Legge regionale 3 Giugno 1982, n. 31

Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982-85

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
03/06/1982
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 6 - Beneficiari

Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge, possono beneficiare i titoli di aziende agricole ricadenti nel territorio regionale e cioe':

  • I coltivatori diretti, mezzadri, coloni singoli od associati;
  • Le cooperative agricole singole od associate costituite da coltivatori diretti, da proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e assimilati, le societa' con partecipazione diretta o indiretta dell'ersa, nonche' le cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e succesive modificazioni sempre che siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale delle cooperative;
  • Le societa' promosse da coltivatori diretti e assimilati per l'esercizio dell'agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio;
  • Gli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Gli altri imprenditori il cui reddito extra agricolo annuo non superi i 15 milioni indicizzati.

Gli stanziamenti previsti nella presente legge, i cui beneficiari sono quelli indicati al 1 comma del presente articolo, sono riservate sino alla concorrenza dell'80% alle categorie di cui alle lettere a),b);c),d). Il restante 20% , agli altri imprenditori agricoli di cuialle lettere e),f).

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