Decreto Ministeriale 9 Ottobre 1986, n. 9

Attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel settore marittimo

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
09/10/1986

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1 - Soggetti proponenti

Ai fini dell'attuazione del piano straordinario di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2 nel settore marittimo, le imprese, gli enti pubblici economici ed i loro consorzi, possono presentare al Ministero del lavoro progetti per l'assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art.3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, purche' aventi i requisiti di cui all'art.2 seguente; nel caso di progetti presentati da consorzi di imprese o enti pubblici economici nel progetto devono essere specificati i singoli soggetti giuridici titolari del rapporto di lavoro, precisando per ciascuno di essi il numero dei giovani che si intende assumere; e' consentita la presentazione di progetti di piu' imprese, per il tramite delle articolazioni locali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro; il periodo del contratto di formazione e lavoro nel settore marittimo puo' essere compiuto anche con imbarchi non continuativi, nel rispetto della normativa sugli avvicendamenti prevista dai contratti collettivi di categoria; all'atto di ogni movimento di marineria l'autorita' marittima competente annotera' sul ruolo di equipaggio della nave e sul libretto di navigazione del marittimo interessato gli estremi dell'atto di approvazione del progetto nel quale rientra il contratto di formazionelavoro in base al quale il marittimo viene imbarcato.

Art. 2 - Condizioni di ammissibilita'

Condizioni di ammissibilita'

  • I progetti di cui all'art.1 dovranno riguardare l'assunzione di lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni che risultano iscritti negli ultimi diciotto mesi per almeno dodici mesi nei turni degli uffici di collocamento della gente di mare istituiti ai sensi del regio Decreto Legge 24 maggio 1925, n. 1031; la durata della permanenza dell'iscrizione nelle liste suddette sara' accertata dall'ufficio di collocamento competente al momento del rilascio del nulla osta all'assunzione; l'assunzione puo' avvenire a partire dalla data di approvazione del progetto e dovra' concludersi entro e non oltre sette mesi dalla data medesima;
  • I progetti dovranno precisare i tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro e devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, secondo lo schema allegato; garante dello svolgimento a bordo dell'attivita' formativa e' il comando della nave, che rilascera' apposita dichiarazione sui relativi periodi sino al completamento dell'intero arco formativo;
  • I progetti possono riguardare esclusivamente l'assunzione di lavoratori con qualifica di allievi ufficiali, allievi sottoufficiali, personale Comune polivalente e, per le navi da crociera, personale Comune alberghiero; per il personale Comune polivalente ed il personale Comune alberghiero, per le navi da crociera, l'impiego dei lavoratori assunti ai sensi della legge, dovra' risultare aggiuntivo rispetto ala tabella di armamento allegata ai contratti collettivi nazionali di lavoro, fatta eccezione per il personale Comune polivalente impiegato in navi con avanzate caratteristiche tecnicogestionali;
  • In sede di prima applicazione, i progetti devono essere presentati, corredati dagli elementi di cui allo schema allegato entro il 30 novembre 1986, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale via Castelfidardo, 43 00185 Roma, per l'istruttoria e in copia al Ministero della Marina Mercantile Direzione Generale del Lavoro Marittimo e Portuale.

Art. 3 - Approvazione dei progetti

I progetti sono approvati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'art.1, comma 2, della legge 11 aprile 1986, n. 13, alle cui riunioni per l'espressione di parere su ciascuno dei progetti nel settore marittimo possono partecipare il Direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della Marina Mercantile e sei esperti del settore marittimo designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria e dei datori di lavoro piu' rappresentative sul piano nazionale; i progetti sono prescelti secondo un'articolazione regionale correlata all'incidenza della disoccuapazione nella fascia di eta' 15-29 anni,in aderenza ai parametri della tabella allegata.

Art. 4 - Criteri di priorita'

Ai fini dell'approvazione hanno priorita' innanzitutto i progetti che prevedono l'assunzione di allievi ufficiali di coperta o di macchina, della durata minima di diciotto mesi; successivamente avranno titolo preferenziale i progetti che siano definiti prioritari secondo il maggior numero dei seguenti criteri: assunzione di manodopera femminile nelle categorie di allievi ufficiali o sottoufficiali; assunzioni di giovani disoccuapti da almeno diciotto mesi, secondo le medesime modalita' stabilite al precedente art.2 lettera a), o di giovani capi di famiglia senza reddito; intesa con le associazioni sindacali territoriali o di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, documentata da apposita dichiarazione delleparti.

Art. 5 - Spese di realizzazione dei progetti

I soggetti proponenti possono chiedere il rimborso dei seguenti tipi di spese eventualmente da sostenere per la realizzazione dei progetti approvati:

  • Spese per la selezione delle persone da assumere;
  • Spese di progettazione del programma di formazione e lavoro;
  • Spese di gestione delle singole parti di attivita' formative;

Il finanziamento relativo, a carico della legge, sara' stabilito con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro. A tal fine il soggetto proponente dovra' allegare al progetto un questionario analogo a quelli utilizzati per la richiesta di contributo del Fondo Sociale Europeo, compilandolo in ogni sua parte ed esponendo, nella voce "reddito degli allievi" del questionario f.s.e. Anche i contributi sulla retribuzione corrisposta, in misura di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1 della legge, ed il "valore equivalente" delle facilitazioni di carattere contributivo sugli oneri sociali, di cui all'art.3, comma 6, della legge n. 863/84, relativamente alle ore di formazione. Le imprese indicate all'art.1, comma 6 e comma 7, della legge quali beneficiarie di contributi e maggiorati, sono quelle le cui navi sono iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori di cui all'art.1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il contributo previsto dall'art.1, comma 7, della legge e' corrisposto per le prime dodoci mensilita' di retribuzione effettivamente corrisposte, ai lavoratori mantenuti in servizio a tempo indeterminato, nel rispetto delle normative sugli avvicendamentiprevisti dai contratti collettivi di categoria.

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