Legge regionale 8 Febbraio 1980, n. 12

Interventi nel settore della produzione ortofrutticola

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
08/02/1980
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 6

Misura degli interventi soggetti beneficiaripriorita' sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art.5, previste nei piani di sviluppo, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento elevata al 40 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla legge n. 352 del 1976, e contributi in conto interessi sui mutui integrativi fino a totale copertura della spesa ammessa a favore di:

  • Cooperative agricole e loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonche' cooperative di conduzione costituite ai sensi della Legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;
  • Gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, con preferenza alle societa' in cui la maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;
  • Coltivatori diretti singoli.

A favore degli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell'art.4 della Legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, vengono concessi solo i mutui agevolati sull'intera spesa riconosciuta ammissibile; i mutui agevolati di miglioramento avranno durata decennale, oltre una annualita' di preammortamento, per gli investimenti nei comparti orticolo, floricolo e delle coltivazioni industriali e per gli apprestamenti di protezione e forzatura; per gli investimenti riguardanti le spese arboree fruttifere la durata dei mutui sara' la seguente:

  • Mutui decennali, oltre una annualita' di preammortamento, nel caso di impianti e reimpianti di fruttiferi ad alta densita' di piante;
  • Mutui quindicennali, oltre una annualita' di preammortamento nel caso di investimenti riguardanti specie arboree frutticole diverse da ciliegio, nocciolo, noce e castagno;
  • Mutui ventennali, oltre due annualita' di preammortamento, nel caso di investimenti riguardanti specie arboree frutticole diverse da ciliegio, nocciolo, noce e castagno;
  • Mutui ventennali, oltre due annualita' di preammortamento, nel caso di investimenti riguardanti le specie arboree fruttifere ciliegio, nocciolo, noce e castagno;

Nella concessione delle provvidenze previste, i piani di sviluppo saranno considerati secondo il seguente ordine di priorita':

  • Piani interaziendali proposti da cooperative di conduzione, con aprticolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della Legge regionale 5 giugno 1978, n. 23, o interessanti imprese familiari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorpamenti produttivi;
  • Piani interaziendali proposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da cooperative agricole e loro consorzi con impianti di lavorazione e commercializzazione gia' attivi o in corso di realizzazione;
  • Piani aziendali proposti da singoli imprenditori.

Priorita' assoluta sara' data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali o coordinati con programmi di produzione e commercializzazione definiti da asociazioni di produttori per la realizzazione di centri integrati di colture intensive, comprendenti oltre che le strutture di produzione anche le strutture cooperative dilavorazione, commercializzazione e fornitura di servizi.

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