Legge regionale 12 Ottobre 1978, n. 63
Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 12/10/1978 |
| Regione | Piemonte |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Titolo I - disposizioni generali
Art. 2 - Beneficiari
Fatte salve le disposizioni particolari previste dai successivi articoli possono beneficiare delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge:
- Le imprese familiari direttocoltivatrici, singole o associate;
- Le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giungo 1977, n. 285, sempreche' siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;
- Le alt re cooperative agricole o i loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti;
- Le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- Gli imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati che esercitino l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15;
- Le associazioni fra impresea familiari direttocoltivatrici composte da almeno 5 soci, ciascuno dei quali titolare di una azienda agricola nella zona, costituite con atto pubblico e il cui statuto preveda il voto procapite;
- Le societa' di cui all'art.7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- Gli istituti ed enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nei campi delle produzioni zootecniche, agricole e forestali, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione;
- I consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
- L'ente regionale di sviluppo agricolo.
Tra le cooperative agricole sono comprese quelle di conduzione e di servizio, costituite ai sensi della legislazione vigente. Agli effetti dei benefici previsti dalla presente legge, le aziende ed i terreni condotti in affitto, mezzadria, enfiteusi, usufrutto o per usi civici, sono equiparati a quelli in proprieta'. L'affitto deve garantire una detenzione stabile e duratura del fondo ed il conduttore deve impegnarsi a non avvalersi della rinuncia di cui al terzo comma dell'art.23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le Comunita' Montane, i comuni singoli od associati ed i loro consorzi, con particolare riguardo alle cooperative costituite tra i lavoratori agricoli e forestali per l'attivita' di rimboschimento, per le lavorazioni ed utilizzazioni forestali, nonche' per la coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco, gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati e ogni altro proprietario o possessore a titolo legittimo di terreni; nonche' le societa' forestali costitute per una durata non inferiore ad anni 18. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio di piu' aziende agricole e purche' l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo, puo' essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli.
Art. 3 - Criteri generali e condizioni
Le iniziative, per essere ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui alla Legge regionale 21 aprile 1978, n. 20 e con i piani delle Comunita' Montane, ove esistenti. Gli investimenti agrari e fondiari devono altresi' essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale di svilupo ai sensi della Legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, ove il loro importo superi le 15.000 unita' di conto per ogni unita' lavorativa o l'importo che sara' stabilito dai competenti organi comunitari o nazionali. Sono inoltre ammesse ai benefici previsti anche le iniziative comprese nei piani di sviluppo aziendali o interaziendali non finanziabili per carenza di fondi ovvero non approvabili ai sensi della legge 22 febbraio 1977, n. 15, per il mancato raggiungimento delle condizioni di reddito di lavoro, purche' gli altri obiettivi del piano medesimo siano conformi alla programmazione regionale e sempreche' venga raggiunto almeno il 70% dei vari livelli di reddito di lavoro previsti dalla Legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15. Possono altresi' essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, le domande presentate ai sensi delle leggi regionali di cui al successivo art.67, non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validita' economica ed essere commisurate alle effettive necessita' delle aziende. Il giudizio sull'azienda deve tener conto delle sue concrete possibilita' di sviluppo, nonche', quando trattasi di iniziative relative ad attivita' di produzione, dell'eta' dei componenti la famiglia direttocoltivatrice e del loro impegno ad esercitare l'attivita' agricola per almeno 10 anni. Ai sensi dell'art.7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le unita' lavorative assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 298 e successive modificazioni per l'incremento dell'occupazione giovanile in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima. L'importo massimo di spesa ammissibile per ciascun tipo di intervento verra' determinato dalla Giunta regionale, salvo che non sia gia' stabilito da disposizioni particolari della presente legge; comunque, per le aziende singole non puo' superare quello previsto, in rapporto alle unita' lavorative, agli articoli 12 e 18 della Legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 e successive modificazioni. La concessione dei benefici previsti dal sucessivo art.35 per la costruzione, il recupero, la ristrutturazione ed il risanamento dei fabbricati rurali ad uso di abitazione e' subordinata alla condizione che gli aventi diritto ed i loro familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione idonea nel Comune di residenza od in quelli limitrofi. Le aziende ad indirizzo zootecnico devono gia' avere, o dimostrare di poter raggiungere una capacita' produttiva di unita' foraggere rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, come di seguito specificato:
- Per il bestiame bovino, equino, ovino e caprino almeno del 60 se poste in pianura ed almeno del 40 se poste in montagna e collina;
- Per il bestiame suino ed avicunicolo, almeno del 35 se poste in pianura ed almeno del 25 per cento se poste in collina ed in montagna;
Gli imprenditori agricoli che allevano bestiame bovino, e che non sono in possesso dell'attestazione e di allevamento indenne da tubercolosi e da brucellosi, possono ottenere, sino al 31 dicembre 1981, le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreche' abbaino in corso di attuazione un piano di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti. Per le altre specie e' richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti. Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalita' per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni. Per i terreni acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge, valgono le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla vigente legislazione statale in materia. Il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui alla presente legge non puo' essere alienato o comunque trasferito dalle aziende dell'imprenditore per almeno 5 anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perche' ritenuto non piu' idoneo alla sua iniziale destinazione produttiva. Chi contravviene agli obblighi di cui ai precedenti commi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, maggiorato degli interessi legali e fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno; in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge e alle condizioni IV i contemplate, possono altresi' essere ammesse a finanziamento, anche in assenza di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, le istanze presentate entro il 9 giugno 1977 ai sensi della Legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri concessi per le stesse finalita' dalla Regione o da altri enti se non entro i limiti previsti dalla presente legge; il cumulo e' ammesso solo nel caso di infrastrutture a carattere collettivo e comunque non oltre l'intero ammontare della spesa.
Art. 4 - Priorita'
Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e' adottato il seguente ordine di priorita':
- Le opere da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art.3 della Legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e nei piani di ricomposizione fondiaria di cui al successivo art.32;
- I titolari e coadiuvanti di imprese familiari direttocoltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9, le cooperative costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni e mezzadri, IV i comprese quelle costituite ai sensi dell'art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285;
- Le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- Gli altri imprenditori agricoli singoli od associati;
- Altri beneficiari.
Nell'ambito di ciascuna delle priorita' previste ai punti 2 e 4 del primo comma del presente articolo, debbono essere altresi' rispettate, nell'ordine, le seguenti ulteriori precedenze:
- Beneficiari che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.3;
- Beneficiari che si impegnino a tenere la contabilita' aziendale ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.
Al finanziamento degli investimenti agrari e fondiari di cui al precedente art.3 non inseriti in un pano aziendale ed interaziendale di sviluppo puo' essere destinata una quota non superiore al 20% dei relativi stanziamenti, da erogarsi prescindendo dalle precedenze di cui al secondo comma. L'accoglimento delle domande secondo le priorita' stabilite dal presente articolo sara' attuato, nell'ambito della competenza di ogni singolo ufficio regionale, sull'insieme delle istanze pervenute entro le scadenze che verranno stabilite dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura dell'iniziativa.
Art. omissis
Art. 37
Cooperative di cui all'art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 in attuazione dell'art.18, primo comma della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni in favore delle coperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo tesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini dell'art.19 della suddetta legge sia stato approvato dalla Giunta regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze:
- L'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attivita' comprese nel progetto di sviluppo;
- Un contributo di impianto per far fronte alle spese sostenute per la Costituzione della cooperativa da erogarsi immediatemente all'atto dell'approvazione del progetto di sviluppo da parte della Giunta regionale nella misura massima di l.5.000.000;
- Un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte, da determinarsi fino a:
Il contributo di avviamento di cui al punto 3) sara' erogato per un terzo all'atto della concessione, per un terzo alla realizzazione di meta' dei lavori progettati e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni. La Giunta regionale ha competenza per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo, sentito il comitato comprensoriale ed eventualmente la Comunita' Montana competenti per territorio; si prescinde da tali pareri quando essi non siano espressi entro il termine di 30 giorni dall'invio degli atti; alla concessione e liquidazione dei beni previsti dal presente articolo provvede la Giunta regionale; la concessione del contributo di avviamento, di cui al presente articolo, puo' essere estesa anche alle cooperative di conduzione terrenti diverse da quelle costituitesi ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Art. 38 - Premio di insediamento e permanenza
A favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari e coadiuvanti aventi all'atto della presentazione delle domande un'eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, anche in forme singole od associate intendano insediarsi o, se gia' insediati, continuare l'attivita' di imprenditori agricoli a titolo principale nelle zone collinari e montane, puo' essere concesso il premio di cui all'art.22 della Legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, nella misura ed alle condizioni previste in detto articolo; in deroga a quanto disposto dal comma precedente tale premio puo' essere erogato anche in assenza della presentazione di un piano aziendle o interaziendale, sempreche' venga tenuta la contabilita' agraria ed il reddito di lavoro del beneficiario non superi quello comparabile. In tal caso il premio viene erogato per tre anni.





