Legge regionale 2 Giugno 1980, n. 21

Interventi a favore dell'agricoltura credito agrario e di esercizio

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
02/06/1980
Regione Calabria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Prestiti di conduzione

Da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione Calabria possono essere concessi prestiti di conduzione a tasso agevolato per gli scopi di cui all'art.2, punto primo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e con le modalita' e nelle forme previste dall'art.11 delle legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'art.1 della legge 1 luglio 1977, n. 403. Sull'importo consentito dalle assegnazioni di concorso regionale nel pagamento degli interessi, sempre che VI siano le relative richiesta, almeno il 70% e' riservato ai coltivatori diretti, alle cooperative e loro consorzi, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nonche' dell'esac. Per i beneficiari dei prestiti gli aventi diritto devono presentare domanda in duplice copia all'istituto o ente esercente il credito agrario nella Regione Per i prestiti di importo superiore a lire 12 milioni per i singoli ed a lire 30 milioni per le cooperative, loro consorzi e per l'esac, la concessione e' subordinata al parere della Giunta regionale. A tal fine gli istituti ed enti devono trasmettere all'Assessorato regionale all'agricolturas, ad istruttoria ultimata, copia della domanda di prestito con l'indicazione dell'estensione dell'azienda dell'importo del prestito e della relativa durata. La misura dei prestiti viene determinata sulla base di parametri per ettaro coltura stabiliti dalla Giunta regionale e non potra' essere comunque superiore ad un terzo della produzione annuale presumibile. La Giunta regionale ha la facolta' di stabilire gli importi massimi concedibili alle aziende singole, alle cooperative e loro consorzi ed all'esac. Spetta all'Assessorato all'agricoltura effettuare gli opportunicontrolli presso le aziende agricole beneficiarie.

Art. 2 - Prestiti per la meccanizzazione

I prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine ed attrezature agricole vengono concessi a coltivatori diretti e ad operatori agricoli, singoli ed associati con preferenza alle cooperative costituire da coltivatori diretti ed a quelle costituite da giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, numero 285. La concessione dei prestiti, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, e' subordinata al nulla osta, rilasciato dagli ispettorati Provinciali dell'agricoltura. Detti uffici attestano altresi' la rispondenza degli acquisti rispetto alle richieste autorizzate. I prestiti hanno durata fino a cinque anni e vengono accordati nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile, tranne che per i coltivatori diretti e le cooperative a favore delle quali il prestitopuo' raggiungere la misura del 90%.

Art. 3 - Prestiti per la zootecnia

I prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame da destinare sia alla produzione che all'ingrasso, comprese le manze di razza podolica calabrese, nonche' l'acquisto di attrezzature zootecniche, e per tutti gli interventi di cui all'art.13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vengono concessi a coltivatori diretti e ad operatori agricoli, singoli o associati, con preferenza alle cooperative ed ai consorzi che comprendono ancche enti pubblici che gestiscono stalle sociali, nonche' all'esac. La concessione dei prestiti, da parte degli istituti ed enti eserenti il credito agrario, e' subordinata al nulla osta rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvede anche ad attestare la rispondenza degli acquisti rispetto alle richieste autorizzate. La durata del prestito e' correlata ai singoli interventi ma non puo'superare comunque i cinque anni.

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