Legge regionale 20 Novembre 1980, n. 80
Provvedimetni a favore dell'artigianato titolo ii incentivazione per l'occupazione dei giovani nelle attivita' artigianali
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 20/11/1980 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo II - incentivazione per l'occupazione dei giovani nelle attivita' artigianali
Art. 4
Per ogni giovane assunto, successivamente al 30 aprile 1980, dalle imprese artigiane ubicate nella Regione Abruzzo, in aggiunta al numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1979, la Regione ha facolta' di concedere un contributo di l.100.000 mensili alle imprese stesse che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro; detto contributo e' cumulativo con altri provenienti da leggi dello stato per l'occupazione giovanile; il contributo regionale ha la durata di due anni dalla data di assunziione; la Giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, per l'anno 1980 delibera, entro il mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a quali settori dell'artigianato, e all'interno di ogni settore, determinera' il numero massimo di giovani assumibili, e' riservato il contributo di cui al precedente comma; per gli anni successivi con la deliberazione e' adottata con le stesse modalita' enro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce; a Giunta regionale paghera' il contributo di cui sopra alle imprese aventi diritto, secondo un rigoroso ordine cronologico delle domande prodotte.





