooperativa;
- Risultati occupazionali previsti;
- Capitale investito e rapporto capitale addetto del progetto;
- Possibilita' di inserimento della cooperativa in termini autonomi nel mercato alla data di cessazione del sostegno da parte del fondo regionale.
Sono inserite con priorita' nella graduatoria le cooperative di giovani operanti in agricoltura gia' formate ed operanti precedentemente al 1979.
Art. 6 - Piano straordinario di formazione professionale
Contestualmente all'approvazione del piano di cui all'art.4 il c.r. Su proposta della giunta, approva un piano straordinario di F.P. Che deve prevedere:
- Corsi brevi obbligatori, finalizzati ai progetti finanziati nel piano;
- Corsi brevi finalizzati ad elevare il livello professionale dei giovani in settori di rapida evoluzione tecnologica, con particolare riferimento al settore informatica;
- Corsi finalizzati a promuovere competenze imprenditoriali ed a fornire elementi di formazione manageriale; detti corsi sono gestiti dalla Regione ai sensi della legge 63/77 e si svolgono con la collaborazione e la consulenza del FORMEZ e di istituti di ricerca, del CIAPI e con la partecipazione di funzionari e di personale regionale che abbiano competenza nei settori di intervento;
I corsi di cui ai punti 2 e 3 sono organizzati su richiesta dei giovani interessati e debbono prevedere un contributo finanziario ai singoli commisurato alla presenza; la loro organizzazione e l'accesso agli stessi e' disciplinato con apposito regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge; il regolamento prevedera' l'adozione di criteri che privilegino l'accesso ai corsi da parte della donne. I corsi vengono finanziati, oltre che dalla quota di cui all'art.1, dai finanziamenti disponibili con il F.S.E. A tal fine, anche ai sensi dei regolamenti comunitari, i programmi annuali per i corsi del F.S.E. Debbono prevedere una adeguata quota finalizzata alla realizzazione del programma di cui al presente articolo.
Art. 7 - Erogazione di fondi
All'erogazione del fondo a favore delle cooperative si provvede entro i primi dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre, in ragione diun quarto della disponibilita' complessiva iscritta nel bilancio.
Art. 8 - Conferenza annuale sull'occupazione giovanile
La Giunta regionale organizza ogni anno una conferenza sull'occupazione giovanile nella Regione al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno e di adeguare ad esso gli interventi della Regione
Art. 9 - Disposizioni all'e.r.s.a.
Per la realizzazione delle finalita' della presente legge l'E.R.S.A. E' autorizzata ad acquistare o prendere in affitto o comunque ad ottenere un utilizzazione, per periodi di tempo adeguati, terreni da privati o da enti ed organismi che ne possano disporre, per concederli in proprieta', assegnazione, affitto o in concessione alle cooperative di giovani che ne facciano richiesta.
I comuni e le Comunita' Montane possono concedere alle cooperative di cui alla presente legge terreni acquisiti ai sensi dell'art.9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. L'E.R.S.A. E' tenuta a fornire gratuitamente ai comuni e alle Comunita' Montane l'assistenza necessaria sia per l'acquisizione dei terreni che per la loro assegnazione alle cooperative. La vendita dei terreni da parte dell'E.R.S.A. E' disposta con la rateizzazione del prezzo fino a 20 anni, secondo le norme della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni. Nel caso di terreni acquistati o presi in affitto direttamente da cooperative di giovani, a richiesta delle stesse, l'E.R.S.A. Assicura rispettivamente un mutuo pluriennale fino a 20 anni nei limiti di ammissibilita' e con le procedure della legge n. 590/65, ovvero un concorso del canone di affitto per i primi tre anni fino al 70% dello stesso, sulla base delle caratteristiche agro-economiche del terreno e delle esigenze dell'inizio culturale di utilizzazione.
Art. 10 - Accesso al credito agrario
La gestione da parte delle cooperative di giovani dei terreni di cui al precedente articolo e' considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e di miglioramento. Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria, anche integrale, dell'E.R.S.A., compresi i relativi interessi.





