Legge regionale 11 Novembre 1986, n. 63

Normativa sulla prima occupazione giovanile

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
11/11/1986
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

La Regione allo scopo di incentivare i servizi aventi effetti occupazionali per i giovani residenti in Abruzzo alla ricerca di prima occupazione, interviene con le provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 2

Soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge sono i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 29, e che siano in attesa di prima occupazione, IV i compresi quelli impegnati in lavori saltuari o stagionali; per i giovani in possesso di diploma di laurea il limite massimo di eta' e' elevato ad anni 35.

Art. 3

I giovani di cui al precedente articolo debbono costituirsi in societa' o in cooperative; di tali societa' di lavoro possono far parte lavoratori di eta' superiore ai limiti di cui all'art.2, purche' professionalmente qualificati in relazione alle attivita' delle societa', e non per oltre un quarto del numero dei soci e della quota societaria; tali lavoratori sono esclusi dalle provvidenze di cui all'art.10 della presente legge.

Art. 4

La societa' di lavoro deve indicare i settori nei quali intende svolgere la propria attivita' e deve essere costituita per almeno i 2/3 da soci aventi professionalita' diretta con le attivita' proprie della societa'; tale professionalita' puo' anche risultare dalla attestazione finale di aver frequentato corsi organizzati da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti; tale professionalita' puo', altresi', risultare dai titoli di studio e da certificazioni di enti locali.

Art. 5

I settori di attivita' per i quali sono previsti i benefici di cui alla presente legge riguardano essenzialmente i servizi alla produzione e i servizi sociali.

Art. 6

I servizi alla produzione riguardano in particolare:

  • Artigianato;
  • Agricoltura e pesca;
  • Turismo;
  • Commercio nell'ambito delle competenze regionali;
  • Ecologia nell'ambito delle competenze regionali;
  • Assistenza agli enti pubblici;
  • Marketing e pubblicita' commerciale per le materie di competenza regionale.

Art. 7

I servizi sociali prevedono i seguenti campi di attivita':

  • Assistenza ai minori, anziani, handicappati;
  • Formazione sportiva della gioventu';
  • Manutenzione e gestione di aree pubbliche attrezzate per il godimento dei valori ambientali e culturali e per lo svolgimento di attivita' sportive;
  • Iniziative culturali;
  • Assistenza sanitaria scolastica, e/o sportiva, e/o nei luoghi di lavoro;
  • Assistenza scolastica integrativa;
  • Assistenza agli alcolisti e tossicodipendenti.

Art. 8

La domanda deve essere presentata all'ente o alla associazione competente per materia e/o per territorio che assumono a proprio carico la percentuale degli oneri di cui al successivo art.14. Tale domanda va presentata, per le attivita' relative ai servizi sociali, agli enti competenti; per le attivita' di cui al precedente art.6, agli enti pubblici e privati, alle camere di commercio, alle imprese private interessate, agli enti morali ed alle associazioni legalmente riconosciute; ciascuno di tali enti o imprese o associazioni trasmette al Presidente della Giunta regionale le domande con motivato parere espresso dall'organo esecutivo, unitamente all'impegno di assunzione degli oneri previsti dal successivo art.14; alla domanda deve essere allegato il progetto di lavoro contenente la descrizione esatta del servizio che si intende fornire; il numero degli addetti necessari, secondo le normative tecniche e gli standards di produzione del servizio; le notizie comprovanti la validita' economica dell'intervento ed il finanziamento annuale necessario per la sua realizzazione; la domanda deve, altresi', essere corredata di tutte le notizie utili a dimostra la disponibilita' dell'ente pubblico o dell'impresa privata destinatari dei servizi, a giovarsi delle prestazioni delle societa'. Per le societa' che svolgono l'attivita' di cui al precedente art.7, alla domanda deve essere allegato l'atto dell'organo esescutivo, dell'ente o associazione di cui alla presente legge, col quale si decide di affidare in tutto o in parte alla societa' le prestazioni dei servizi indicati nella domanda stessa; le domande possono, altresi', presentate dalle societa' di lavoro direttamente al Presidente della Giunta regionale, corredate della documentazione e delle notizie di cui al presente articolo.

Art. 9

La Giunta regionale, sulla base dei programmi predisposti per ciascuna area, delle richeiste presentate e della loro coerenza con le esigenze territoriali e settoriali, valultatane la validita', propone all'approvazione del Consiglio regionale un programma annuale di finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

  • Validita' del progetto, in particolare in rapporto alla sua capacita' di creare occupazione aggiuntiva;
  • In caso di pari validita' di progetti concorrenti fra di loro, vengono preferite le societa' di lavoro che presentano le seguenti caratteristiche:

Le domande per ottenere i contributi devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presentata legge; la Giunta regionale formula il programma annuale e lo trasmette al Consiglio regionale entro di successivi trenta giorni; a decorrere dal 1987 le domande vanno presentate alla Giunta regionale entro il 28 febbraio; la Giunta regionale, presenta al Consiglio Regionale, per l'approvazione, il programma annuale di intervento, entro il 31 marzo.

Art. 10

In favore delle societa' beneficiarie della presente legge sono erogati i seguenti contributi:

  • Per i servizi alla produzione, contributi fino ad un massimo di lire 8 (otto) milioni per ciascun socio per ogni anno;
  • Per i servizi sociali, contributi fino ad un massimo di lire 12 (dodici) milioni per ciascun socio per ogni anno;

Il contributo viene erogato esclusivamente ai giovani che non svolgono altra attivita' renumerata; il componente della societa' che, successivamente alla stipula della convenzione o del contratto, intraprenda altra attivita' o, comunque, acquisti la qualifica di lavoratore dipendente, anche se in via saltuaria o temporanea, cessa dal diritto di percepire il contributo. Il legale rappresentante della societa' e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente proponente, per l'interruzione dell'erogazione del contributo medesimo; il contributo viene erogato per un periodo massimo di tre anni.

Art. 11

Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici di cui alla l.r.26 maggio 1986, n. 15; esse sono concesse nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del 2 comma dell'art.9 della legge 1 marzo 1986, n. 64;

Art. 12

La Regione verifica la coerente e puntuale attuazione dei progetti finanziati, con propri dipendenti e con sorteggio periodico delle societa' di lavoro effettuato dal componente della Giunta regionale preposto al settore lavoro, alla presenza di du funzionari del II dipartimento.

Art. 13

La ripartizione delle risorse disponibili si effettua sulla base del territorio corrispondente alle aree delle uu.ll.ss.ss. E della dimensione della disoccupazione giovanile accertata nelle aree medesime.

Art. 14

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con fondi comunitarim nazionali e regionali; l'ente, la singola impresa o il gruppo di imprese interessati al progetto, s'impegnano a sostenerlo con un contributo aggiuntivo da determinarsi in una misura da concordare nelle singole convenzioni che gli stessi sottoscrivono con le societa' di lavoro e, comunque, di entita' non inferiore al 5% del contributo regionale per i servizi di cui all'art.7 ed al 15% per i servizi di cui all'art.6.

Art. 15

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale e sulla base dei contributi ottenuti dalla c.e.e. E dallo stato, nonche' degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, approva i programmi di intervento per ciascuno dei settori indicati dalla presente legge.

Art. 16

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge valutato, pr l'anno 1986, in lire 10.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa; nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

  • Cap.324.000 "fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale"; in diminuzione l.3.000.000.000
  • Cap.325.000 "fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguetni ai nuovi provvidimenti legislativi riguardanti ulteriori programmi di sviluppo"; in diminuzione l.7.000.000.000
  • Cap.022431 di nuova istituzione ed iscrizione, sett.2, tit. Ii, ctg V, sez. Viii, voce econ. 3 denominato "spese per interventi nel campo della prima occupazione giovanile" fondi regionali in aumento l.3.000.000.000
  • Cap.022432 di nuova istituzione ed iscrizione nel sett.ii, tit. Ii, ctg V, sez. Viii, voce econ. 3 denominato "spese per interventi nel campo della prima occupazione giovanile" fondi statali in aumento l.7.000.000.000

Le partite n. 3 e n. 1, rispettivamente degli elenchi n. 4 e n. 5 allegati al predetto bilancio, sono soppresse; per gli anni 1987 e 1988 la quota parte dell'onere corrispondente alla somma di lire 7.000.000.000 sara' iscritta nei relativi capitoli dei pertinenti bilanci, ugualmente finanziati dalle assegnazioni dello stato in attuazione delle leggi 1 dicembre 1983, n. 651 e 1 marzo 1986, n. 64, mentre l'ulteriore eventuale apporto finanziario della Regione sara' stabilito con apposita legge.

Art. omissis

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