Deliberazione Giunta Regionale 18 marzo 2005, n. 1103
Apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del d. lgs. 276/03. modello organizzativo e gestionale.
| Ente | Giunta Regionale |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 46 03/05/2005 |
| Regione | Veneto |
thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi - Lavoro:Contratti di lavoro:Contratto di apprendistato
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
L’Assessore alle Politiche dell’Occupazione e Formazione professionale Raffaele Grazia riferisce quanto segue: Con deliberazione n. 197 del 28.1.2005, la Giunta Regionale ha emanato i primi indirizzi operativi per rendere applicabile la riforma di cui all’art. 49 del D. Lgs. 276/2003 alle assunzioni degli apprendisti nel territorio veneto. La deliberazione tiene conto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1967 del 25.6.2004, che approva la Direttiva 2005 “Sistema formativo per l’apprendistato”, riferita alle attività di formazione per apprendisti, sia in diritto/dovere che al di fuori, da realizzare nel 2005. Le disposizioni contenute nella citata deliberazione n. 197/2005, derivanti dall’intesa tra Regione del Veneto e Parti Sociali sottoscritta in data 25.1.2004, costituiscono il primo passo sperimentale per rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un’importanza significativa nel contesto veneto. Le medesime disposizioni si applicano esclusivamente ai settori di attività per i quali i contratti collettivi o gli accordi interconfederali, stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, abbiano regolamentato l’apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 49. La nuova regolamentazione si applica a partire dal 4 aprile 2005 per i settori già disciplinati in materia di apprendistato professionalizzante da contratti collettivi o da accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni di cui al paragrafo precedente. Per gli altri settori, tale regolamentazione avrà efficacia dalla data di entrata in vigore dello specifico contratto collettivo o accordo interconfederale; in mancanza di tale regolamentazione continuerà ad applicarsi la previgente normativa in materia di apprendistato (art. 16 legge 196/97). Si rende ora necessario procedere sulla strada della regolamentazione dei profili formativi all’interno del contratto di apprendistato professionalizzante, definendo maggiormente il modello organizzativo e gestionale.
Il lavoro del Gruppo Tecnico per l’apprendistato, previsto dalla citata deliberazione n. 197/2005, ha portato alla definizione:
- del nuovo modello di comunicazione per l’assunzione degli apprendisti, integrato con le comunicazioni previste dalla citata deliberazione n. 197/05 relative al piano formativo individuale e alla capacità formativa formale interna dell’azienda;
- del modello per la definizione del piano formativo di dettaglio;
- delle procedure per l’inoltro della comunicazione di assunzione degli apprendisti di cui sopra;
- delle procedure per la selezione degli apprendisti e la realizzazione delle attività formative, nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva 2005 “Sistema formativo per l’apprendistato” approvata con la citata deliberazione n. 1967/2004.
Il nuovo modello di comunicazione per l’assunzione degli apprendisti è stato approvato, come previsto dalla citata deliberazione n. 197/2005, con provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro n. 264 del 14.3.2005. In particolare, in sede di definizione dei requisiti riferiti alla capacità formativa formale dell’azienda, si è ritenuto opportuno definire che la valutazione debba essere espressa sulla base di una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro non in forma di autocertificazione. Per tale motivo, il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro sopra citato prevede che il datore di lavoro indichi il possesso dei requisiti riferiti alla capacità formativa formale dell’azienda sotto forma di dichiarazione. Si propone di ratificare quanto sopra indicato e di modificare quanto riportato al punto 4 (“L’erogazione della formazione formale”) dell’Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2005, eliminando, al quarto paragrafo, la dicitura “tramite autocertificazione”. Sulla base dei lavori del Gruppo Tecnico, si propone per l’approvazione il modello gestionale individuato, provvedendo di conseguenza ad una ridefinizione di alcune disposizioni stabilite con le citate deliberazioni della Giunta Regionale n. 1967/2004 e 197/2005. In particolare, il buon funzionamento del modello gestionale presuppone un aggiornamento costante e tempestivo delle banche dati riferite alle comunicazioni obbligatorie per l’assunzione e la cessazione degli apprendisti e la trasformazione dei rapporti di lavoro. Per questo motivo, si propone che tali comunicazioni possano essere inoltrate, dall’azienda o da propri intermediari, solamente per via telematica. L’Ente Veneto Lavoro dispone, sul proprio portale, di un applicativo, già utilizzato dalle imprese e dai consulenti del lavoro, che consente l’inoltro telematico delle comunicazioni riferite ai rapporti di lavoro, denominato “Adempimenti on-line”. Si propone pertanto di utilizzare detto applicativo, opportunamente integrato e modificato, per l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie per l’apprendistato. Tale sistema sarà successivamente integrato all’interno della Borsa Continua Regionale del Lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs. 276/03. L’applicativo aggiornato verrà reso disponibile sul portale www.apprendiveneto.it entro il 4 aprile, e sarà integrato con il catalogo dell’offerta formativa già realizzato nell’ambito dell’assistenza tecnica sul medesimo portale. Allo scopo di consentire la messa a regime di tale applicativo, che dovrà tener conto delle modifiche introdotte dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2005, e di dare la necessaria informazione agli operatori sull’utilizzo delle nuove modalità di comunicazione, è opportuno prorogare il termine per l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie. Si propone pertanto, in via provvisoria, di stabilire che le comunicazioni obbligatorie riferite ad apprendisti assunti dal 4 aprile al 30 aprile 2005 debbano essere comunicate per via telematica entro il 5 maggio 2005. Successivamente, le comunicazioni andranno inoltrate entro 5 giorni dalla data di assunzione. Il modello gestionale prevede che le Province selezionino gli apprendisti tramite approvazione di graduatorie mensili che comprendano gli apprendisti assunti nei due mesi precedenti, in modo che ciascun apprendista abbia due possibilità di essere selezionato, la prima con la graduatoria del mese successivo a quello di assunzione e la seconda con la graduatoria del secondo mese successivo a quello di assunzione. La prima graduatoria verrà approvata il 31.10.2005 per non sovrapporre l’attività formativa dell’annualità 2005 con quella già in corso riferita all’annualità 2004. Allo scopo di consentire la selezione di tutti gli apprendisti secondo le modalità sopra riportate, lo schema temporale è pertanto il seguente:
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Graduatoria
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Data approvazione
Graduatoria |
Apprendisti assunti
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Dal
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al
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1
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31/10/05
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04/04/05
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30/09/05
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2
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30/11/05
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04/04/05
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31/10/05
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3
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31/12/05
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01/10/05
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30/11/05
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4
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31/01/06
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01/11/05
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31/12/05
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5
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28/02/06
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01/12/05
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31/01/06
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6
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31/03/06
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01/01/06
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28/02/06
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7
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30/04/06
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01/02/06
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31/03/06
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8
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31/05/06
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01/03/06
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30/04/06
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9
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30/06/06
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01/04/06
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31/05/06
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10
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31/07/06
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01/05/06
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30/06/06
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11
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31/10/06
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01/06/06
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30/09/06
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12
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30/11/06
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01/07/06
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31/10/06
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13
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31/12/06
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01/10/06
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30/11/06
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Allo scopo di applicare integralmente tale modello, si propone di eliminare, fra i criteri di selezione degli apprendisti non in diritto/dovere di istruzione e formazione individuati dalla Direttiva 2005 approvata con la citata deliberazione n. 1967/2004, quello riferito all’avviamento avvenuto da almeno 4 mesi rispetto alla data di estrazione.
Considerata l’innovatività della materia, si propone inoltre che il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro possa disciplinare ulteriormente, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale con il presente provvedimento, la stessa. A conclusione della propria relazione, l’Assessore Raffaele Grazia propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
− Udito il relatore Assessore alla Formazione Professionale, Raffaele Grazia, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
− Viste le leggi 196/97, 30/2003 e il D.Lgs. n. 276/2003;
− Vista la L.R. 19/02;
− Richiamate le proprie deliberazioni nn. 1967/04 e 197/05.
delibera
1. Di approvare quanto riportato in premessa;
2. Di stabilire che, a partire dal 4 aprile 2005, le comunicazioni obbligatorie riferite ai contratti di apprendistato attivati dalla stessa data (assunzione, cessazione, trasformazione e sospensione), debbano essere inoltrate obbligatoriamente e in via esclusiva per via telematica tramite l’apposito applicativo che sarà reso disponibile sul portale www.apprendiveneto.it;
3. Di stabilire che, in via provvisoria, tutte le comunicazioni obbligatorie di cui sopra riferite ai contratti di apprendistato attivati dal 4 aprile 2005 al 30 aprile 2005 debbano essere inoltrate entro il termine del 5 maggio 2005; successivamente, le comunicazioni andranno inoltrate entro 5 giorni dalla data di assunzione;
4. Di modificare l’allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2005, eliminando al punto 4 (“L’erogazione della formazione formale”), quarto paragrafo, la dicitura “tramite autocertificazione”;
5. Di stabilire che fra i criteri di selezione degli apprendisti non in diritto/dovere di istruzione e formazione da avviare alle attività formative, non trovi applicazione quello riferito all’assunzione avvenuta da almeno quattro mesi rispetto alla data di estrazione.
6. Di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro a disciplinare ulteriormente la materia, sulla base degli indirizzi fissati con il presente provvedimento dalla Giunta Regionale.





